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Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di Casa della legalità e della Cultura – Onlus - 11 dicembre 2019 [9269868]

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[doc. web n. 9269868]

Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di Casa della legalità e della Cultura – Onlus - 11 dicembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 227 dell'11 dicembre 2019

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 9 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, ha lamentato una violazione della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione ad un articolo pubblicato sul sito “casadellalegalita.info” dal titolo “XX” (http://...), chiedendo all’Autorità di ordinarne  la rimozione o comunque «la cancellazione del predetto url al provider sul quale il sito è ospitato o i provvedimenti ritenuti di giustizia»;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato che:

- nel citato articolo, pubblicato il XX gli viene indebitamente contestata l’incompatibilità con gli incarichi di curatore fallimentare affidatigli dal Tribunale di XX riportando, nel titolo e nel testo (in quest’ultimo in modo «ben evidenziato perché scritto in maiuscolo e sottolineato») che egli sarebbe stato «XX» nell’ambito di indagini riguardanti XX;

- la «notizia è del tutto falsa», in quanto nessun provvedimento di deferimento è stato a lui contestato e nessun procedimento penale è stato avviato nei suoi confronti;

- l’articolo contiene anche stralci di trascrizioni di intercettazioni di conversazioni risalenti al 2010 relativamente a procedimenti penali a cui è del tutto estraneo, come attestato dal certificato della Procura della Repubblica di XX (“Comunicazione di iscrizione indagato”) allegato al reclamo;

- l’articolo è stato modificato, in data XX, mediante la riproduzione, a margine dello stesso, a titolo di “aggiornamento” sulla vicenda, di un altro breve articolo pubblicato sul Secolo XIX (“XX”) − «come a confermare la fondatezza delle notizie esposte appena due giorni prima» − articolo che, tuttavia, è stato deindicizzato dalla predetta testata e non è pertanto più reperibile tramite i motori di ricerca;

- «la pubblicazione on line dell’articolo ha avuto un effetto devastante sulla reputazione e sulla vita dell’esponente» e la sua reperibilità è comunque priva di attualità;

- la richiesta di rimozione dell’articolo, rivolta preventivamente al titolare del sito (Casa della Legalità e della Cultura Onlus) ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del Codice [ora artt. 15-21 del Regolamento], è rimasta priva di risposta;

VISTA la nota della Casa della legalità dell’8 aprile 2019 – pervenuta dopo reiterate richieste dell’Ufficio (20 novembre e 28 dicembre 2018, 22 febbraio 2019), rimaste prive di riscontro - con cui l’Associazione, mediante la riproduzione di numerosi stralci di atti giudiziari, ha in sostanza rappresentato che:

- la pubblicazione contestata presenta «evidente carattere di interesse pubblico e di attualità», in quanto relativa a procedimenti ancora in corso «in cui è richiamata la figura ed il contesto dell’XX» il quale «svolge funzioni delegate dal Tribunale di XX»;

- l’interesse della notizia è sostenuto dal ruolo ricoperto dal reclamante presso il predetto ufficio giudiziario, nonché dalla circostanza che egli è tra i fondatori, nonché XX, di un’associazione di calabresi liguri il cui presidente e altri fondatori sono risultati avere, in base ad alcune inchieste giudiziarie, «XX»; inoltre risulta aver ricoperto cariche in altre società parimenti collegate a tali contesti;

- il certificato prodotto dal reclamante sarebbe irrilevante perché «non si è mai affermato che lo stesso fosse indagato ma deferito per il reato di cui all’art. 416 bis» e perché «lo stesso indica solo alcune e non tutte le informazioni relative al soggetto richiedente,» e non quelle relative a gravi reati, tra cui l’associazione mafiosa;

VISTA la nota di replica del reclamante del 23 aprile 2019 con cui questi ribadisce la propria posizione, sottolineando ogni estraneità a qualsiasi ipotesi criminale e l’assenza di attualità delle trascrizioni degli atti giudiziari pubblicati nell’articolo oggetto di reclamo, del quale evidenzia la particolare efficacia dannosa in ragione della sua reperibilità in Internet;

VISTA la nota dell’Ufficio dell’11 ottobre 2019 (prot. n. 34799) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Casa della legalità e della Cultura - Onlus l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella riscontrata carenza, sul sito www.casadellalegalita.info, di informazioni relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati (artt. 12, 13 e 14 del Regolamento) e, in particolare, di quelle necessarie per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento, nonché nella rilevata diffusione di dati personali relativi al reclamante non supportata, allo stato della documentazione fornita, da elementi idonei a garantirne la liceità, correttezza ed esattezza (art. 5, par. 1 del Regolamento);

VISTA la nota del 17 novembre 2019 con cui Casa della Legalità, nel richiamare la precedente risposta dell’8 aprile, ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio precisando che,

a) con riferimento al trattamento dei dati del reclamante:

- il riferimento «‘XX’ ... risulta un dato documentale vero che torna di attualità» in quanto contenuto negli atti giudiziari confluiti nella «sentenza del Gup del Tribunale di XX nella sentenza del procedimento "XX" (procedimento attualmente in corso)»; il reclamante veniva parimenti menzionato quale figura avente delle relazioni con taluni degli indagati in diversi atti giudiziari (in particolare nell’“Informativa dei Ros”) relativi al citato procedimento “XX” e ad altre indagini e procedimenti (tra cui, in particolare, quella denominata “XX”), come documentato da ampi stralci di tali atti;

- nell’articolo oggetto di contestazione «non si è mai indicato che l’XX sia stato condannato o che fosse imputato nei procedimenti citati o, ancora, che fosse indagato» e d’altra parte era intenzione indicare «che nonostante tale fatto (il deferimento...)» questi «ha svolto e svolgeva (e svolge) attività delegata dall’A.G. quale curatore fallimentare di diverse imprese nonché delegato alla gestione di aste giudiziarie»;

b) con riferimento alle carenze informative rilevate nel sito web, che la mailing list (che prevede un’iscrizione) «non è stata più utilizzata da tempo, a seguito di un attacco al sito» che ne aveva compromesso la funzionalità e che comunque è stata attivata una nuova versione del sito, in fase di completamento, ad altro indirizzo provvisorio (casadellalegalita.net) nella quale è stata inserita la pagina indicante le informazioni sul trattamento dei dati;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che l’articolo oggetto di reclamo risale al 2013 e si riferisce (e riproduce atti relativi) ad indagini e procedimenti penali di indubitabile rilevanza che, tuttavia, sono giunti ad una fase avanzata del giudizio (il procedimento “XX” è stato definito dalla competente Corte di Appello, lo scorso settembre 2019, dopo il rinvio della Cassazione: cfr. http://...; il procedimento “XX” è giunto alla sentenza di primo grado nel mese di giugno 2019: http://...), tale dunque da aver circoscritto, con riferimento alle risultanze di quelle specifiche indagini, i soggetti ritenuti responsabili di reati riconducibili all’associazionismo di tipo mafioso, soggetti  tra i quali non figura il reclamante;

CONSIDERATO che, quand’anche la pubblicazione dell’articolo sia stata a suo tempo motivata da esigenze di cronaca rispetto alle risultanze dei procedimenti allora in corso (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice e artt. 6 e 12 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (in G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3) ), la sua permanente reperibilità in Internet in associazione al nominativo del reclamante, oggi, alla luce delle attuali risultanze giudiziarie, fornisce − a cominciare dallo stesso titolo − un’informazione incompleta e non aggiornata;

CONSIDERATO che in Internet non risulta alcun altro articolo di analogo contenuto associato al nominativo dell’interessato;

RITENUTO pertanto di dover valutare il reclamo fondato, alla luce degli artt. 17, comma 1, lett. c),  e 21, comma 1, del Regolamento, e, ai sensi degli artt. 57 par. 1 lett. f) e 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, di dover, per l’effetto, ingiungere a Casa della legalità e della Cultura – Onlus, titolare del trattamento, di adottare, entro 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione di detto articolo tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito a partire dal nome e cognome del reclamante, dandone riscontro all’Autorità entro trenta giorni dalla medesima data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, a tale riguardo, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento di ammonire l’Onlus in questione sull’esigenza di fornire, entro i termini previsti, un adeguato riscontro agli interessati che esercitino i diritti previsti dagli artt. 15 -22, significando che in difetto si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 83, par.5 lett. b) del Regolamento;

CONSIDERATA inoltre la rilevata assenza sul sito dell’Associazione di informazioni di contatto adeguate ed efficaci, come dimostrano la richiesta del reclamante rimasta inevasa e i ripetuti invii di corrispondenza da parte dell’Autorità rimasti privi di riscontro (circostanze notificate nella citata comunicazione dell’Ufficio dell’11 ottobre 2019) e, più in generale, l’assenza di informazioni relative al trattamento dei dati, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. da 12 a 14 del Regolamento;

RITENUTO pertanto di dover ingiungere, ai sensi degli artt. 57 par. 1 lett. f) e 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, a Casa della legalità e della Cultura – Onlus di completare, entro 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l’attività di adeguamento al Regolamento del proprio sito, rendendo disponibili e visibili sulla pagina definitiva dello stesso le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti secondo i principi di cui agli artt. da 12 a 22 del Regolamento, dandone riscontro all’Autorità entro trenta giorni dalla medesima data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO altresì di doversi applicare, sotto tale profilo, la sanzione di cui all’ art. 83, par. 5, lett. b), del Regolamento il cui ammontare massimo è fissato, nel caso di specie, in euro 20.000.000 e che deve essere concretamente determinato in base agli indici indicati all’art. 83, par. 2 e che, al riguardo, al fine di determinare il relativo ammontare devono essere considerate, da una parte:

- le difficoltà riscontrate dall’Ufficio nella fase preliminare dell’istruttoria nell’individuazione di un soggetto responsabile del trattamento e le reiterate richieste di informazioni inviate all’Associazione, le quali hanno reso necessario un prolungamento dei tempi del procedimento;

- la circostanza che analoghe violazioni e sanzioni erano state già contestate a Casa della legalità e della Cultura – Onlus in altro procedimento dinanzi al Garante (ordinanza-ingiunzione del 15 febbraio 2018 Registro dei provvedimenti n. 91 del 15 febbraio 2018, doc. web n.8990907), per un ammontare pari ad euro 20.000,00 (ventimila) riducibili a euro 10.000,00 (diecimila) mediante pagamento in misura ridotta, ma mai corrisposti dall’Associazione e attualmente inseriti al ruolo (nota del 2 novembre 2018, prot. n. 31924);

- la durata della violazione (art.83, par.2, lett. a) del Regolamento): almeno dalla applicabilità del Regolamento fino alla conclusione dell’istruttoria preliminare;

- il carattere significativamente negligente del trattamento effettuato (art. 83, par. 2 lett. b, del Regolamento) con particolare riferimento alla mancata indicazione di informazioni idonee a consentire l’esercizio dei diritti;

e, dall’altra:

- la natura dell’Associazione (una ONLUS senza finalità di lucro) e le finalità da essa perseguite (offrire un servizio di informazione su temi di pubblico interesse);

- la parziale adozione di misure atte a mitigare o a eliminare le conseguenze della violazione (art. 83, par. 2, lett. c.) poiché già durante la fase istruttoria è stata avviata un’attività di adeguamento alle disposizioni del Regolamento;

- le condizioni organizzative ed economiche del contravventore, trattandosi di «associazione priva di scopo di lucro e basata sul volontariato» come indicato nel relativo statuto;

CONSIDERATI:

- i parametri di cui sopra ed i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento;

- l’ampio margine temporale concesso a tutti i titolari del trattamento al fine di consentire loro un compiuto e coerente adeguamento dei sistemi e delle procedure alla nuova normativa europea, in vigore già dal 25 maggio 2016 e pienamente operativa dal 25 maggio 2018, adeguamento che il titolare del trattamento non risulta aver effettuato in modo adeguato nemmeno dopo la chiusura del precedente procedimento;

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, debba applicarsi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 20.000,00 (pari all’0,1 % del massimo edittale);

RITENUTO che ricorrano i presupposti che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento ingiunge a Casa della legalità e della Cultura - Onlus di adottare, entro 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito, dell’articolo indicato nell’atto di reclamo a partire dal nome e cognome del reclamante;

b) ai sensi dell’art. 58 par. 2 lett. b), del Regolamento ammonisce Casa della legalità e della cultura – Onlus, di adattare la propria struttura organizzativa al fine di fornire riscontro, entro i termini previsti, agli interessati che esercitino i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge a Casa della legalità e della Cultura – Onlus di completare l’attività di adeguamento al Regolamento del proprio sito, entro 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, rendendo disponibili e visibili sulla pagina definitiva dello stesso le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti secondo i principi di cui agli artt. 12- 22 del Regolamento;

d) richiede a Casa della legalità e della cultura – Onlus di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, paragrafo 5, del Regolamento;

ORDINA

a Casa della legalità e della Cultura – Onlus di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

al predetto titolare, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi del citato art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia