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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno di imposta 2019 - 23 aprile 2020 [9347298]

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[doc. web n. 9347298]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno di imposta 2019 - 23 aprile 2020

Registro dei provvedimenti
n. 77 del 23 aprile 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018, di seguito Codice;

VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai sensi del quale, in particolare, entro il 15 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e, con provvedimento del Direttore, della medesima Agenzia, sentito il Garante “sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate” (commi 1 e 3);

VISTA la nota dell’Agenzia delle entrate del 23 gennaio 2020, integrata con le successive note del 30 gennaio, del 3, 17 e 20 aprile, con la quale è stato richiesto il parere dell’Autorità sullo schema di provvedimento del Direttore concernente l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata a partire dall’anno di imposta 2019 da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati;

VISTO, da ultimo, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 9 aprile 2018, avente per oggetto l’”Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”, a partire dall’anno 2019, sul quale l’Autorità ha espresso il proprio parere il 5 aprile 2018, doc. web n. 8275939, che, in particolare, rispetto ai precedenti (provvedimento del 23 febbraio 2015, sul quale l’Autorità ha espresso il proprio parere il 19 febbraio 2015, doc. web n. 3741076, 11 aprile 2016, sul quale il Garante si è espresso con il parere del 7 aprile 2016, doc. web n. 4916838, 7 aprile 2017, sul quale il Garante si è espresso con il parere del 30 marzo 2017, doc. web n. 6378475, e), ha previsto per alcuni CAF espressamente individuati, la possibilità di accedere, in via sperimentale, “in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza”, alle dichiarazioni dei redditi precompilate e alle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate;

VISTO il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenza del 12 aprile 2019, sul quale il Garante ha espresso il proprio parere l’11 aprile 2019, doc. web n. 9113901, con il quale, in particolare, è stata disposta la prosecuzione di tale sperimentazione;

VISTE le predette note del 23 e del 30 gennaio 2020, con le quali l’Agenzia ha dichiarato che si è conclusa la sperimentazione avviata nel 2018 e ha trasmesso a questa Autorità l’esito complessivo dei controlli a campioni eseguiti sui i CAF che si sono avvalsi della predetta modalità sperimentale di accesso alla precompilata e che, in seguito a tali verifiche, è emersa l’efficacia dell’utilizzo del codice hash quale misura di sicurezza, atteso che ”mediante la verifica a posteriori e in remoto delle deleghe fornisce indirettamente anche la verifica delle deleghe al momento del loro utilizzo (e cioè, al momento dell’accesso alla dichiarazione precompilata del contribuente delegante), determinando una maggiore responsabilizzazione dei CAF nella corretta gestione delle stesse”;

RILEVATO che, con le medesime note, l’Agenzia ha rappresentato, pertanto che, per il 2020, in considerazione dell’esito positivo della sperimentazione, anche al fine di corrispondere alle esigenze di semplificazione manifestate dai CAF, ha ritenuto di apportare una modifica al processo che garantisca il medesimo grado di responsabilizzazione dei CAF ma ne agevoli l’attività, prevedendo, nello schema di provvedimento in esame e nella convenzione stipulata con tali soggetti, che, il codice hash da trasmettere all’Agenzia da parte dei CAF sia calcolato sul file pdf composto solo dalla delega rilasciata dal contribuente (nella quale devono essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento), e non anche dal documento di identità del delegante; ciò senza pregiudicare i livelli di sicurezza e la certezza e l’immodificabilità dei dati, considerato anche che le specifiche tecniche per lo scarico puntuale della dichiarazione 730 precompilata prevedono, tra l’altro, il numero e la data della delega, il tipo documento del contribuente (carta identità, patente, passaporto, altro), il numero di documento di identità del contribuente delegante, e che, in sede di verifica, su richiesta dell’Agenzia, il CAF sarà comunque tenuto a esibire il documento di riconoscimento del contribuente indicato in sede di scarico puntuale e la delega che ha generato il codice stesso;

RILEVATO che, nello schema di provvedimento in esame, è stato, inoltre, integrato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi dai soggetti terzi, che sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (punto 3.2 del provvedimento), prevedendo che, a partire dall’anno d’imposta 2019, siano utilizzati anche i dati dei contributi versati all’INPS tramite lo strumento del “libretto famiglia”;

VISTO che lo schema di provvedimento in esame è stato in seguito più volte modificato dall’Agenzia, e trasmesso a questa Autorità, con aggiornamenti che tengono conto delle disposizioni normative intervenute in ragione dell’emergenza COVID-19, al fine di indicare le nuove scadenze per la dichiarazione precompilata (art. 1 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9) e prevedere nuove regole per l’acquisizione delle deleghe da parte dei CAF volte a consentire l’assistenza fiscale a distanza (cfr. art. 25 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23);

RILEVATO che, nell’individuare le modalità di accesso diretto da parte del contribuente alla dichiarazione precompilata, oltre alle modalità già individuate nel precedente provvedimento dell’Agenzia delle entrate (credenziali Fisconline, CNS, SPID, credenziali INPS e Guardia di Finanza), nello schema di provvedimento in esame viene introdotta la possibilità di accedere direttamente attraverso “credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate” (punto 4.1.1.);

CONSIDERATO necessario che tale provvedimento dovrà essere a sua volta sottoposto all’esame del Garante, anche per dare piena attuazione quanto previsto dall’art. 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

RITENUTO, in ogni caso, necessario che l’Agenzia delle entrate prosegua la propria attività di controllo a campione sulla legittimità degli accessi alla precompilata effettuati in generale dai CAF nel corso del 2020, tenendo anche conto delle modalità che disciplinano l’assistenza fiscale a distanza introdotta in considerazione dell’emergenza COVID-19 in atto, trasmettendo gli esiti di tali controlli a questa Autorità entro il 31 gennaio 2021;

RITENUTO che il complesso delle misure e garanzie previste nello schema di provvedimento in esame, in conformità alle indicazioni fornite a suo tempo dall’Ufficio del Garante, sia già stato valutato favorevolmente nei precedenti pareri al riguardo sopra citati, sia per quanto riguarda la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione, che in relazione alle modalità di accesso da parte degli stessi e degli altri soggetti autorizzati, e che le modifiche apportate nello schema in esame risultino adeguate a proteggere i diritti e le libertà degli interessati, anche nel corso dell’emergenza in atto;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

I. ai sensi dell’art. 58, § 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, a partire dall’anno di imposta 2019;

II. ai sensi dell’art. 58, § 3, lett. c), del Regolamento e dell’art. 2-quinquiesdecies del Codice, autorizza l’Agenzia delle entrate ad effettuare il trattamento dei dati personali ai sensi del predetto provvedimento;

III. ai sensi dell’art. 58, § 1, lett. a), del Regolamento, ingiunge all’Agenzia delle entrate di trasmettere le risultanze dei controlli a campione riguardanti gli accessi effettuati alla precompilata nel corso del 2020, entro il 31 gennaio 2021.

Roma, 23 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia


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