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Provvedimento del 14 novembre 2019 [9236659]

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[doc. web n. 9236659]

Provvedimento del 14 novembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 211 del 14 novembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, in data 7 giugno 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”), dal sig. XX, rappresentato e difeso dall’avv. XX, nei confronti di Google LLC, con il quale l’interessato ha chiesto la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nome e cognome del seguente URL https://..., in quanto rinviante a un articolo del quotidiano La Repubblica del 24 settembre 2013 relativo a una indagine penale consistente nella sottrazione di una quota degli importi pagati dai clienti del bar presso cui prestava servizio quale cassiere nell’ospedale “Le Molinette” di Torino. Tale indagine si è conclusa con la condanna a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa per furto aggravato.

CONSIDERATO che il reclamante ha, in particolare, segnalato che:

i fatti per i quali è intervenuta la condanna in primo grado risalgono a 6 anni fa e il procedimento penale risulta pendente in appello;

l’articolo, inserito nell’archivio de “La Repubblica”, nonostante il  tempo trascorso, appare come primo risultato di ricerca ove si inserisca il nome del reclamante come parola chiave su Google;

le informazioni contenute nell’articolo e l’indicizzazione di quest’ultimo determinano una lesione della propria immagine.

VISTA la nota del 17 luglio 2019, con la quale questa Autorità ha chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTO il riscontro del 5 agosto 2019, con il quale Google ha dichiarato di non ritenere sussistenti i presupposti per poter accogliere l’istanza di questione, in quanto:

a) il contenuto cui indirizza l’Url contestato è di natura giornalistica, di una testata di rilevanza nazionale, che riferisce di come il reclamante nel 2013 avrebbe truffato la societa’ Ristomatik srl, titolare di un bar di cui era dipendente, sottraendo dagli incassi somme pari a svariate migliaia di euro per un totale di circa centomila euro in un anno;

b) l’articolo specifica che, a causa della citata condotta, il reclamante veniva arrestato con l’accusa di furto aggravato e poi, secondo la ricostruzione contenuta nel reclamo, sarebbe stato condannato, con giudizio pendente in appello;

c) secondo un orientamento affermato da precedenti provvedimenti di questa Autorità (provv. n. 4 del 10 gennaio 2019 e n. 8 del 17 gennaio 2019), notizie recenti attinenti a una fattispecie criminosa devono ritenersi di pubblico interesse, a maggior ragione qualora la fattispecie sia ancora in fase di accertamento;

d) la natura giornalistica dell’informazione e la sua diffusione da parte di un quotidiano nazionale costituiscono ulteriori elementi a conferma del sussistente interesse pubblico della notizia;

RILEVATO, preliminarmente, rispetto a quanto sopra rappresentato, che:

come comunicato da Google alle autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, in quanto la società è stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014, “Google Spain e Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González” (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che l’articolo reperibile nell’ URL oggetto di reclamo:

risulta risalente nel tempo (24 settembre 2013) ed è relativo ad una indagine penale che si è definita nel 2016 con una sentenza di condanna in primo grado alla pena di 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa, concedendo all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale;

rappresenta l’unica notizia reperibile on line sulla vicenda in questione, non essendovi stato aggiornamento alcuno né quanto alla condanna in primo grado né quanto al giudizio di appello promosso dal reclamante.

CONSIDERATO, con riguardo all’URL indicata dal reclamante, che la reperibilità in rete, mediante il motore di ricerca, del suddetto articolo origina un impatto negativo sull’interessato, in misura sproporzionata rispetto all’interesse collettivo all’agevole accesso alla notizia (cfr. punto 8 delle Linee Guida sull’attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso C-131/12 sopra citata, WP 225, adottate dal Gruppo art. 29 il 26 novembre 2014).

RITENUTO inoltre che la permanente indicizzazione di tale URL sia idonea a vanificare del tutto gli effetti concessi in sentenza con il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, come del resto già chiarito da questa Autorità (cfr. in particolare, provv. del 16 maggio 2018, doc. web 9003442 e provv. 25 giugno 2015, doc. web 4220661);

RITENUTO di dover pertanto valutare il reclamo fondato, alla luce degli artt. 17, comma 1 lett. c) e 21, comma 1, del Regolamento, e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google di deindicizzare, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL indicato nell’atto di reclamo;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

CONSIDERATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento dichiara il reclamo fondato con riguardo all’ Url indicato nell’atto di reclamo, e, per l’effetto, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’URL medesimo quale risultato di una ricerca effettuata in associazione al nome e cognome dell’interessato.

Il Garante, ai sensi dell’art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 novembre 2019 

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia