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Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali [9107640]

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[doc. web n. 9107640]

Deliberazione del 4 aprile 2019 - Regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2019)

Registro dei provvedimenti
n. 99 del 4 aprile 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “RGPD”), con particolare riferimento agli articoli 40, 57, 58 e 83;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lg. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato “Codice”), con particolare riferimento all'articolo 156, comma 3, lettera a), ai sensi del quale il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante” o anche “Autorità”), con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri ad esso assegnati dagli articoli da 140-bis a 144, 154, 154-bis, 157, 158, 160, del medesimo Codice;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, qualora non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;

VISTO l'articolo 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non è già stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile del procedimento;

RILEVATO che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;

VISTO il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, in G.U. 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DELIBERA

di adottare il regolamento n. 2/2019, concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione del quale costituisce parte integrante e ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, lettera a), del Codice.

Roma, 4 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

 

______________

 
ALLEGATO

Regolamento concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali (articolo 2, comma 2, e articolo 4 legge 7 agosto 1990, n. 241; articolo 156 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito denominato "RGPD") e nell'articolo 2-ter, comma 4, nell'articolo 121, comma 1-bis, e nell'articolo 153 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito denominato “Codice”), nonché le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

 

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti presso il Garante e individua le unità organizzative competenti ad effettuare la relativa istruttoria.

 

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

2. Nella tabella A è riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B è individuato il termine non altrimenti previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve essere concluso, nonché l'unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.

3. In relazione ai procedimenti volti all'emanazione di regolamenti, il termine e l'unità organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.

4. Se non è altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già adottati si applica lo stesso termine indicato per il procedimento principale.

5. Eventuali altri procedimenti avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

Art. 4 - Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante

1. Per i procedimenti avviati d'ufficio e per quelli relativi alle segnalazioni di cui all'articolo 144 del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento è avviato in conformità all'articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019.

2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricezione della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del dipartimento, servizio o altra unità organizzativa competente ovvero dalla regolarizzazione di tali atti, e a tale fine fa fede la data di protocollazione.

 

Art. 5 – Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.

 

Art. 6 - Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.

2. Nel caso in cui per la trattazione dell'affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.

3. Il decorso dei termini è sospeso in relazione al tempo necessario per la presentazione degli scritti difensivi nonché fino al giorno dell'audizione eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento del Garante n. 1/2019.

 

Art. 7 - Attività istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se l'istante è invitato dall'Autorità a fornire informazioni, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

 

Art. 8 - Termine di conclusione per i procedimenti relativi a reclami

1. Fatte salve le ipotesi di sospensione dei termini, per i procedimenti relativi ai reclami di cui all'articolo 143 del Codice, il termine di decisione del reclamo è di dodici mesi in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti.

2. In ragione della maggiore complessità delle attività istruttorie che ne contraddistinguono la trattazione, le esigenze di cui al comma 1 del presente articolo ricorrono comunque quando:

a. sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell'articolo 22 del regolamento del Garante n. 1/2019;

b. il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri;

c. è disposta la riunione o separazione dei procedimenti ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del regolamento del Garante n. 1/2019;

d. sono necessari accertamenti tecnologici di particolare complessità.

 

Art. 9 - Pareri obbligatori

1. Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facoltà, il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non è computato ai fini del termine finale del procedimento e che non può essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorità procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorità, decorso inutilmente l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.

3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non vi provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo articolo 17 e informa le parti interessate in ordine all'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non è computato ai fini del termine finale del procedimento.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

 

Art. 10 - Pareri facoltativi

1. Quando, in conformità alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si è ritenuto di procedere all'acquisizione del parere medesimo. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo è reso nel termine di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorità procede prescindendo dal parere, se questo non è reso nei termini suddetti.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori dei casi di cui al comma 1 del presente articolo, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.

 

Art. 11 - Fasi procedimentali presso altri soggetti

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 9 e 10, se nel corso del procedimento talune attività istruttorie sono di competenza di altri soggetti pubblici, ivi comprese altre autorità di controllo, anche in base a quanto previsto al Capo VII del RGPD, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le attività stesse.

2. Il decorso dei termini è altresì sospeso per il tempo in cui i documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di attività dell'autorità giudiziaria.

 

Art. 12 - Conclusione dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A e B, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento.

 

Art. 13 – Disposizioni abrogate

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del Garante n. 2/2007.

 

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

TABELLA A - RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

 


1) TERMINI PREVISTI NEL RGPD

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA TERMINE

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

 

Parere a seguito di consultazione preventiva conseguente a valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (articolo 36 del RGPD; v. anche articolo 2-quinquiesdecies e articolo 110, comma 1, del Codice)

 

 

8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane

 

 

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

 

 

2) TERMINI PREVISTI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

 

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

 

TERMINE UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

Reclamo (articoli da 141 a 143 del Codice)

9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione

 

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

 

 

Esame di comunicazioni al Garante e adozione di misure a garanzia degli interessati in caso di comunicazione fra titolari del trattamento per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (articolo 2-ter, comma 2, del Codice)    

 

45 giorni dalla ricezione della richiesta    

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento sanità e ricerca

Dipartimento affari legali e giustizia


Autorizzazione del trattamento ulteriore di dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici (articolo  110-bis del Codice)

 

45 giorni dalla ricezione della richiesta Dipartimento sanità e ricerca

 

Pareri (articolo 36, paragrafo 4, del RGPD e articolo 154, comma 5, del Codice)

 

45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge

 

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento sanità e ricerca

Servizio affari legislativi e istituzionali

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Parere in materia di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica (articolo  36 del RGPD e articolo 110, comma 1, del Codice)

 

8 settimane dalla ricezione della richiesta, prorogabile di ulteriori 6 settimane Dipartimento sanità e ricerca

 

 

3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2018, n. 51

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA TERMINE

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

 

Parere su valutazione d’impatto effettuata ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e da 4 a 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

 

 

6 settimane dalla ricezione della richiesta, con possibile proroga di un ulteriore mese

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Parere su progetto di legge o concernente schema di decreto legislativo ovvero schema di regolamento o decreto non avente carattere regolamentare, suscettibile di rilevare ai fini della garanzia del diritto alla protezione dei dati personali
(articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e articolo 154, comma 5, del Codice)

 

 

45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi termini più brevi previsti dalla legge

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

Servizio affari legislativi e istituzionali

 

 

 

4) TERMINI PREVISTI IN ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

 

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

 

 

TERMINE

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

 

 

Reclamo
(articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 51 e articolo 160 del Codice)

 

 

9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Segnalazione o reclamo in materia di cyberbullismo (articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71)

 

 

48 ore dalla ricezione del reclamo/segnalazione ovvero dalla sua regolarizzazione per l’avvio dell’istruttoria da parte dell’Ufficio

 

 

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

 

 

Parere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al difensore civico in materia di accesso civico a dati e documenti (articolo 5, commi 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

 

 

10 giorni dalla ricezione della richiesta

 

 

Dipartimento realtà pubbliche

 

 

Parere alla Commissione per l´accesso ai documenti amministrativi (articolo  25, comma 4, della legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni)

 

 

10 giorni dalla ricezione della richiesta

 

 

Dipartimento realtà pubbliche

 

 

 

TABELLA B - TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE

 

1) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL RGPD

 

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

 

 

TERMINE

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

 

 

Adozione delle clausole tipo di protezione dei dati (articolo 28, paragrafo 8, del RGPD)

 

 

18 mesi

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

 

 

Provvedimento  recante l’adozione delle norme vincolanti d’impresa (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del RGPD)

 

 

18 mesi

 

 

Dipartimento realtà economiche e produttive

 

 

Provvedimento  recante l’adozione delle clausole tipo (articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del RGPD)
 

 

18 mesi

 

 

Dipartimento realtà economiche e produttive

 

 

Autorizzazione degli accordi amministrativi (articolo 46, paragrafo 3, lettera b), del RGPD)

    

 

18 mesi

 

 

Dipartimento realtà pubbliche

 

 

Autorizzazione delle clausole contrattuali (articolo 46, paragrafo 3, lettera a), del RGPD)

 

 

18 mesi

 

 

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

 

 

Procedimento relativo alla violazione dei dati personali
(articoli 33 e 34 del RGPD)

 

 

180 giorni dalla notificazione della violazione dei dati personali

 

 

Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica

 

 

Approvazione di codici di condotta
(articolo 40 del RGPD)

 

 

18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale del codice di condotta

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

 

 

 

2) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

 

 

TERMINE

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

 

 

Procedimento attivato a seguito di segnalazione (articolo 144 del Codice)

 

 

18 mesi dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento correttivo di cui all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019

 

 

 Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

 

 

Procedimento attivato ex officio
(articolo 144 del Codice)

 

 

18 mesi dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento correttivo di cui all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia
 

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
 

Dipartimento realtà economiche e produttive
 

Dipartimento realtà pubbliche
 

Dipartimento reti telematiche e marketing
 

Dipartimento sanità e ricerca

 

 

Approvazione delle regole deontologiche
(articolo 2-quater del Codice)

 

 

18 mesi dalla data di presentazione dello schema finale

 

 

Dipartimento realtà economiche e produttive
 

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
 

Dipartimento reti telematiche e marketing
 

Dipartimento sanità e ricerca
 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Provvedimento concernente le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute (articolo 2-septies del Codice)

 

 

Entro il termine di validità del provvedimento, che ha cadenza almeno biennale

 

 

Dipartimento realtà economiche e produttive
 

Dipartimento realtà pubbliche
 

Dipartimento sanità e ricerca
 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Comunicazione delle presunte violazioni
(articolo 166, comma 5, del Codice)

 

 

120 giorni dall´accertamento della violazione per la notificazione della stessa ai residenti nel territorio della Repubblica o 360 giorni per la notificazione ai residenti all´estero


    

 

Dipartimento affari legali e giustizia

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo

Dipartimento realtà economiche e produttive

Dipartimento realtà pubbliche

Dipartimento reti telematiche e marketing

Dipartimento sanità e ricerca

 

 

Ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative (articolo 166, comma 7, del Codice e articolo 28, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689) ovvero ordinanza di archiviazione (articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689)

5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione    

 

Dipartimento affari legali e giustizia
 

Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo
 

Dipartimento realtà economiche e produttive
 

Dipartimento realtà pubbliche
 

Dipartimento reti telematiche e marketing
 

Dipartimento sanità e ricerca

 

 

 

Accertamenti sui trattamenti di dati personali in ambito giudiziario e da parte di forze di polizia, disciplinati nei titoli I e II della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)

 

 

 

180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell´interessato. Nei casi in esame, il procedimento s´intende avviato con la designazione del componente del Collegio

 

 

 Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Accertamenti sui trattamenti di dati personali per la difesa e la sicurezza dello Stato, disciplinati nel titolo III della parte seconda del Codice (articolo 160 del Codice)

 

 

180 giorni ovvero 120 giorni in caso di reclamo dell´interessato. Nei casi in esame, il procedimento s´intende avviato con la designazione del componente del Collegio

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

 


3) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI INDIVIDUATI NEL DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2018, n. 51

 

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

 

 

TERMINE

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

 

 

Reclamo
(articolo 37, comma 2, lettere e) e g), articolo 39 e articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51)

 

 

9/12 mesi dalla ricezione del reclamo ovvero dalla sua regolarizzazione

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Procedimento attivato ex officio o a seguito di segnalazione
(articolo 37, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51)

 

 

18 mesi dall’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento correttivo di cui all’articolo 12 del regolamento del Garante n. 1/2019

 

 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

Parere su convenzioni-tipo (articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51

    

 

45 giorni dalla ricezione della richiesta

  

 

Dipartimento affari legali e giustizia

 

 

 

4) TERMINI RELATIVI A PROCEDIMENTI PREVISTI NEL REGOLAMENTO DEL GARANTE N. 2/2000 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE

 

 

PROCEDIMENTO E NORMATIVA

 

 

TERMINE

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA COMPETENTE

 

 

Dimissioni volontarie
(articolo 60)

    

 

 

30 giorni; ulteriore periodo non superiore a 30 giorni qualora ricorrano gravi motivi di servizio

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Cessazione a domanda per
inabilità
(articolo 61)

 

 

30 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 


 

Aspettativa per motivi personali, di famiglia, ovvero per incarichi istituzionali o presso privati (articolo 17; articolo  23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eventuali altre disposizioni speciali di legge anche regionale)

 

 

30 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Permessi o aspettativa per
motivi di studio e dottorato
(articolo 18)

 

 

 

30 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Sospensione cautelare della retribuzione del dipendente
(articolo 10, comma 2)

 

 

30 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Determinazione del limite annuale di ore di lavoro straordinario
(articolo 14, comma 6)

 

 

90 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Procedimenti disciplinari
- termine per riassumere il procedimento disciplinare sospeso in caso di procedimento penale

- termine per la sospensione cautelare dal servizio
(articoli 24 e 26)

 

 

- 180 giorni dal termine del giudizio di primo grado

- 120 giorni dalla data in cui si è avuta conoscenza della richiesta di rinvio a giudizio

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Assunzione del personale a
tempo indeterminato o a
contratto
(articoli 7 e 52)

 

 

60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso o della selezione

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Cessazione del rapporto di
impiego (liquidazione delle
competenze e del Tfr/ comunicazione dei dati contributivi per il trattamento di pensione)
(articoli 56, 58 e 59)

 

 

90 giorni

 

 

Dipartimento amministrazione e contabilità

 

 

Dispensa dal servizio
(articolo 62)

 

 

30 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Licenziamento
(articolo 63)

 

 

60 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Procedure selettive interne
(articolo 5)

 

 

180 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Determinazione del trattamento economico del personale fondamentale e accessorio
(articolo 27)

 

 

60 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Inquadramenti o ricostruzioni di posizioni economiche in attuazione di accordi negoziali o di disposizioni regolamentari e corresponsione di eventuali conguagli e arretrati (articoli 7 e 27)

 

120 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Permanenza in servizio oltre il limite di età
(articolo 59)

 

 

90 giorni dalla ricezione dell’istanza

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

Comandi (articolo 23)

 

 

60 giorni

 

 

Dipartimento risorse umane e attività contrattuali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda

Doc-Web
9107640
Data
04/04/19

Tipologie

Deliberazione Regolamento del Garante