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Archiviazione di procedimento sanzionatorio - 11 ottobre 2018 [9121932]

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[doc. web n. 9121932]

Archiviazione di procedimento sanzionatorio - 11 ottobre 2018

Registro dei provvedimenti
n. 469 dell'11 ottobre 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art.  24 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

VISTO l'art. 27, comma 1, lett. c), n. 2), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ai sensi del quale è stato abrogato l’art. 169 del decreto legislativo n. 196 del 2003, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» (di seguito Codice);

VISTO il combinato disposto degli artt. 33, 167 e 162, comma 2-bis, del Codice, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 101 del 2018;

VISTA la nota del 10 settembre 2018 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di XX ha trasmesso a questa Autorità gli atti inerenti il procedimento penale attivato a seguito della comunicazione di questa Autorità in data 30 luglio 2018 (prot. n. 22817/126442) ai sensi degli artt. 24 e 25 del citato d.lgs. n. 101 del 2018;

CONSIDERATO che in data 15 maggio 2018 è stato contestato l’illecito di cui al combinato disposto degli artt. 33, 167 e 162, comma 2-bis, del Codice, allora vigente, per il medesimo fatto di cui al citato procedimento penale;

RILEVATO che a tale procedimento sanzionatorio si applica il disposto di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018;

CONSIDERATO che l’eventuale applicazione, al medesimo fatto, di due sanzioni amministrative pecuniari, l’una ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 101 e l’altra ai sensi dell’art. 24 del medesimo decreto, determinerebbe inevitabilmente una violazione del principio del ne bis in idem, alla stregua dei criteri sanciti da una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo (cfr., ex plurimis, Corte di giustizia Ue, Grande Sezione, 20 marzo 2018, C-524/15, Menci; C-537/16, Garlsson Real Estate e a.; nonché Corte europea dei diritti dell’uomo, Grande Camera, A. e B. contro Norvegia, 15 novembre 2016, ric. 24130/11 e 29578/11);

RITENUTO necessario applicare, al medesimo fatto oggetto di entrambi i procedimenti (sanzionatorio amministrativo e penale), la sola sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 101, per impedire la già descritta violazione del principio del ne bis in idem;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

l’archiviazione del procedimento avviato a seguito della ricezione della suddetta nota della Procura della Repubblica di XX.

Roma, 11 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9121932
Data
11/10/18

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca