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Provvedimento del 12 novembre 2020 [9522159]

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[doc. web n. 9522159]

Provvedimento del 12 novembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 223 del 12 novembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 28 gennaio 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL (234) collegati ad articoli contenenti notizie relative ad una vicenda giudiziaria, connessa a «fatti risalenti ad oltre 30 anni fa, rispetto ai quali è stata ottenuta la riabilitazione»;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato che:

con provvedimento del Tribunale del gennaio 2013, regolarmente annotato al casellario giudiziale, ha ottenuto la riabilitazione rispetto alla condanna per il reato di falso ideologico (in relazione alla regolarità del proprio percorso di laurea) comminatagli con sentenza del novembre 1989;

sulla base di tale provvedimento e alla luce del decorso del tempo ha chiesto a Google LLC, i data 16 ottobre 2019, la deindicizzazione di diversi link, ottenendo l’accoglimento dell’istanza solo per alcuni di essi;

la permanente reperibilità in rete degli articoli di cui chiede la deindicizzazione, nel proporre «una lettura distorta, incompleta e parziale» degli accadimenti, determina una lesione della propria immagine e reputazione, considerato che egli «non è personaggio pubblico, non riveste cariche pubbliche, né i fatti di cui ai link hanno – in ogni caso – rilevanza pubblica»;

la richiesta di rimozione formulata in prima battuta a Google LLC e successivamente al Garante trova il suo fondamento nel diritto all’oblio − come suggellato dalla sentenza Costeja della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 (causa C-131/12) e dai numerosi provvedimenti del Garante − e il suo mancato pieno accoglimento da parte del titolare del trattamento ne comporta un’ingiustificata negazione in violazione dell’art.17 del Regolamento;

VISTA la nota del 21 aprile 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 13 maggio 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

con riguardo ad alcuni degli URL oggetto di richiesta – come specificamente individuati nel riscontro trasmesso (Gruppo A, nn. 1 - 43) – di aver provveduto a bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate al nome del reclamante e, con riguardo ad altro elenco di URL (Gruppo C, nn. 95 - 239), di essersi attivato per adottare misure manuali onde impedire il posizionamento delle pagine tra i risultati associati al nome del reclamante;

di non poter invece accogliere le istanze dell’interessato con riguardo ai restanti URL (Gruppo B, nn. 44 – 94) non ritenendo sussistenti nel caso in esame i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che i corrispondenti articoli si riferiscono a notizie diverse rispetto alla vicenda descritta nel reclamo (la laurea) e non citate nell’atto (dimissioni dalla presidenza del XX seguito di un disegno di legge contro i conflitti di interesse nei vertici della pubblica amministrazione e coinvolgimento in altra inchiesta giudiziaria nell’ambito del XX), ovvero ne contengono alcuni riferimenti che assumono una veste secondaria o comunque risultano completi e aggiornati con i seguiti della vicenda;

rispetto a questi URL non deindicizzati, che sussiste un interesse pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni in considerazione del ruolo pubblico rivestito dal reclamante «noto uomo d’affari e professionista» e «tenuto conto di quanto riferito dagli articoli secondo i quali avrebbe XX»; inoltre, trattandosi di notizie risalenti al 2014 e riferibili a condotte aventi rilevanza penale, non può ritenersi sussistente il requisito del trascorrere del tempo ai fini del riconoscimento del diritto all’oblio, tenuto conto delle posizioni espresse sul punto dalla giurisprudenza di merito e dallo stesso Garante che hanno ritenuto necessario un periodo di tempo maggiore per le fattispecie criminose particolarmente gravi;

che molti degli URL indicati dal reclamante rimandano ad articoli giornalistici, pubblicati anche da testate a rilevanza nazionale, confermando il sussistente interesse pubblico alla conoscibilità della notizia, in linea con quanto espresso nelle Linee Guida adottate dal WP Art. 29 il 26 novembre 2014;

infine, che non può trovare accoglimento la richiesta di ottenere la rimozione di “ogni altro link inerente i medesimi fatti” perché contrario all’art.17 del d.lgs. n. 70/2003 il quale stabilisce che «un Internet service provider quale, appunto, il motore di ricerca Google “non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”», mentre compete all’interessato l’indicazione specifica degli URL di cui richiede la rimozione, secondo quanto ampiamente chiarito dal Garante, dalla giurisprudenza ordinaria e dalle Linee Guida sopra citate;

VISTA la nota del 16 giugno 2020 con la quale l’interessato ha ribadito le proprie richieste, evidenziando ulteriormente che:

gli URL per i quale sono state adottate misure manuali (cfr. supra Gruppo C) sono in sé astrattamente idonei a violare gravemente il diritto all’oblio poiché recano essi stessi informazioni incomplete, reticenti, obsolete e idonee a causare danno reputazionale;

tra gli URL non deindicizzati, alcuni riportano riferimenti alla vicenda del diploma di laurea non propriamente secondari e, salvo alcune eccezioni, senza che si sia data notizia dell’avvenuta riabilitazione (citando ad esempio gli URL nn. 44, 47, 48, 50, 51, 52, 59 dell’elenco presente nel riscontro di Google LLC.) con ciò ledendo i suoi diritti al pari di quelli di cui ha ottenuto la deindicizzazione;

contrariamente a quanto affermato da Google LLC, non può attribuirsi allo stesso interessato un “evidente ruolo pubblico” per il fatto che lo stesso «svolga la professione di dottore commercialista e/o per aver rivestito cariche in enti pubblici» e né l’asserita “esposizione mediatica” e la circostanza di essere “uomo d’affari” legittimano la persistenza in rete, attraverso il motore di ricerca di informazioni incomplete concernenti la sua laurea;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo agli URL identificati come Gruppo A, numeri da 1 a 43 indicati nella comunicazione trasmessa da Google LLC in data 13 maggio 2020 (supra), quest’ultima ha dichiarato di aver provveduto a bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query correlate al nome del reclamante;

PRESO ATTO altresì che con riguardo agli URL identificati come Gruppo C, numeri da 95 a 239 della stessa comunicazione, Google LLC ha dichiarato di essersi attivato per adottare misure manuali atte ad impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato e ritenuto pertanto che la lamentata portata lesiva degli URL citati venga meno per il fatto stesso di non essere più visibili nel motore di ricerca in associazione al nome del reclamante;

RITENUTO pertanto che rispetto agli URL di cui al Gruppo A e C non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo agli ulteriori URL per i quali Google LLC ha ritenuto di non accogliere la richiesta di deindicizzazione (Gruppo B) che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 (causa C-131/12), nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali deve comunque essere sempre conformato al rispetto del principio di esattezza (art. 5, par. 1, lett. d del Regolamento), da intendersi anche quale completezza e aggiornamento dell’informazione reperibile attraverso il motore di ricerca (punti n. 4 e 7 delle "Linee Guida" del 2014 cit.);

RILEVATO che gli URL identificati con i numeri 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 65, 71, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 94 dell’elenco contenuto nella citata comunicazione di Google LLC del 13 maggio 2020 non soddisfano tali requisiti in quanto risultano collegati ad articoli o commenti che richiamano una vicenda giudiziaria in ordine alla quale il ricorrente ha subito una condanna penale che, sulla base della documentazione prodotta dal medesimo, non risulta più rispondente alla situazione attuale, tenuto conto del fatto che, per detto reato, lo stesso ha ottenuto la riabilitazione sin dal 2013 (Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-136/17);

CONSIDERATO, d’altra parte, che il principale interesse del motore di ricerca e quello dell’utente della rete – offrire e ricevere una visione complessiva strutturata delle informazioni disponibili in ordine ad una determinata persona e delinearne così un profilo (Corte di Giustizia UE del 13 maggio 2014 cit., “Linee Guida” n. 5/2019 cit.) – non vengono comunque pregiudicati dalla rimozione di tali URL, stante l’insieme di informazioni relative alla figura del reclamante comunque disponibili in rete;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, di dover accogliere il reclamo limitatamente alla richiesta di rimozione degli URL identificati con i numeri 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 65, 71, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 94 e, per l’effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di rimuoverli, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nominativo dell’interessato;

RILEVATO, con riferimento ai restanti URL (identificati con i numeri 45, 49, 50, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93) che:

essi rimandano a contenuti relativi a vicende, giudiziarie e lavorative, che hanno inciso nella carriera professionale del reclamante, nelle quali il riferimento alla vicenda della laurea – oggetto specifico del reclamo – si presenta aggiornato con il riferimento al provvedimento di riabilitazione;

rispetto a tali contenuti deve d’altra parte ritenersi sussistente l’interesse alla loro conoscenza da parte del pubblico, secondo le indicazioni contenute nelle citate Linee Guida del 2014 e del 2020, considerati il ruolo pubblico del reclamante stesso – comprovato dai numerosi incarichi, anche di vertice, assunti presso enti pubblici e privati − e l’esposizione mediatica avuta, nel cui contesto figurano anche pubbliche dichiarazioni dell’interessato; ruolo pubblico confermato anche dall’attività professionale che il reclamante dichiara di svolgere attualmente in qualità di dottore commercialista iscritto all’albo del Revisori contabili  (cfr. Linee Guida del 2014 cit, p.ti 2 e 5);
e ritenuto pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato con riferimento ad essi;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo alla rimozione degli URL identificati con i numeri da 1 a 43 dell’elenco contenuto nella comunicazione di Google LLc. del 13 maggio 2020 (Gruppo A) e all'adozione di misure manuali finalizzate ad impedire la reperibilità in rete, in associazione al nominativo dell’interessato, degli URL identificati con i numeri da 95 a 239 della medesima comunicazione (Gruppo C) e ritiene pertanto che, con riguardo ad essi, non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

b) dichiara fondato il reclamo con riferimento alla richiesta di rimozione degli URL identificati con i numeri 44, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 65, 71, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 94 e, per l’effetto, ordina a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c), del Regolamento, di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, i predetti URL dai risultati di ricerca effettuati a partire dal nominativo dell’interessato nei sensi di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 novembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei