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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante "Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria - 29 ottobre 2020 [9489035]

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[doc. web n. 9489035]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria - 29 ottobre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 212 del 29 ottobre 2020 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la quale prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127” (art. 1, comma 540);

VISTO il provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di cui all’art. 1, comma 544, della legge 232 del 2016, adottato d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sul quale il Garante si è espresso favorevolmente (provvedimento n. 30 del 13 febbraio 2020, doc. web n. 9282901, e, sull’emanando aggiornamento relativo ai premi aggiuntivi per i pagamenti cashless, provvedimento n. 172 del 1° ottobre 2020, doc. web n. 9466165), con il quale, al fine di attuare in modo efficace il principio di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design, art. 25 del Regolamento), viene previsto che il codice lotteria - da comunicare agli esercenti ai fini della partecipazione alla stessa al momento dell’acquisto - sia uno pseudonimo del codice fiscale, generato randomicamente e associato univocamente allo stesso, e che tale codice lotteria venga rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli su richiesta degli interessati, senza obbligo alcuno di identificazione;

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, recante “Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, su cui il Garante ha espresso parere favorevole (provvedimento n. 197 del 31 ottobre 2019, doc. web n. 9175238), che, al fine di dare avvio alla predetta lotteria, individua gli strumenti e le modalità mediante cui gli esercenti devono effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

VISTA la richiesta di parere dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2020 sullo schema di provvedimento del Direttore recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, corredato dall’aggiornamento della relativa valutazione di impatto, con il quale viene stabilito che i registratori telematici possono memorizzare esclusivamente, in via alternativa, il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata (punto 1.2); ciò, superando la previgente formulazione, in base alla quale, invece, i registratori telematici utilizzati dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (TS) non potevano trasmettere all’Agenzia i dati necessari all’attuazione della lotteria;

RILEVATO che tale modifica, in conformità all’impostazione del registratore telematico - predefinita a livello tecnico - che consente la generazione di un documento commerciale riportante, in via alternativa, il codice fiscale o il codice lotteria del cliente (come riportato nell’allegato tecnico “Layout del documento commerciale” pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate), è coerente con quanto disposto dal citato decreto interdirettoriale sulla lotteria, in base al quale “non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale” (art. 14, comma 1);

RILEVATO, altresì, che, dal punto di vista tecnico, i registratori telematici, qualora acquisiscano e memorizzino il codice lotteria, si limiteranno a predisporre il flusso dei dati della lotteria secondo il tracciato previsto dal citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019, senza riportare alcun riferimento alla descrizione di beni o servizi acquisiti;

RILEVATO che lo schema in esame tiene conto delle interlocuzioni intercorse con i rappresentati dell’Agenzia delle entrate al fine di individuare opportune garanzie, nell’ambito del trattamento effettuato per la realizzazione della lotteria dei corrispettivi, per consentire la partecipazione alla lotteria anche ad acquisti effettuati presso esercenti che offrono anche beni e servizi detraibili o deducibili (spec. farmacie), senza vanificare l’efficacia della pseudonimizzazione prevista dal citato provvedimento interdirettoriale, che sarebbe compromessa dalla contemporanea presenza - nel registratore telematico e sul documento commerciale - di entrambi i codici, ed evitando disparità di trattamento tra esercenti che vendono uno stesso prodotto;

RITENUTO che, pertanto, per i profili di competenza, sullo schema di provvedimento in esame non vi sono rilievi da formulare;

CONSIDERATO che, al fine di consentire gli aggiornamenti tecnici sui registratori telematici necessari ad avviare, dal 1° gennaio 2021, la lotteria tenendo conto della modifica prevista dal nuovo schema in esame, l’Agenzia ha rappresentato l’urgenza di adottare il predetto provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal vice segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Roma, il 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi