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Ordinanza ingiunzione nei confronti di CT BAR - 31 gennaio 2019 [9090787]

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[doc. web n. 9090787]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di CT BAR - 31 gennaio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 21 del 31 gennaio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO il D.lgs. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (d’ora innanzi “Codice”);

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’art. 1, comma 2, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che la 4^ Sezione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Verona, nell’ambito di un servizio di controllo delle attività produttive del Comune di Verona, effettuava un accertamento amministrativo presso l’esercizio pubblico denominato “CT BAR”, impresa individuale di HE Zhengfen, C.F. HEXZNG78L65Z210V (di seguito denominata “l’impresa”) sita in Verona, via Gaspare del Carretto n.54, formalizzato nel verbale del giorno 10 maggio 2018, concernente la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dall’impresa a mezzo dell’impianto di videosorveglianza istallato in tale esercizio commerciale;

VISTI gli atti dell’accertamento ispettivo;

CONSIDERATO che sulla base di quanto rilevato dalla polizia amministrativa presso la sede dell’impresa è risultato che:

- nell’azienda, ceduta nel corso del 2017 alla sig.ra HE Zhengfen dal precedente titolare, era presente un impianto di videosorveglianza;

- a tale impianto erano collegate quattro telecamere, tre all’interno del locale e una all’esterno dello stesso;

- le immagini registrate tramite il citato impianto erano conservate per un periodo di 15 giorni;

- l’impresa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, è titolare del trattamento dei dati personali effettuato nello svolgimento del proprio lavoro e, in particolare, in relazione all’attività di tale impianto di videosorveglianza; 

VISTO il verbale n. 35 del 27 giugno 2018 della 4^ Sezione della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Verona, con cui è stato contestato a “CT BAR”, impresa individuale di HE Zhengfen, C.F. HEXZNG78L65Z210V, sita in Verona, via Gaspare del Carretto n.54, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-ter del Codice, per inosservanza delle prescrizioni del Garante, con riferimento al Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680 rintracciabile nel sito www.gpdp.it, e, in particolare del punto n. 3.4. riferito ai tempi di conservazione delle immagini;

RILEVATO che, per gli effetti previsti dall’art. 17 della legge n. 689/1981 in ordine alla definizione in via breve dei procedimenti sanzionatori in parola, dai riscontri effettuati dall’Ufficio mediante verifiche sui tabulati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi ai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione dei dati personali, non risulta alcun pagamento effettuato dall’impresa, per cui non risulta che la parte si sia avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTA la memoria difensiva del 19 luglio 2018, formulata ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui il legale dell’impresa, in riferimento alla contestazione di cui al sopra citato verbale n. 35 del 27 giugno 2018, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio o, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale in considerazione di diversi elementi.

Anzitutto, si è posta in evidenza la inconsapevolezza della parte riguardo ai tempi di conservazione delle immagini nell’impianto di videosorveglianza sia per aver rilevato l’attività commerciale soltanto da pochi mesi a seguito della cessione dell’azienda sia ritenendo che gli impianti esistenti ceduti, compreso quello relativo alla videosorveglianza, fossero a norma. Il legale ha, poi, fatto presente sia la grave incidenza che avrebbe la sanzione, se comminata, sulle condizioni economiche dell’azienda - tanto da impedire la prosecuzione dell’attività commerciale - sia l’opera svolta dalla parte per eliminare o attenuare le conseguenze della ritenuta violazione attraverso l’intervento di un tecnico, immediatamente dopo l’accertamento da parte della polizia amministrativa, al fine di impostare “(…) la videoregistrazione nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 154 comma 1 lett. c) del Codice e del punto 3.4 del provvedimento generale  (…) in materia di videosorveglianza datato 8.4.2010”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dal legale di parte nello scritto difensivo non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Infatti, in ordine alla prospettata inconsapevolezza della parte circa la durata dei tempi di conservazione delle immagini si fa presente che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, formatasi in relazione all’art. 3 della legge 689/1981, l’errore può ritenersi scusabile, e quindi sussistere la buona fede, quando tale errore si fondi su un elemento positivo, estraneo all’agente e idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento, oltre alla condizione che da parte di tale agente sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge così che tale elemento positivo deve risultare non ovviabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.  La parte, rivestendo a tutti gli effetti la qualifica di titolare del trattamento, era tenuta, diligentemente, a conoscere e a provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nella materia di cui si tratta, accertando quali fosse effettivamente la durata della conservazione delle immagini all’interno dell’impianto di videosorveglianza presente nei locali dell’azienda;

RILEVATO, quindi, che l’Azienda, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-ter del Codice, per inosservanza delle prescrizioni del Garante, con riferimento al Provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, doc. web n. 1712680 rintracciabile nel sito www.gpdp.it, e, in particolare del punto n. 3.4. riferito ai tempi di conservazione delle immagini;

VISTO l’art. 162, comma 2-ter, del Codice che punisce l’inosservanza dei provvedimenti del Garante di prescrizione di misure necessarie di cui all’art. 154, comma 1, lett. c) del medesimo Codice con la sanzione da trentamila a centottantamila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l’art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che, se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-ter, 163 e 164, è di minore gravità, i limiti minimi e massimi sono applicabili in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore; 

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico la violazioni contestata non risulta connotata da elementi specifici;

b) riguardo all’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione la parte si è adoperata immediatamente per eliminare le conseguenze della violazione e ripristinare l’osservanza delle disposizioni in materia;

c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che l’impresa individuale non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente occorre tenere conto dei  dati reddituali dell’impresa individuale, nonché del fatto che trattasi di attività commerciale agli esordi;  

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice applicata in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, del medesimo Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a “CT BAR”, impresa individuale di HE Zhengfen, C.F. HEXZNG78L65Z210V sita in Verona, via Gaspare del Carretto n.54, di pagare la somma complessiva di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-ter, in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, del Codice come indicato in motivazione; 

INGIUNGE

alla medesima impresa individuale di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 31 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia