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Provvedimento del 10 gennaio 2019 [9082432]

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[doc. web n. 9082432]

Provvedimento del 10 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 4 del 10 gennaio 2019 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 26 giugno 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX ha chiesto di:

1) ottenere la rimozione, dai risultati reperibili in associazione al suo nominativo tramite il motore di ricerca gestito da Google LLC, di alcuni URL indicati nell’atto proposto e riconducibili a pagine contenenti informazioni relative ad una vicenda giudiziaria nella quale la medesima è coinvolta per fatti avvenuti nel 2015; 

2) ordinare a Google di “rimuovere dai propri indici e dalla propria memoria intermedia informazioni contenenti dati personali pubblicati da terzi e, dall’elenco di risultati che appare a seguito di ricerca effettuata a partire dal nome, i link verso pagine web pubblicate da terzi”, ivi inclusi i relativi tag;

3) imporre la limitazione provvisoria o definitiva al trattamento dei dati presenti nei link indicati ed ordinare, altresì, la rettifica dei dati contenuti negli articoli reperibili per il tramite di essi;

CONSIDERATO che l’interessata, pur rappresentando di essere attualmente imputata in un processo penale avviato in relazione ad ipotesi di reato connesse ad attività di giochi e scommesse, ha lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni non aggiornate collegate a tale vicenda, tenuto conto del fatto che gli articoli reperibili  tramite gli URL indicati contengono la notizia di una misura cautelare emessa nei suoi confronti senza tuttavia dare conto del fatto che la stessa è stata successivamente revocata; 

VISTA la nota dell’11 luglio 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 22 agosto 2018 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri, Massimiliano Masnada ed Alberto Bellan, ha rilevato:

in via preliminare, l’inammissibilità di richieste formulate in termini generici, quali quelle indicate nel punto 2) della premessa, ponendosi ciò in contrasto con il principio generale della determinatezza della domanda, più volte ribadito sia dalla giurisprudenza che dal Garante, oltreché con l’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (attuativo della direttiva europea 2000/31/CE sul commercio elettronico) che sancisce l’insussistenza in capo agli Internet service provider – inclusi i caching provider, categoria alla quale sono unanimemente riconducibili i gestori di motori di ricerca - di un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti che trasmettono o memorizzano;

l’inammissibilità delle domande di cui al punto 3) della premessa, ovvero la richiesta di  limitazione del trattamento e di rettifica, che, come tali, possono essere dirette “non nei confronti di Google che si limita all’indicizzazione delle pagine web, ma verso i responsabili delle pubblicazioni indicizzate”;

di non poter accogliere la richiesta di rimozione degli URL specificamente individuati nell’atto di reclamo, ritenendo non sussistenti, nel caso in esame, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che gli eventi descritti nei corrispondenti articoli sono recenti, in quanto verificatisi nel 2015, e riguardano reati particolarmente gravi per i quali la reclamante, che svolge peraltro la professione di avvocato, è, per sua stessa ammissione, attualmente imputata;

RILEVATO, in via preliminare, che le istanze di cui ai punti nn. 2) e 3) della premessa, non possono formare oggetto di esame da parte dell’Autorità in quanto:

in ordine al primo dei punti indicati, l’istanza di rimozione è stata formulata in termini generici e non consente, in contrasto con quanto richiesto dall’art. 142, comma 1, del Codice, di individuare l’oggetto della domanda;

con riguardo al secondo punto si ritiene configurabile, oltre all’indeterminatezza della domanda, anche un difetto di legittimazione passiva del titolare del trattamento che, data la funzione svolta in qualità di gestore di un motore di ricerca, non può essere chiamato ad effettuare interventi di tipo sostanziale riguardo a contenuti pubblicati da terzi, quali quello di rettifica di dati;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo inammissibile in ordine a tali profili;

CONSIDERATO, con riguardo alla decisione da assumere nei confronti di Google LLC, che:

il trattamento effettuato da quest’ultima, nel caso di specie, incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel territorio italiano (art. 56, par. 2, del Regolamento);

peraltro, in applicazione dell'art. 55, par. 1, del medesimo Regolamento, può ritenersi sussistente la competenza in capo al Garante del potere di trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente in quanto stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12); 

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione avanzata con l’atto di reclamo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria nella quale è stata coinvolta l’interessata riguarda fatti recenti, in quanto risalenti al 2015, ed ancora attuali tenuto conto del fatto che, per sua stessa ammissione, il processo penale nel quale è imputata è in corso di svolgimento;

deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in considerazione della gravità dei reati contestati all’interessata (cfr. punto 13 delle Linee guida adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 il 26 novembre 2014), nonché della professione svolta dalla medesima;

RITENUTO di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessata;

RILEVATO che resta impregiudicato il diritto di quest’ultima di rivolgere, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, specifica istanza di rettifica e/o integrazione delle informazioni contenute negli articoli reperibili tramite gli URL indicati nei confronti degli editori dei siti che li hanno originariamente pubblicati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL indicati nell’atto di reclamo in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessata; 

b) dichiara il reclamo inammissibile con riguardo alle restanti richieste.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia