g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 19 settembre 2019 [9164484]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web. n. 9164484]

Provvedimento del 19 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 168 del 19 settembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 25 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC e Google Ireland la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati a vicende sindacali, relative ad una delle società delle quali è socio, da tempo concluse senza l’apertura di alcun procedimento a suo carico;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato:

il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni relative ad una protesta posta in essere da alcuni dipendenti "che lamentavano il ritardato pagamento di una sola mensilità" di stipendio riferita al gennaio del 2013, " poi (…) corrisposto";

che detta notizia non riveste alcun interesse pubblico attuale tenuto conto del fatto che la questione si è risolta positivamente senza alcuna conseguenza di tipo giudiziario e che non "vi è alcun accadimento recente che possa trovare diretto collegamento con quelle vicende (…) e ne rinnovi l'attualità";

VISTA la nota del 20 dicembre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con la quale Google ha chiesto una breve proroga del termine di riscontro, stanti le numerose richieste di rimozione pervenute nel periodo di riferimento;

VISTA la nota del 21 gennaio 2019 con la quale Google LLC, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX ed XX, ha comunicato:

che gli URL indicati con i nn. 1 e 2 della memoria (cfr. pag. 1) non vengono restituiti dal motore di ricerca Google Web Search a fronte di ricerche effettuate con il nominativo del reclamante;

di non poter accogliere la richiesta di rimozione avanzata da quest’ultimo con riguardo ai restanti URL ritenendo non sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio, tenuto conto del fatto che i contenuti contestati risalgono ad un periodo recente (2013) e che gli stessi devono reputarsi di interesse pubblico in quanto attinenti all'attività imprenditoriale svolta dal medesimo;

che le informazioni in questione sono state pubblicate su organi di stampa di rilievo nazionale ed hanno pertanto natura giornalistica;

VISTA la nota del 30 luglio 2019 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

PRESO ATTO, con riguardo agli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella memoria della società resistente (cfr. pag. 2), che quest'ultima ha dichiarato nel corso del procedimento - con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante” - che i medesimi non risultano reperibili in associazione al nominativo dell'interessato e che, pertanto, non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO:

che l’URL indicato con il n. 3 rimanda ad un post, risalente al 2008, nel quale vengono espresse critiche riguardo la condotta tenuta dai gestori di un noto albergo di proprietà della famiglia del reclamante - il nome del quale non è tuttavia citato all’interno di detto post – in occasione della sindacalizzazione del luogo di lavoro;

che tale contenuto, sebbene il nominativo dell’interessato non sia espressamente indicato nel post, il contenuto appare chiaramente riferito anche alla sua persona, è risalente nel tempo e riflette una valutazione effettuata dall’autore del post senza che essa, per quanto noto all’Autorità, sia stata fatta oggetto di specifiche azioni giudiziarie;

che gli URL indicati con i nn. da 5 a 8 della memoria della resistente rimandano ad una vicenda risalente a sei anni prima connessa ad un evento contingente legato all’attività all’epoca svolta dalla società della quale faceva parte il reclamante, risoltasi senza alcun seguito giudiziario e che, all'epoca dei fatti, ebbe rilievo nella cronaca locale in quanto legata alla protesta effettuata da alcuni dipendenti;

che, in virtù di quanto esposto, le informazioni reperibili tramite detti URL non risultano più attuali e appaiono idonee a determinare, in capo all'interessato, un pregiudizio che non può dirsi bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO di dover, pertanto, considerare il reclamo fondato con riguardo agli URL individuati nella memoria del titolare del trattamento con i nn. 3, 5, 6, 7 e 8 e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO, infine, con riguardo all'URL indicato con il n. 4 della predetta memoria, che:

il contenuto reperibile tramite di esso rinvia ad una vicenda diversa da quella descritta con l'atto di reclamo e collegata ad un uso improprio di risorse pubbliche che sarebbero state utilizzate da parte di un ente locale come corrispettivo di affitti relativi ad un immobile intestato ad una società di proprietà dell'interessato, circostanza in relazione alla quale è stato pubblicato, nel mese di agosto del 2018, un articolo nel quale si dà conto di un esposto presentato in merito alla Corte dei Conti;

si ritiene sussistente un interesse pubblico attuale alla conoscibilità di detta vicenda in quanto collegata a fatti recenti in ordine ai quali risultano ancora in corso i relativi accertamenti;

RITENUTO di dover dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell'URL sopra indicato;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto comunicato dal titolare del trattamento in ordine all’avvenuta rimozione degli URL indicati con i nn. 1 e 2 nella memoria depositata dalla resistente e pertanto ritiene che, nel caso di specie, non vi siano gli estremi per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

dichiara il reclamo fondato con riguardo agli URL indicati con i nn. 3, 5, 6, 7 e 8 nella medesima memoria e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g) del medesimo, ingiunge a Google LLC di effettuare, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, la rimozione degli stessi in quanto reperibili in associazione al nominativo dell’interessato;

dichiara il reclamo infondato con riguardo all’URL indicato con il n. 4 nella memoria sopra citata.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 19 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia