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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l’adeguamento del tracciato del Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie - 9 luglio 2020 [9441223]

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[doc. web n. 9441223]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l’adeguamento del tracciato del Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie - 9 luglio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 132 del 9 luglio 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il dott. Antonello Soro, presidente, la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e la prof.ssa Licia Califano, componenti, e il dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modifiche, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata e, in particolare, l’art. 3, comma 3, il quale prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con riferimento ai dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016, inviano al Sistema Tessera sanitaria (di seguito, Sistema TS), secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni sanitarie, ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

Visto, inoltre, il comma 3-bis del medesimo art. 3, ai sensi del quale è consentito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS;

Visto, ancora, il comma 4 del medesimo art. 3, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, attuativo del richiamato art. 3 del d.lgs. 175/2014 – su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 30 luglio 2015 (provv. n. 450, consultabile su www.garanteprivacy.it, doc. web n. 4160058) – da ultimo modificato ad opera del decreto del 9 maggio 2019 (su cui il Garante ha reso parere favorevole con provv. n. 30 del 31 gennaio 2019, doc. web n. 9084311);

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), la quale, all’art. 1, comma 679, stabilisce che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione fiscale spetti a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre, al successivo comma 680, prevede che la disposizione di cui al comma 679 non si applichi alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;

Visto l’art. 10-bis del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall’art. 15, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, a sua volta convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS;

Visto l’art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall’art. 15, comma 2, del d.l. 124/2019, concernente la disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, che prevede, in particolare, tale obbligo di memorizzazione e trasmissione a partire dal 1° luglio 2020;

Vista la nota, da ultimo, del 22 aprile 2020, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha richiesto il parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze per l’adeguamento del tracciato del Sistema TS, ai fini della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai sensi dell’art. 1, commi 679 e 680, della l. 160/2019, dell’art. 15 del d.l. 124/2019 e dell’art. 3 del d.lgs. 175/2014;

Considerato che tale schema, alla luce delle citate novità normative intervenute nel 2019, provvede all’adeguamento della tipologie di informazioni da trasmettere al Sistema TS a fini di dichiarazione dei redditi precompilata e a fini di fatturazione elettronica, includendo la modalità di pagamento (se effettuato mediante strumenti che consentono la tracciabilità oppure in contanti), il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo) e l’aliquota ovvero la natura della singola operazione ai fini IVA con esclusione delle casistiche di spese sanitarie e veterinarie indicate dal comma 680 dell’art. 1 della l. 160/2019 (cfr. art. 2 dello schema) – rinviando, per quanto concerne le specifiche tecniche, a un apposito disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall’assistito al Sistema TS (all. A);

Considerato che il medesimo schema, inoltre, si occupa di:

- disciplinare la messa a disposizione dei dati, relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e aggregati per tipologia di spesa, da parte del Sistema TS, nei confronti dell'Agenzia delle entrate, a esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, diverse da quelle di cui al comma 680 dell’art. 1 della l. 160/2019 (art. 4) – rinviando, per quanto concerne le specifiche tecniche, ad un apposito disciplinare tecnico riguardante il trattamento dei dati da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate da parte del Sistema TS (all. B);

- estendere la consultazione delle spese sanitarie sul Sistema TS da parte degli interessati anche ai dati di nuova trasmissione (art. 5) – rinviando, per quanto concerne le specifiche tecniche, ad un apposito disciplinare tecnico riguardante la funzione di consultazione (all. C);

- stabilire i termini temporali per la trasmissione dei dati al Sistema TS (art. 7);

- specificare che la trasmissione dei dati al Sistema TS viene effettuata anche ai fini della disciplina in materia di fatturazione elettronica e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (art. 8), in relazione alle quali viene altresì disciplinata la messa a disposizione dei medesimi dati nei confronti dell’Agenzia delle entrate, per le sole finalità rispettivamente stabilite (artt. 9 e 10);

Rilevato che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con l’Ufficio, che hanno riguardato l’introduzione, per impostazione predefinita e fin dalla progettazione, di misure volte a rispettare i principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par 1, lett. b) e c) del Regolamento, assicurando che, ai fini di fatturazione elettronica, non siano trasmessi all’Agenzia delle entrate i codici fiscali degli assistiti, e prevedendo, in particolare:

- la raccolta del codice fiscale dell’interessato dal Sistema TS anche con riferimento alle spese che non danno diritto alla detrazione, al fine di consentire eventuali rettifiche dei dati erroneamente trasmessi, disponendone la cancellazione una volta scaduti i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5, commi 2 e 3);-    in caso di opposizione da parte dell’assistito alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie al Sistema TS senza l’indicazione del relativo codice fiscale (art. 2, comma 2, lett. c));

- la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d’imposta interessati con l’esclusione del codice fiscale degli assistiti in attuazione dell’art. 10-bis del sopra citato decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (art. 9);

Ritenuto che lo schema di decreto in esame disciplina i flussi di dati relativi alle spese sanitarie verso il Sistema TS e la loro conseguente messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate a fini di dichiarazione dei redditi precompilata, di fatturazione elettronica e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, dando attuazione alle citate novità legislative intervenute nel corso del 2019 , in conformità ai principi in materia di protezione dei dati personali (con particolare riferimento agli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c) ed e), e 25 del Regolamento) e che, pertanto, può essere reso parere favorevole sullo schema di decreto in esame;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l’adeguamento del tracciato del Sistema Tessera Sanitaria, ai fini della trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ai sensi dell’art. 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dell’art. 15 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, e dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia