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Provvedimento del 29 maggio 2019 [9124954]

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[doc. web n. 9124954]

Provvedimento del 29 maggio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 121 del 29 maggio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della  dott. ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 9 luglio 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha chiesto di ordinare a Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A.:

in via principale, la rimozione da ogni canale di comunicazione di un servizio televisivo, andato in onda nel 2016 all'interno di un programma d'attualità trasmesso su una delle reti Rai, avente ad oggetto vicende connesse all'attività imprenditoriale svolta dal medesimo, ivi inclusi "tutti i materiali correlati quali trailer, preview e comunicati stampa", indicando specificamente gli URL corrispondenti alle pagine web nelle quali tale contenuto risulta tuttora presente;

l’adozione delle misure tecniche idonee ad inibire l'indicizzazione, in associazione al proprio nominativo, del predetto servizio tramite i motori di ricerca esterni al sito della società radiotelevisiva;

in via subordinata, l’aggiornamento, con modalità idonee, delle informazioni contenute nel predetto servizio, con particolare riguardo ad uno dei procedimenti giudiziari nei quali è stato coinvolto ed in ordine al quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal medesimo annullando con rinvio la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti in grado di appello;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla divulgazione di informazioni, in parte inesatte, relative a fatti risalenti nel tempo per i quali non può dirsi sussistente alcun interesse pubblico attuale, rilevando come prima della diffusione del filmato fosse stato richiesto al titolare del trattamento di inserire alcune integrazioni delle quali invece lo stesso non ha tenuto conto;

digitando il suo nominativo sui principali motori di ricerca le pagine oggetto di contestazione compaiono tra i primi risultati di ricerca e sono state riprese anche da numerose testate giornalistiche;

eccepito che il servizio, in molti passaggi evidenziati nell'atto di reclamo, "risulta errato e diffamatorio, contenendo una serie di affermazioni che non rispondono al vero" le quali, prontamente segnalate, sono state rettificate dalla redazione che ha, tuttavia, dato ad esse una visibilità molto limitata inserendo "solamente due link ipertestuali alle comunicazioni ricevute dal medesimo e solo all'interno di una delle pagine web segnalate";

rilevato che detto servizio, in particolare, riferisce di un'imputazione per usura formulata a proprio carico per fatti risalenti ad un periodo compreso tra il 1992 ed il 1994 - per i quali il relativo processo si è concluso nel 2000 con un patteggiamento della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e successiva dichiarazione di estinzione del reato avvenuta nel 2008 - nonché di un’imputazione per concorso in bancarotta fraudolenta, riferita a fatti del 1996, in ordine alla quale nel 2017 la Corte di Cassazione ha annullato la condanna pronunciata in grado di appello, disponendo il rinvio del processo ad altro giudice;

rappresentato che, con riguardo a quest’ultimo profilo, la Rai – Radio televisione italiana S.p.A. ha provveduto ad inserire, in alcune delle pagine contenenti i video contestati, un aggiornamento da ritenersi tuttavia non adeguato sia con riguardo al posizionamento all'interno della pagina che al suo contenuto, tenuto conto che:

detto aggiornamento, inserito originariamente nella pagina reperibile tramite l'URL www.rai.it/... (denominata “pagina B” nell'atto di reclamo), sarebbe incompleto in quanto non chiaramente riferibile, ad una prima lettura, all'accusa di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, potendosi giungere ad essa solo tramite ulteriori link ipertestuali mediante i quali "si può accedere alle rettifiche ed alla sentenza" sopra citata;

nelle ulteriori pagine web nelle quali il servizio risulta ancora disponibile non viene data alcuna notizia in ordine all’evoluzione della vicenda giudiziaria, con l'unica eccezione di quello reperibile tramite l'URL www.rai.it/... (denominata “pagina A” nell'atto di reclamo) nel quale tuttavia compare "una breve dicitura (...) senza alcuna ulteriore contestualizzazione", cliccando sulla quale "si attiva un link che rinvia alla pagina B";

VISTA la nota del 19 settembre 2019 con la quale Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A. ha rappresentato che:

il servizio televisivo oggetto di contestazione è stato diffuso nell'ambito di un programma giornalistico di inchiesta dedicato all'approfondimento di fatti di interesse pubblico che, nel caso specifico, riguardano un noto imprenditore "che possiede prestigiosi marchi commerciali strategici in Italia" rispetto al quale, per completezza di informazione, "non potevano tacersi le vicende processuali nelle quali è stato e, per alcune, è tuttora coinvolto";

il diritto all'oblio, invocato dall'interessato a fondamento delle sue richieste, incontra un limite nella presenza di un indubbio interesse pubblico alla conoscibilità delle vicende relative al medesimo trattandosi di "persona nota che gestisce importanti capitali in Italia e all'estero e che è ancora pendente nei suoi confronti un giudizio per un reato particolarmente grave";

sono stati prontamente disposti, a seguito delle richieste avanzate dall'interessato prima della proposizione del reclamo, gli aggiornamenti richiesti, inserendo "per esteso le rettifiche inviate (…) nei giorni successivi alla trasmissione del servizio" e dando atto dell'intervenuta pronuncia della Corte di Cassazione di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in grado di appello nei suoi confronti, introducendo un apposito link di collegamento al testo integrale della decisione del giudice di legittimità;

la Direzione editoriale competente - che ha manifestato la propria disponibilità ad integrare il copione scritto del servizio con note a margine relative agli aggiornamenti - ha provveduto "in via di autotutela, senza riconoscimento di alcuna responsabilità, a [porre] off line i contenuti di cui ai link https://www.raiplay.it/....";

con riguardo agli affermati contenuti errati e diffamatori presenti all'interno del servizio, il reclamante ha presentato nel 2016 denuncia querela avverso il giornalista che ha realizzato il servizio, vicenda che si è conclusa con la proposta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero che ha ritenuto rispettati "i parametri della verità, continenza e interesse pubblico all'informazione", proposta che è stata accolta dal giudice il 29 gennaio 2018;

VISTA la nota del 4 dicembre 2019 con la quale l'interessato ha ribadito le proprie richieste, eccependo la carenza di interesse pubblico attuale alla conoscibilità delle vicende che lo riguardano e rilevando in  particolare:

che il fatto che non siano stati ravvisati dal Tribunale gli elementi necessari a far  ritenere integrati gli estremi del reato di diffamazione in capo al giornalista che ha realizzato il servizio, non esclude la presenza di inesattezze all'interno di quest'ultimo delle quali, peraltro, è stato dato atto in alcuni passaggi della richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero;

l'assoluta inadeguatezza delle rettifiche e degli aggiornamenti eseguiti dalla società editrice in quanto inseriti, con modalità non omogenee, solo all'interno di due delle pagine reperibili tramite gli URL indicati nell'atto di reclamo;

che, contrariamente a quanto indicato dalla Rai nel proprio riscontro, "non risulta che il link https://www.raiplay.it/... [denominato “pagina C” nell’atto di reclamo] sia off line, essendo invece ancora accessibile";

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità  giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

CONSIDERATO che, nel caso in esame, occorre tener conto del fatto che:

il contenuto del servizio oggetto di reclamo, realizzato in epoca recente, riveste un indubbio interesse pubblico tenuto conto del ruolo ricoperto dall’interessato, noto imprenditore operante sia in Italia che all'estero;

il riferimento a vicende giudiziarie ormai concluse, quale quella relativa ad un procedimento per usura nel quale il reclamante è stato coinvolto negli anni novanta, è stato inserito in una ricostruzione complessiva della storia imprenditoriale del medesimo, nell'ambito della quale l'avvenuta definizione di detto procedimento risulta rappresentata in maniera chiara all'interno del servizio;

le inesattezze che, secondo quanto lamentato dall'interessato, risulterebbero presenti all'interno del servizio, possono, come del resto risulta avvenuto, costituire oggetto di esercizio dello specifico "diritto di rettifica" di contenuti divulgati attraverso trasmissioni radiotelevisive (disciplinato espressamente dall'art. 32-quinquies del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177, contenente il "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici");

il titolare del trattamento ha provveduto ad aggiornare correttamente le informazioni giudiziarie contenute nel video reperibile tramite l’URL www.rai.it/... (denominata “pagina B” nell'atto di reclamo), inserendo apposita nota in calce al video stesso con la quale viene dato atto dell’intervenuto annullamento con rinvio della sentenza di condanna emessa nei confronti dell’interessato – chiaramente riferibile, sulla base di quanto riportato all’interno del servizio, alla pronuncia subita per bancarotta fraudolenta – e riportando peraltro, tramite apposito link, il testo integrale della sentenza;

analoga valutazione può essere fatta con riferimento a quanto contenuto nel filmato presente nella pagina reperibile tramite l'URL www.rai.it/...(denominato “pagina A” nell'atto di reclamo) che, pur essendo stato aggiornato con modalità diverse dal primo, rinvia integralmente a quest’ultimo tramite collegamento ipertestuale;

la pagina reperibile tramite l'URL https://www.raiplay.it/... (denominata “pagina C” nell'atto di reclamo), nonché il comunicato stampa, reperibile all'URL https://www.... (individuato nell'atto di reclamo come “pagina D”), non risultano, allo stato attuale, reperibili in rete;

PRESO ATTO, con riguardo a quest'ultimo profilo, che il titolare del trattamento ha comunicato - con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” - di aver provveduto ad inibire la reperibilità in rete dei contenuti da ultimo indicati e che pertanto l'Autorità ritiene di non dover adottare provvedimenti in merito;

RITENUTO, con riguardo alle ulteriori richieste, di dover dichiarare il reclamo infondato sussistendo un interesse attuale del pubblico a conoscere le informazioni contenute nel servizio televisivo di inchiesta in virtù del ruolo ricoperto dall'interessato, nonché del fatto che parte delle vicende giudiziarie ivi narrate sono ancora in corso di svolgimento e che le informazioni riferite a queste ultime risultano correttamente aggiornate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto comunicato dal titolare del trattamento in ordine all’avvenuta adozione di misure atte ad inibire la reperibilità in rete del comunicato stampa, rinvenibile tramite l’URL https://www..., nonchè del servizio reperibile tramite l’URL https://www.raiplay.it/... (denominata “pagina C” nell'atto di reclamo) e pertanto ritiene che, nel caso di specie, non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo alle ulteriori richieste.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia