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Parere alla Provincia autonoma di Trento su un disegno di legge provinciale concernente "Disciplina dell’agriturismo e modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e della legge provinciale 13 dicembre 1996, n. 6" - 31 ottobre 2019 [9207836]

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[doc. web n. 9207836]

Parere alla Provincia autonoma di Trento su un disegno di legge provinciale concernente "Disciplina dell’agriturismo e modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e della legge provinciale 13 dicembre 1996, n. 6" - 31 ottobre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 202 del 31 ottobre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Provincia autonoma di Trento;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. La Provincia autonoma di Trento ha trasmesso a questa Autorità per il prescritto parere di competenza ai sensi dell’articolo 36, par. 4 del Regolamento, alcune norme di un disegno di legge provinciale concernente “Disciplina dell’agriturismo e modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e della legge provinciale 13 dicembre 1996, n. 6”.

Il progetto di legge contiene modifiche alla legge provinciale n. 10 del 2001 recante la “disciplina dell’agriturismo, dell’agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell’ittiturismo” e alla legge provinciale n. 6 del 1996 recante “Interventi della Provincia per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d’impresa, all’innovazione e all’internazionalizzazione”. 

Le disposizioni del provvedimento normativo sottoposte al parere del Garante, nell’ individuare i requisiti dell’attività agrituristica e gli obblighi dei relativi operatori, prevedono trattamenti di dati personali che – come si legge nella “Relazione accompagnatoria”-  si rendono necessari per  “consentire l’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e del relativo regolamento di esecuzione da parte dei Comuni e della struttura provinciale competente in materia di agricoltura che sono i due soggetti cui spettano tali funzioni”.

RITENUTO

2. Le disposizioni del disegno di legge provinciale sottoposte a preventivo parere di questa Autorità non presentano, nel loro complesso, particolari criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Di interesse appaiono, nondimeno, gli articoli 12, comma 1, lett. e) e 19, comma 13 della proposta (e per l’effetto l’art. 23-bis, comma 8, lett. c), della legge n. 10 del 2001 come modificato dal predetto articolo 19), nella parte in cui impongono agli operatori agrituristici, nel primo caso, e enoturistici, nel secondo, di esporre al pubblico, in luogo ben visibile, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tale pubblicazione è infatti suscettibile di comportare la diffusione di dati personali.

Nella già citata “Relazione accompagnatoria” si precisa che “le previste esposizioni al pubblico…sono volte a recepire un obbligo imposto dal regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.”, senza però alcuna indicazione della pertinente disposizione. Né risulta a questa Autorità che sussista un obbligo generalizzato di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di tali atti (cfr. quanto ritenuto dal Garante in relazione alle SCIA in materia edilizia con parere 3 gennaio 2019 – doc. web. 9080951).

In ogni caso, qualunque possibile, consentita esigenza di trasparenza deve comunque essere bilanciata con i diritti delle persone i cui dati potrebbero essere oggetto di conoscenza generalizzata, e in particolare con il principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c), Reg.).

Al riguardo, occorre considerare che l’articolo 9, comma 3, del disegno di legge in esame stabilisce che i contenuti e la documentazione da allegare alla predetta segnalazione certificata saranno individuati da un regolamento di esecuzione.

Pertanto, nel rammentare che sullo schema di tale regolamento dovrà essere richiesto il parere del Garante, si richiama sin d’ora l’attenzione della Provincia sulla necessità che, in sede di adozione dell’atto, sia circoscritto il novero dei dati personali, contenuti nella predetta SCIA o nella documentazione ad essa allegata, oggetto di diffusione ai soli dati necessari ad assicurare la dovuta trasparenza circa l’attività svolta.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere, nei termini di cui in motivazione, sul disegno di legge provinciale concernente “Disciplina dell’agriturismo e modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 e della legge provinciale 13 dicembre 1996, n. 6” con l’osservazione di cui al punto 2.

Roma, 31 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia