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Parere sullo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo economico sulle procedure di consultazione e accesso al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture – SINFI - 20 giugno 2019 [9123563]

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[doc. web n. 9123563]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo economico sulle procedure di consultazione e accesso al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture – SINFI - 20 giugno 2019

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 20 giugno 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, di seguito Codice;

Visto l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il quale prevede che “al fine di facilitare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, anche attraverso l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente ed il dispiegamento più efficiente delle infrastrutture fisiche nuove, si procede ad una mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica funzionale ad ospitarle, presente nel territorio nazionale. Il Ministero dello sviluppo economico, entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture, "di seguito SINFI", le modalità di prima costituzione, di raccolta, di inserimento e di consultazione dei dati, nonché le regole per il successivo aggiornamento, lo scambio e la pubblicità dei dati territoriali detenuti dalle singole amministrazioni competenti, dagli altri operatori di rete e da ogni proprietario o gestore di infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica”;

Visto, altresì, che, il medesimo art. 4, al comma 3, decreto legislativo prevede che “il SINFI, quale sportello unico telematico pubblica tutte le informazioni utili relative alle condizioni e alle procedure applicabili al rilascio di autorizzazioni per le opere, anche di genio civile, necessarie ai fini dell'installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. Esso fornisce altresì agli operatori di rete che vi abbiano interesse e che inoltrino domanda in via telematica, informazioni su: a) ubicazione tracciato, b) tipo ed uso attuale dell'infrastruttura, c) punto di contatto” e che al successivo comma 5, viene previsto che  “gli operatori di rete hanno il diritto di accedere” alle informazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 11 maggio 2016, recante “Istituzione del SINFI – Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture”, su cui non è stato richiesto il previo parere al Garante per la protezione dei dati personali, che stabilisce che è il Ministero stesso il soggetto gestore del SINFI, il quale “si avvale della società in house – Infratel Italia S.p.a. per le attività operative ed il coordinamento, […] secondo i termini e le condizioni da precisare ulteriormente in uno specifico atto convenzionale da stipularsi tra il Ministero e la società Infratel Italia S.p.a.” (art. 4);

Considerato, in particolare, l’art. 5, comma 3, del citato d.m., secondo cui “Hanno accesso al SINFI, secondo apposita profilazione, gli operatori di rete, i gestori di infrastrutture fisiche e le amministrazioni pubbliche titolari o detentrici che contribuiscono alla costituzione ed all’alimentazione del sistema e rendono accessibili le informazioni in loro possesso secondo i criteri, le modalità e le tempistiche indicate nel presente decreto”;

Vista la richiesta di parere da parte del Ministero dello Sviluppo economico sullo schema di decreto ministeriale sulle procedure di consultazione e accesso al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture – SINFI, volto a modificare e integrare il predetto decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 maggio 2016, con l’obiettivo di stabilire regole di accesso e consultazione dei dati raccolti nel SINFI, “nell’ottica di mettere a disposizione di un’ampia platea di soggetti i risultati delle attività svolte in tale ambito dal Ministero dello Sviluppo economico, per il tramite di Infratel S.p.A.”;

Rilevato che, in particolare, l’art. 6 del predetto schema declina le informazioni accessibili di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. 33/2016, distinguendole in tre tipologie: “informazioni di base”, “informazioni su caratteristiche fisiche” e “informazioni ulteriori”; rilevato, nello specifico, che tra le informazioni di base vengono annoverati dati quali “ubicazione del tracciato (geometrie referenziate); nominativo del gestore dell’infrastruttura e sua partita IVA, riferimenti (nominativo, recapiti telefonici, indirizzo e-mail) del soggetto incaricato dal gestore dell’infrastruttura al caricamento dei dati”;

Rilevato, inoltre, che l’art. 7 del predetto schema individua tre tipologie di soggetti legittimati alla consultazione e all’accesso alle informazioni raccolte nel SINFI: operatori di rete, pubbliche amministrazioni inclusi gli enti locali e altri soggetti interessati; rilevato, nello specifico, che tale diritto di accesso “si esercita mediante richiesta scritta e motivata, inoltrata per via telematica, utilizzando il format disponibile sul sito www.sinfi.it, sulla quale Infratel Italia S.p.A. provvede entro trenta giorni, tramite l’attribuzione di credenziali per l’accesso al SINFI, coerentemente al profilo spettante” (comma 6);

Rilevato che, con riferimento alle richieste di accesso da parte di soggetti privati (operatori di rete e altri soggetti interessati), “per quanto non specificamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni” (comma 7);

Rilevato, altresì, che, in ossequio all’art. 22, comma 5, della l. 241/1990, lo schema prevede che “le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, in base al principio di leale cooperazione istituzionale, hanno diritto, di norma in relazione al territorio di rispettiva competenza, ad accedere, anche mediante l’uso del Sistema pubblico di connettività (SPC)” (comma 4);

Considerato che gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali disciplinati dallo schema di decreto in esame non presentano specifiche criticità per i diritti e sulle libertà degli interessati, fermo restando, più in generale, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’ambito del SINFI, con particolare riferimento alla corretta definizione del ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali e agli obblighi di sicurezza (artt. 24, 28 e 32 del Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo economico sulle procedure di consultazione e accesso al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture – SINFI, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 20 giugno 2019

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
IANNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA

Scheda

Doc-Web
9123563
Data
20/06/19

Tipologie

Parere del Garante