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Parere su una istanza di accesso civico - 2 ottobre 2019 [9162546]

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[doc. web n. 9162546]

Parere su una istanza di accesso civico - 2 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 2 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Viareggio ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.

Nello specifico, oggetto dell’accesso civico risulta essere «copia degli atti delle Concessioni Demaniali Marittime di stabilimenti e chioschi», comprese le relative planimetrie dagli anni 2000, nonché «copia [di tutte le] Concessioni per Atto Formale complete di allegati, rilasciate dall’autorità comunale».

Il Comune ha respinto parzialmente l’istanza di accesso civico, evidenziando che:

- «i dati contenuti nella documentazione richiesta […] sono consultabili attraverso il portale del [Sistema Informativo del Demanio] SID previa richiesta chiavi di accesso e autenticazione»;

- «appare del tutto sproporzionata e irragionevole rispetto ad altre modalità di consultazione a disposizione dell’utenza la richiesta di “copia delle concessioni demaniali marittime e rispettive planimetrie dagli anni 2000 circa” e “delle concessioni per atto formale complete di allegati, finora rilasciate dall’autorità comunale. Tale richiesta di documentazione imporrebbe un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo sostanziale, il buon funzionamento dell’amministrazione (cfr. art. 4.2 Delibera ANAC n. 1309/2016)».

Nel provvedimento di diniego all’accesso, inoltre, il Comune ha richiamato il limite derivante dell’esistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e agli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a) e c), del d. lgs. n. 33/2013

In ogni caso l’amministrazione nel respingere parzialmente l’accesso civico ha fornito un elenco contenente i dati delle concessioni, le superfici basi di calcolo del canone e il canone annuo richiesto, il nome dell’attività e l’ubicazione, gli scopi per cui sono state rilasciate le concessioni.

OSSERVA

Per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla sola protezione dei dati personali, si evidenzia che l’amministrazione comunale ha evidenziato che «le concessioni demaniali, siano esse atti formali o licenze, riportano tutte firme autografe e dati personali sia dei titolari, se persone fisiche, o dei legali rappresentanti, se persone giuridiche. Pertanto l’indiscriminata circolazione delle firme autografe unitamente ai dati personali costituisce un concreto rischio di pregiudizio al rispetto “dei diritti e delle libertà fondamentali […] con particolare riferimento alla riservatezza, [e] all’identità personale” […]».

Analogamente in relazione ai dati personali del tecnico progettista, richiamando il precedente parere del Garante n. 360 del 10/8/2017, il Comune ha evidenziato che non esiste un regime di pubblicità delle specifiche attività che lo stesso svolge per conto di privati, «né la pubblicità di alcuni dati personali dei tecnici progettisti, che sono conoscibili perché contenuti nei rispettivi albi professionali, comporta necessariamente anche la pubblicità dell’esistenza di un rapporto professionale con un determinato committente o del coinvolgimento professionale in un determinato elaborato progettuale».

Alla luce di quanto rappresentato, ai ritiene che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, il Comune con riferimento ai dati personali presenti nella documentazione richiesta abbia correttamente respinto l’accesso civico.

Deve infatti essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati partecipanti alla selezione interna, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.

La valutazione dell’ostensione di dati personali nell’ambito del procedimento di accesso civico, deve inoltre essere effettata anche nel rispetto dei principi indicati dall’art. 5 del RGPD, fra cui quello di «minimizzazione dei dati», secondo il quale i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c), in modo che non si realizzi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati (cfr. anche art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della giurisprudenza europea in materia).

In tale quadro – anche considerando che la richiesta di accesso ha a oggetto un considerevole volume di dati e informazioni personali riferiti a tutte le concessioni demaniali marittime di stabilimenti e chioschi riferite a un arco di tempo che copre più di 19 anni (dal 2000) – il riconoscimento di un accesso civico generalizzato ai dati personali contenuti nella documentazione richiesta e sopradescritti, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può costituire un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, arrecando a questi ultimi, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Viareggio, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 2 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia