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Provvedimento del 27 novembre 2019 [9236666]

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[doc. web n. 9236666]

Provvedimento del 27 novembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 212 del 27 novembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 9 settembre 2019 da XX, sindaco del Comune di XX, il quale ha lamentato una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione delle fotografie inerenti la propria abitazione, ritraenti anche gli spazi interni della medesima, a corredo dell’articolo del quotidiano on-line “Olbia.it”, dal titolo “XX”, reperibile all’Url https://www....;

CONSIDERATO che il reclamante ha rappresentato, in particolare, che:

- la pubblicazione delle foto della sua abitazione esporrebbe lui e la sua famiglia ad un concreto pericolo per la loro incolumità;

- la pubblicazione sarebbe avvenuta in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’articolo 6 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (di seguito “Regole deontologiche”);

- la pubblicazione non sarebbe giustificata dalle funzioni pubbliche esercitate in quanto prive di ogni nesso con l’incarico da lui svolto;

- in base al provvedimento dell’11 settembre 2014 (doc. web 3471605) del Garante “non è conforme al principio di essenzialità dell’informazione la pubblicazione dell’indirizzo e della fotografia dell’area dell’abitazione di un personaggio pubblico, resa così riconoscibile con il rischio, oltretutto, di arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla riservatezza della vita privata del reclamante e della sua famiglia”;

VISTA la nota del 21 ottobre 2019, con la quale questa Autorità ha chiesto a HermaeaLab s.r.l., in quanto editore del quotidiano on-line “Olbia.it”, titolare del trattamento, di fornire riscontro alle richieste del reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTO il riscontro prodotto dal legale rappresentante della HermaeaLab s.r.l. in data 8 novembre 2019, nel quale si afferma che:

- le fotografie sono state pubblicate poiché parte integrante della notizia e, rispondono, pertanto, al diritto di cronaca, in quanto confermano i fatti narrati e rappresentano in modo chiaro la fornitura dell’acqua da parte di XX Spa con autobotti marchiate con il logo aziendale effettuata al di fuori del territorio comunale, presso la residenza privata del Sindaco di XX nel vicino Comune di XX;

- il sig. XX, in qualità di Sindaco di XX, è il rappresentante del Comune di XX, che è l’unico azionista di XX Spa, municipalizzata in-house che è presieduta dal dott. XX, nominato dal medesimo sindaco di XX;

- non vi è stata la pubblicazione dell’indirizzo della villa, ma sono state citate solo la località generica “XX” e la SP 82 (strada di collegamento fra Olbia e Golfo Aranci), che è una strada lunga diversi chilometri, ed è “intersecata, per tutta la sua lunghezza, di ingressi laterali che portano a centinaia e centinaia di case private”;

- il riferimento al provvedimento del Garante dell’11 settembre 2014, non appare pertinente, in quanto in questo caso non è stato pubblicato l’indirizzo della villa e in quanto le immagini pubblicate non derivano da foto aeree, bensì da foto scattate a terra, dall’esterno della villa, le quali riproducono dettagli ben visibili per qualunque passante, da terreni aperti e liberamente accessibili;

- appare pertanto applicabile, piuttosto, il principio affermato nella nota del Garante dell’11 novembre 2009, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare, dalla sentenza n. 40577/2008), secondo cui non possono considerarsi coperti da una ragionevole aspettativa di intimità e di riservatezza “luoghi esposti, per loro natura, alla visibilità di terzi”;

- le immagini in questione sono analoghe a quelle trasmesse dal TGR Sardegna di Raitre il 23 ottobre 2019 nel dare conto del sequestro della medesima villa disposto dalla procedura di Tempio Pausania per presunti abusi edilizi;

VISTE le controdeduzioni del reclamante inviate in data 18 novembre u.s., con le quali lo stesso ha ribadito le proprie doglianze, tra l’altro:

- allegando la convenzione recante l’accordo tra lo stesso e il dott. XX per il servizio di trasporto autobotte e per il servizio autospurgo con le relative fatture di pagamento;

- affermando di non ritenere pertinente il richiamo operato dall’editore alla vicenda relativa al sequestro della Villa in quanto irrilevante ai fini della valutazione del caso;

- richiamando il provvedimento del Garante n. 104 del 18 aprile 2019, (doc. web n. 9113894) nel quale “è stata riscontrata una violazione della normativa dei dati personali nella diffusione su un profilo social dell’indirizzo di residenza e delle immagini della abitazione di un noto personaggio”.

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTA la normativa applicabile al caso di specie e, in particolare:

- l’art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento, che enuncia i principi generali di liceità e correttezza, nonché di minimizzazione, del trattamento dei dati personali,

- l’art. 137, comma 3, del Codice, in base al quale:

• il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico»;

• «possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico»;

-    l’art. 3 delle Regole deontologiche, il quale, con riferimento alla tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora, richiede il rispetto delle norme di legge e l’uso corretto di tecniche invasive;

CONSIDERATO che le foto oggetto di reclamo nelle quali figura l’abitazione del reclamante, in ragione della ubicazione dell’immobile in una zona caratterizzata da una ridotta densità abitativa, consente a chiunque la sua immediata riconoscibilità, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione, e comporta un trattamento di dati personali non adeguati rispetto alle finalità di informazione e critica legittimamente perseguite; rilevato, quindi, che le predette immagini incidono negativamente nella vita privata del reclamante e della sua famiglia, potendo arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla tranquillità personale degli interessati;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato e di dover imporre a HermaeaLab s.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, la misura correttiva della limitazione definitiva del trattamento, da ritenersi riferito all’ulteriore diffusione delle immagini ritraenti l’abitazione del reclamante poste a corredo del summenzionato articolo del quotidiano on-line “Olbia.it”, con effetto immediato, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

CONSIDERATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento dichiara il reclamo fondato con riguardo all’ Url indicato nell’atto di reclamo, e, per l’effetto impone a HermaeaLab s.r.l., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento medesimo, la misura correttiva della limitazione definitiva del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione delle immagini ritraenti l’abitazione del reclamante poste a corredo del summenzionato articolo del quotidiano on-line “Olbia.it”, con effetto immediato, a decorrere data di ricezione del presente provvedimento.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, richiede al titolare del trattamento di comunicare, entro venti giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia