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Provvedimento del 26 settembre 2019 [9164349]

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[doc. web n. 9164349]

Provvedimento del 26 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 171 del 26 settembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 25 maggio 2018 con il quale XX, in proprio ed in qualità di erede del padre XX, nonché XX, XX e XX, questi ultimi quali eredi del medesimo defunto, rappresentati e difesi dagli avv.ti XX e XX, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, hanno chiesto a Movimento per la giustizia Robin Hood ed a Factotum S.r.l., in quanto gestori dei rispettivi siti web www.lavocedirobinhood.it e www.pianetapress.it:

la rimozione degli articoli reperibili tramite gli URL indicati nell’atto introduttivo del procedimento o, in subordine, l’aggiornamento del loro contenuto con le informazioni relative agli sviluppi favorevoli di una vicenda giudiziaria nella quale XX, unitamente al de cuius, è stato coinvolto negli anni novanta;

l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire la reperibilità di detti articoli tramite i motori di ricerca esterni ai siti web di proprietà dei titolari del trattamento;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che gli interessati hanno, in particolare, rappresentato:

il pregiudizio derivante alla reputazione personale e professionale dei soggetti coinvolti dalla permanenza in rete di informazioni risalenti nel tempo e non più attuali, oltreché non aggiornate alla luce degli sviluppi giudiziari della vicenda che si è conclusa con l’assoluzione degli interessati pronunciata nel 2004;

l’insussistenza di un interesse del pubblico alla conoscibilità di notizie, quali quelle reperibili tramite gli URL indicati nell’atto introduttivo del procedimento, che non risultano rispondenti a quanto accertato in via definitiva dall’autorità giudiziaria;

PRESO ATTO che:

a partire dal 25 maggio 2018 è divenuto applicabile il Regolamento che ha reso necessario l’adeguamento del quadro normativo nazionale esistente in materia;

l’Autorità, in virtù della diretta applicabilità del Regolamento ed in attesa dell’intervento del legislatore nazionale, ha disposto, con provvedimento n. 374 del 31 maggio 2018, la disapplicazione, a decorrere dalla predetta data, delle norme relative al procedimento su ricorso contenute nel Codice in quanto ritenute incompatibili con le disposizioni relative ai reclami di cui agli artt. 77 ss. del Regolamento stesso;

con d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” - sono state apportate le modifiche necessarie ad adeguare il contenuto del Codice alla normativa europea, prevedendo, tra l'altro, l’espressa abrogazione delle disposizioni relative alla tutela alternativa a quella giurisdizionale contenute nella sezione III del capo I del titolo I della parte III del medesimo Codice;

CONSIDERATO che:

l’Autorità, con nota del 4 luglio 2018, ha rappresentato agli interessati gli effetti dell’intervenuto mutamento del quadro normativo chiedendo di manifestare l’eventuale volontà di trattare la propria istanza a titolo di reclamo;

i medesimi hanno espresso tale esplicita volontà con successiva comunicazione del 5 luglio 2018 e che pertanto l’atto presentato deve essere deciso dal Garante secondo le disposizioni applicabili al procedimento su reclamo attualmente contenute nell'art. 143 del Codice novellato, nonché nel regolamento dell’Autorità n. 1/2019 (in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633);

l’Ufficio ha provveduto, con successiva nota interna del 19 settembre 2018, a disporre la restituzione dei diritti di segreteria già versati dall’interessato per la presentazione del ricorso, tenuto conto della gratuità del reclamo espressamente prevista dal Regolamento (cfr. art. 57, par. 3, Reg.), determinando con ciò il venir meno della richiesta di liquidazione delle spese del procedimento inizialmente avanzata;

VISTA la nota dell’8 agosto 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo, nonché le successive note del 1° febbraio, del 5 febbraio 2019  e del 22 marzo 2019 con le quali, a seguito di mancato riscontro, è stata reiterata la richiesta di fornire informazioni;

VISTA la nota del 25 febbraio 2019 con la quale Factotum S.r.l. ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare la pagina reperibile tramite il proprio sito web, disponendo altresì l'adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione della stessa tramite i motori di ricerca esterni al predetto sito;

VISTA la nota del 5 aprile 2019 con la quale Movimento per la giustizia Robin Hood ha chiesto all’Autorità la trasmissione della documentazione comprovante le circostanze affermate dai reclamanti nell’atto introduttivo del procedimento al fine di poter valutare le relative richieste, nonché la successiva nota del 22 luglio 2019 con la quale il medesimo titolare ha comunicato all’Autorità di aver provveduto all’aggiornamento delle informazioni relative agli interessati presenti sul proprio sito;

VISTA la nota del 25 luglio 2019 con la quale i reclamanti hanno:

confermato l'adozione delle misure richieste da parte di Factotum S.r.l.;

lamentato l’inidoneità del riscontro fornito da Movimento per la giustizia Robin Hood che non avrebbe adottato le misure tecniche richieste al fine di inibire l'indicizzazione della pagina tramite motori di ricerca esterni al relativo sito ed avrebbe ulteriormente pregiudicato la loro posizione disponendo l’integrazione dell'articolo originario mediante la pubblicazione, in calce ad esso, del link ad un articolo analogo - divulgato da una testata telematica costituente un “noto diffamatore seriale” - contenente informazioni contrastanti "con le (…) motivazioni assolutorie espresse” nelle sentenze pronunciate sul caso;

VISTA la nota del 5 agosto 2019 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità  giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386;

RILEVATO altresì che i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali delle persone decedute possono essere esercitati da chi agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di tutela (art. 9 del Codice come confermato, nel suo contenuto, dall’art. 2-terdecies introdotto dal d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento della disciplina nazionale al Regolamento medesimo);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra esposto, che la richiesta, avanzata in via principale, diretta ad ottenere la rimozione degli articoli dai siti gestiti dai titolari del trattamento debba essere dichiarata infondata in quanto il trattamento non risulta in termini generali illecito, essendo riferito a fatti di interesse pubblico, anche in relazione al ruolo ricoperto dall’interessato, e ciò sia al tempo della loro pubblicazione, sia attualmente per chi effettui una ricerca relativa alla vicenda in questione, tenuto peraltro conto del fatto che le informazioni risultano ad oggi aggiornate come di seguito meglio evidenziato;

PRESO ATTO poi che, con riguardo all’istanza di aggiornamento:

Factotum S.r.l. ha provveduto ad adottare le misure richieste, come confermato anche dall'interessato;

Movimento per la giustizia Robin Hood ha disposto quanto richiesto dando atto, in calce all'articolo pubblicato sul proprio sito, delle sentenze di assoluzione intervenute nel corso degli anni, da ultimo con pronuncia del Tribunale di Napoli del marzo 2019;

le doglianze espresse in ordine alla veridicità del contenuto di un articolo, relativo alla medesima vicenda, pubblicato nel gennaio del 2019 da un altro editore e richiamato, tramite l’inserimento di apposito link, in calce alla pagina oggetto di reclamo, non può formare oggetto di valutazione da parte dell’Autorità tenuto conto della riconducibilità di esso ad un soggetto che non è parte del presente procedimento e nei confronti del quale gli interessati potranno eventualmente esercitare i propri diritti innanzi all’autorità competente;

le informazioni ivi riportate risultano, comunque, indirettamente aggiornate tramite le integrazioni inserite dal titolare del trattamento all'interno della pagina, contenente il link all'articolo sopra indicato;

RITENUTO pertanto, con riguardo ai profili sopra evidenziati, che non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO infine, con riguardo alla richiesta di adozione di misure tecniche idonee ad inibire la reperibilità in rete degli articoli oggetto di contestazione nell’odierno reclamo, che:

Factotum S.r.l. ha aderito, nel corso del procedimento, all’istanza avanzata dagli interessati e che in ordine ad essa non si ritengono quindi sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

Movimento per la giustizia Robin Hood non ha invece manifestato la propria adesione e che pertanto, in ordine a tale profilo, si rende necessaria una valutazione da parte dell’Autorità;

RILEVATO, a tale riguardo, che:

le informazioni riportate nell’articolo sono relative ad una vicenda che ha avuto ampia risonanza nell’opinione pubblica per la gravità di fatti che si sono verificati a partire dalla metà degli anni settanta e che hanno coinvolto un elevato numero di persone;

a tali circostanze ha fatto seguito l’attivazione di procedimenti giudiziari, svoltisi nel corso di circa vent’anni, finalizzati ad individuare i soggetti responsabili di quanto accaduto e che si sono conclusi, con riguardo a XX e XX, nel marzo del 2019 con la pronuncia di assoluzione da parte del Tribunale di Napoli;

l’articolo oggetto di contestazione risulta aggiornato con i dati riferiti agli sviluppi giudiziari favorevoli ai medesimi che danno conto dell’avvenuta conclusione degli accertamenti nei loro confronti;

quest’ultimo profilo, unitamente alla valutazione del ruolo di rilievo pubblico tuttora ricoperto da uno dei soggetti coinvolti – nello specifico XX, essendo XX deceduto – nonché alla circostanza della reperibilità in rete di ulteriori articoli di recente pubblicazione relativi alla medesima vicenda, appare idonea a ritenere tuttora sussistente l’interesse della collettività a conoscere le informazioni contenute nell’articolo;

RITENUTO di dover pertanto ritenere infondata la richiesta, avanzata nei confronti di Movimento per la giustizia Robin Hood, di adozione delle misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione di detto articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto comunicato da Factotum S.r.l. in ordine all’avvenuta adesione alle richieste avanzate dagli interessati, nonché dell’avvenuto aggiornamento dell’articolo presente sul relativo sito da parte di Movimento per la giustizia Robin Hood e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo alle restanti richieste per le ragioni di cui in motivazione.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia