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Provvedimento del 18 aprile 2019 [9123997]

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[doc. web n. 9123997]

Provvedimento del 18 aprile 2019

Registro dei provvedimenti
n. 93 del 18 aprile 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "Regolamento");

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito "Codice");

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 10 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX e XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC, Google Ireland e Google Italy:

la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati a pagine contenenti informazioni riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale la medesima è stata coinvolta;

l’eliminazione, nell’ambito della funzione di "autocompletamento" (cd. "autocomplete"), nonché nei suggerimenti di ricerca forniti all’utente (cd. ricerche correlate), della "parola "indagata" o altro aggettivo negativo collegato alla digitazione del [proprio] nome";

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla diffusione di articoli contenenti dati non aggiornati che non tengono conto dell’evoluzione successiva della vicenda, conclusasi nei suoi confronti con la pronuncia di un decreto di archiviazione;

rappresentato che la maggior parte di detti articoli riguardano, in via principale, "un’inchiesta cui la stessa è completamente estranea" in quanto riferita ad un procedimento disciplinare attivato dal CSM nei confronti del magistrato promotore dell’indagine in cui la medesima è stata coinvolta senza tuttavia riferire del mutato stato del procedimento attivato a suo carico;

rilevato che l’inesattezza delle informazioni tuttora reperibili in rete influisce anche su funzioni ulteriori collegate a quella specifica del motore di ricerca - ovvero quella di autocompletamento, nonché quella connessa ai suggerimenti di ricerca - determinando la pregiudizievole associazione dell’aggettivo "indagata" al suo nominativo, condizione non più rispondente alla situazione attuale;

VISTA la nota del 5 febbraio 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto a Google di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 20 febbraio 2019 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX ed XX, ha comunicato:

di aderire alla richiesta di rimozione, dal servizio Google Autocomplete e dalle ricerche correlate di Google Web Search, della parola "indagata" in associazione alle ricerche effettuate a partire dal nome della reclamante;

di ritenere invece inammissibile, in virtù della sua genericità, la richiesta di eliminazione di altri eventuali aggettivi negativi collegati al nome della signora XX in quanto ciò presupporrebbe lo svolgimento da parte di Google di un’attività di ricerca e monitoraggio, oltreché di valutazione del significato da attribuire ai diversi termini, espressamente esclusa dall’art. 17 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";

che il primo degli URL contestati (cfr. link indicato con il n. 1 a pag. 2 della memoria) non sarebbe in realtà reperibile in associazione al nominativo dell’interessata, rappresentando, con riguardo agli altri riferimenti indicati, di non poter accogliere la richiesta di rimozione ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di informazioni risalenti ad epoca recente (2017/2018), strettamente connesse all’importante ruolo pubblico esercitato dalla medesima e la conoscibilità delle quali è da ritenersi di indubbio interesse per la collettività;

VISTA la nota del 13 marzo 2019 con la quale la reclamante ha ribadito le proprie richieste, eccependo l’erroneità di quanto dichiarato dalla resistente in ordine al fatto che uno degli URL oggetto di richiesta non sarebbe restituito per ricerche effettuate con il nominativo della reclamante, depositando a conferma di ciò apposito screenshot;

VISTA la nota del 12 aprile 2019 con la quale Google ha:

confermato che l’URL http://..., contrariamente a quanto affermato dall’interessata, non viene più restituito per ricerche effettuate tramite il suo nome, rappresentando che l’URL del quale la medesima contesta la perdurante visibilità in rete differisce dal primo per alcuni caratteri;

ribadito l’infondatezza della richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati, evidenziando che all’interno degli articoli ad essi correlati sono "numerose [le] circostanze relative all’indagine (…) nel corso della quale la reclamante è stata coinvolta";

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

PRESO ATTO che, con riguardo alla richiesta di rimozione dell’aggettivo "indagata" reso disponibile in associazione al nominativo dell’interessata nell’ambito di alcune funzioni collegate all’utilizzo del motore di ricerca, quali quella di "autocomplete", nonché quella relativa ai suggerimenti dati nell’ambito delle ricerche correlate, il titolare del trattamento ha aderito alle richieste della medesima, e ritenuto pertanto che, nel caso di specie, non ci siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RITENUTO di dover invece dichiarare inammissibile, con riguardo a dette funzioni, l’istanza di rimozione di eventuali "altri aggettivi negativi" collegati al nominativo della reclamante, trattandosi di richiesta generica che, come tale, non consente di poter effettuare una valutazione in ordine alla potenziale lesività degli stessi né da parte dell’Autorità, né da parte del titolare del trattamento che, così, verrebbe peraltro ad essere gravato di un onere di verifica dei contenuti che esula, nelle anzidette modalità, dai compiti posti in capo al gestore di un motore di ricerca nella sua qualità di hosting provider, secondo le indicazioni contenute nel d.lgs. n. 70 del 2003;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL http://... - indicato con il n. 1 a pag. 2 della memoria di Google - che:

- il titolare del trattamento  ha comunicato che detto URL non è restituito dal motore di ricerca in associazione al nominativo della reclamante;

- quest’ultima ha eccepito che esso sarebbe invece attualmente visibile, producendo apposito screenshot;

- in base ad una verifica effettuata dall’Ufficio si è potuto rilevare che l’URL collegato alla pagina della quale la reclamante lamenta la perdurante reperibilità, ovvero http://..., differisce da quello oggetto del reclamo in quanto il primo contiene alcuni caratteri (?refresh_ce) assenti nell’altro;

PRESO ATTO, con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL http://..., che  il titolare del trattamento ha dichiarato – con dichiarazione della quale l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante" – che detto URL non è, allo stato attuale, restituito dal motore di ricerca in associazione al nominativo della reclamante, e ritenuto pertanto che, nel caso di specie, non ci siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

RAVVISATA, tuttavia l’opportunità, sulla base delle risultanze istruttorie, di estendere la valutazione dell’Autorità anche con riguardo all’URL http://... in quanto collegato ad un articolo identico a quello del quale è stata chiesta la sottrazione dall’indicizzazione mediante l’indicazione nell’atto di reclamo di un URL lievemente differente dal primo;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL http://..., nonché degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo, in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO che:

il procedimento penale attivato a carico della reclamante si è concluso nei confronti della medesima con la pronuncia di un decreto di archiviazione, circostanza della quale non è dato conto nell’ambito delle pagine reperibili tramite gli URL oggetto di richiesta di rimozione, determinando con ciò un contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal Regolamento (cfr. art. 5, par. 1, lett. d)), nonché con quanto affermato dalle citate "Linee Guida" (cfr. punto 4 della Parte II);

parte degli articoli presenti all’interno di dette pagine, che pure riportano dati non aggiornati riferiti alla reclamante, riguardano, in via principale, un’inchiesta diversa da quella nella quale la medesima è stata coinvolta – benché ad essa collegata in quanto relativa ad un procedimento disciplinare avviato nei confronti del magistrato promotore dell’indagine che l’ha riguardata – e che peraltro, sulla base di quanto riportato in uno di tali articoli (precisamente quello reperibile tramite l’URL https://www....), sembrerebbe essersi chiusa con l’archiviazione anche di quest’ultimo, quanto meno con riguardo alla parte di esso direttamente connessa alle vicende relative all’interessata;

RITENUTO di dover considerare il reclamo fondato con riguardo a tale richiesta e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli ulteriori URL individuati nell'atto di reclamo quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata; 

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto - con riferimento alla richiesta di rimozione dell’associazione tra l’aggettivo "indagata" ed il nominativo dell’interessata presente nell’ambito della funzione di "autocompletamento" (cd. "autocomplete"), nonché nei suggerimenti di ricerca forniti all’utente (cd. "ricerche correlate") - dell’adesione spontanea del titolare del trattamento comunicata nel corso del procedimento e, pertanto, ritiene che, nel caso di specie, non ci siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

b) dichiara inammissibile la richiesta di rimozione, nell’ambito delle funzioni di cui sopra, dell’associazione tra il nominativo della reclamante ed "ulteriori aggettivi negativi" in quanto la genericità della richiesta non consente di poter effettuare una valutazione circa la potenziale lesività di detta associazione;

c) prende atto, con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL indicato con il n. 1 a pag. 2 della memoria del titolare del trattamento, che, secondo quanto dichiarato da quest’ultimo, lo stesso non è restituito quale risultato di ricerca in associazione al nominativo della reclamante e, pertanto, l’Autorità ritiene che, nel caso di specie, non ci siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito;

d) dichiara il reclamo fondato con riguardo agli ulteriori URL indicati – ivi incluso quello, di cui a p.3, come individuato a seguito dell’istruttoria compiuta - e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia