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Parere su uno schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 17 gennaio 2019 [9084299]

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[doc. web n. 9084299]

Vedi anche

Parere su uno schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 31 gennaio 2019

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2018 - 31 gennaio 2019

 

 

Parere su uno schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di spese sanitarie sostenute presso strutture sanitarie militari - 17 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 7 del 17 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che prevede che a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della repubblica 22 luglio 1998, n. 322, renda disponibile la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata;

Visto, l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 175 del 2014, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto, inoltre, l'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge di stabilità 2016), in base al quale, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema tessera sanitaria (di seguito Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Mef del 31 luglio 2015, attuativo del richiamato articolo 3 comma 3 del d.lgs n. 175 del 2014, su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 30 luglio 2015 (doc. web n. 4160058);

Vista la richiesta di parere dell'11 gennaio 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito Mef) sullo schema di decreto del Ministro con il quale vengono definiti i termini e le modalità per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Rilevato che, per la definizione delle specifiche tecniche e delle modalità operative relative alla trasmissione telematica dei predetti dati, lo schema di decreto rinvia a un decreto del Mef, da adottarsi sentito il Garante, in conformità con le modalità previste dal citato decreto del Mef del 31 luglio 2015;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dello schema in esame, le modalità tecniche di utilizzo dei predetti dati ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dovranno essere stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi sentito il Garante (art. 2, comma 2, dello schema in esame), in analogia a quanto previsto dal citato art. 3, comma 5, del d.lgs n. 175 del 2014 per gli altri dati utilizzabili dall'Agenzia ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 3;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'art. 3, comma 4, del d.lgs n. 175 del 2014, con il quale vengono definiti i termini e le modalità per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 183, comma 6, e di cui agli articoli 195 e 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dei dati delle spese sanitarie sostenute presso le medesime strutture dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2018, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 17 gennaio 2019 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

SEGRETARIO GENERALE
Busia