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Provvedimento del 19 settembre 2019 [9206431]

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[doc. web n. 9206431]

Provvedimento del 19 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 177 del 19 settembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, in data 21 settembre 2018 - e successivamente integrato in data 12 febbraio 2019 - ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”), con il quale il sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha chiesto:

-  ai seguenti titolari del trattamento la rimozione dal rispettivo sito web e la deindicizzazione rispetto ai motori di ricerca di articoli reperibili ai link corrispondentemente indicati:

1 -quotidiano web “21 righe” ...;

2 - quotidiano web “Nuova Cosenza” ...;

3 - quotidiano web “Zoom 24” ...

4 - quotidiano web “Il Fatto Quotidiano” ...

5 - quotidiano web “Il Vibonese” ....;

- e al gestore del motore di ricerca Google la loro deindicizzazione;

CONSIDERATO che il reclamante ha fondato la propria richiesta sostenendo:

- che i fatti narrati nei predetti articoli si riferiscono al 2011 e riguardano un procedimento penale conclusosi, in via definitiva, con la sua condanna ad 8 anni di reclusione dalla Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 4 febbraio 2014;

- di aver già definitivamente espiato la condanna in regime alternativo;

- che la persistenza dei suddetti articoli pregiudicherebbe il proprio “diritto all’oblio e le libertà fondamentali costituzionalmente garantite”;

- che le notizie che lo riguardano non sarebbero più pertinenti alle finalità del trattamento;

VISTE le note con le quali Autorità ha invitato i titolari responsabili della pubblicazione degli articoli sopra indicati e Google a fornire riscontro alle richieste del reclamante, chiedendo se avessero intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTO il riscontro del 25 febbraio 2019 con il quale la Società Editoriale Il Fatto SpA, pur rivendicando la legittimità e la correttezza dell’articolo pubblicato, ha dichiarato di averlo rimosso, tenuto conto del tempo trascorso e della definitiva espiazione della pena da parte del reclamante;

VISTA la nota del 13 agosto 2019 con la quale il direttore responsabile di NuovaCosenza.com, asserendo di non aver mai ricevuto la previa richiesta del reclamante, ha comunque dichiarato che “alla data odierna i dati contestati non sono presenti sul giornale on line, né indicizzati nei motori di ricerca”;

PRESO ATTO che l‘organo di informazione “21 righe” non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni ma che, tuttavia il sito in questione, da una verifica effettuata dall’Ufficio, risulta non più attivo;

VISTO il riscontro dell’8 novembre 2018 con il quale Zoom Italia 24 Srl, rappresentata e difesa dall’avv. XX, ha dichiarato di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza di rimozione e deindicizzazione dell’articolo del 5 luglio 2017, considerata la permanente attualità della vicenda (il nominativo del reclamante è emerso nel corso di un’udienza dibattimentale tenuta, nel 2017, davanti al Tribunale di Vibo Valentia nel corso di un procedimento penale);

VISTA la nota del 7 agosto 2019 con il quale la società Pubblisud Progresso s.r.l. ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta del reclamante in relazione alla cancellazione dell’articolo sulla testata Il Vibonese.it, poiché lo stesso sarebbe tuttora di interesse pubblico (facendo riferimento anch’essa al procedimento penale innanzi al Tribunale di Vibo Valentia del 2017);

VISTO il riscontro del 22 novembre 2018, con il quale Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti XX, XX e XX, esprimendosi esclusivamente nei riguardi dei link indicati nell’originario atto di ricorso (nn. 1, 2 e 3 di cui in premessa), ha dichiarato:

- relativamente all’URL indicato con il n. 1 (“21 righe), “di aver posto in essere misure manuali per la deindicizzazione di tale URL dai risultati associati alle ricerche per il nome della controparte, posto che la relativa pagina non includeva il suddetto nome”;

- relativamente agli URL indicati con il n. 2 (“Nuova Cosenza”) e 3 (“Zoom24”), di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza di deindicizzazione, in quanto:

a) il primo rinvia ad un articolo che riporta informazioni riguardanti un procedimento penale al termine del quale il reclamante è stato condannato con sentenza del 2014, per possesso di armi da guerra e sostanze stupefacenti e “l’espiazione della pena inflitta non determina l’insorgere di un diritto all’oblio in merito a tali notizie e di conseguenza alla luce dei gravi reati commessi dal reclamante”, permanendo, invece, l’interesse pubblico ad avere accesso alla notizia;

b) il secondo riguarda un differente procedimento penale davanti il Tribunale di Vibo Valentia nel corso del quale un collaboratore di giustizia ha reso in udienza, nel 2017, alcune dichiarazioni in merito al coinvolgimento del reclamante in attività legate alla criminalità organizzata;

VISTA la memoria di replica in data 28 novembre 2018, con la quale il reclamante insiste per l’accoglimento delle proprie ragioni argomentando che il proprio coinvolgimento nel procedimento del 2017 sarebbe comunque legato ai fatti del 2011 per i quali è stato successivamente condannato;

RILEVATO, preliminarmente, rispetto alla posizione di Google, che:

- come da questi comunicato alle autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, in quanto la società è stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, “Google Spain e Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González” (causa C-131/12);

RILEVATO quindi, che:

- riguardo agli Url indicati ai nn. 1, 2 e 4 in premessa, i relativi articoli sono stati rimossi dai siti web dei rispettivi titolari del trattamento e che pertanto questa Autorità non ritiene, nel caso di specie, che vi siano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

- riguardo agli Url indicati ai nn. 3 e 5 in premessa, gli stessi rinviano ad articoli relativi alla cronaca dell’udienza di un procedimento penale svoltasi nel 2017 e il nome del reclamante viene citato in relazione anche fatti estranei a quelli indicati nel reclamo, riattualizzandone l’interesse e che, pertanto, la relativa richiesta di rimozione o di deindicizzazione, in ragione del ridotto intervallo di tempo intercorso dall’ultimo procedimento menzionato e del persistente interesse pubblico alla conoscenza di tali vicende, anche pregresse, non può essere considerata fondata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento:

a) prende atto, con riguardo agli URL indicati con i numeri 1, 2 e 4 di cui in premessa, che gli stessi non sono più visibili in associazione al nominativo del reclamante e, pertanto, ritiene che non vi siano, nel caso di specie, gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL indicati in premessa con i numeri 3 e 5.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 19 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9206431
Data
19/09/19

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