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Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Falconara Marittima - 14 gennaio 2021 [9543161]

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[doc. web n. 9543161]

Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Falconara Marittima - 14 gennaio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 23 del 14 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo del XX, presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, come successivamente integrato, il Sig. XX, dipendente del Comune di Falconara Marittima in servizio presso la Polizia Locale, ha lamentato che, con e-mail del XX, il Comandante della Polizia Locale avrebbe inviato a tutti i componenti del corpo una nota (prot. n. XX) del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazione” (di seguito, “XX”), recante, in allegato, il verbale della seduta del XX del XX e una lettera anonima, pervenuta al XX (prot. n. XX del XX), con la quale colleghi non identificanti del reclamante avrebbero espresso giudizi negativi circa il suo comportamento in ambito lavorativo. All’e-mail in questione era, altresì, allegato un questionario, con il quale veniva chiesto ai destinatari se condividessero, o meno, i giudizi riportati in tale lettera anonima, con particolare riferimento al “grande stato di disagio che deriva dagli atteggiamenti e comportamenti nei confronti dei colleghi da parte del [reclamante] che creano evidente turbativa al benessere lavorativo”.

2.  L’attività istruttoria.

Con nota del XX (prot. n. XX), il Comune, dando riscontro alla richiesta d’informazioni del Garante (prot. n. XX del XX), ha dichiarato, tra le altre cose, che:

- la finalità perseguita […] nel comunicare il documento oggetto del reclamo in esame è stata […] quella di effettuare le doverose iniziative di riscontro e verifica di quanto rilevato” dal XX “[…] in assolvimento dei doveri che la legge (Art. 21 della L. n° 183/10 e s.m.i.) pone a carico della parte datoriale pubblica a cui [il XX] si è rivolt[o] con apposita segnalazione nonché, in secondo luogo, in pari assolvimento dei doveri di iniziativa disciplinare, così come stabiliti dagli Artt. 55 segg. del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. ed addirittura assistiti da apposita sanzione per l’ipotesi di mancato avvio degli approfondimenti e quindi dell’iniziativa disciplinare secondo la specifica previsione dell’Art. 55 sexies comma 3° del D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i. medesimo”;

-“i soggetti destinatari della missiva [sono] stati attentamente individuati e selezionati dal Comandante, [il quale ha] circoscritto selettivamente la comunicazione ai soli soggetti interessati (appunto gli “Agenti di Polizia Locale”), […] con esclusione, invece, dei dipendenti che svolgono attività amministrativa all’interno del Comando nonché a quattro soggetti neoassunti”;

- “il contenuto della comunicazione è stato redatto in senso strettamente proporzionato e continente in funzione dei doveri di accertamento […] di quanto oggetto di segnalazione da parte [del XX], allorquando si consideri che tale attività è assolutamente doverosa, in senso preliminare e prodromico all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare, la quale, nella vicenda in esame, non è stata esercita […]”;

- “quanto alle concrete modalità con cui sono state condotte le attività di riscontro e verifica di quanto segnalato al Comandante della Polizia Locale, […]  le medesime sono consistite nelle seguenti attività ordinate in sequenza logica e cronologica: […] [nell’invio di] apposita comunicazione di posta elettronica (appunto quella oggetto di reclamo) recante richiesta di informazioni a riscontro” [e] “nella successiva conduzione di interviste riservate e protette – nei confronti di alcune delle singole unità di personale esposte a contatti di servizio con il [reclamante] […] ai fini di ulteriore e più puntuale verifica nonché riscontro di quanto segnalato”.

Con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice. Sulla base di quanto emerso nell’istruttoria, l’avvio del procedimento è stato notificato anche in relazione alla presunta violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento, non avendo il Comune comunicato al Garante i dati di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati. L’Ufficio ha, altresì, invitato il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).

Il Comune ha fatto pervenire le proprie memorie difensive con nota del XX (prot. n. XX), rappresentando, tra l’altro, che:

- “la legge impon[e] al Responsabile del Servizio [l’] esercizio dell’azione disciplinare in ogni caso di ricorrenza dei presupposti – tanto da assoggettare a severa sanzione il medesimo Responsabile del Servizio per l’ipotesi di eventuale mancato esercizio o decadenza di tale azione (cfr. Art. 55 sexies del D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i.) - e proprio tale azione disciplinare include (ed anzi presuppone) il compimento di ogni attività istruttoria preliminare volta a ravvisare la sussistenza (o meno) di fatti rilevanti ai fini della formulazione dell’addebito al dipendente”;

- “il Comandante della Polizia Municipale […] ha agito in osservanza di un proprio dovere – quello posto ex Art. 55 sexies del D.Lgs. n° 165/01 e s.m.i. – ed altresì ha agito in senso proporzionato agli scopi che tale dovere di azione disciplinare poneva in termini di attività istruttoria”;

- “il Comandate della Polizia Municipale – già dai colloqui con i singoli collaboratori che ha tenuto nei primi giorni successivamente al proprio insediamento presso il Comando (XX) – aveva riscontrato, da parte di almeno n° 22 unità di personale (su di un totale di n° 25) […] espresse manifestazioni di disagio, sia pure di diversa intensità, rispetto alle relazioni lavorative con il [reclamante]”;

- "nel corso […] della seduta del XX [del XX], un componente [dello stesso] [aveva fatto presente] “di aver ricevuto alcune [analoghe] segnalazioni da dipendenti della Polizia Locale nei confronti di un dipendente”;

- “tale risultanza ha […] imposto al Comandante della Polizia Municipale […] di avviare la specifica e dedicata attività istruttoria volta a verificare la effettività e consistenza di condotte di rilevanza disciplinare”;

- a tale “attività di esplorazione ed indagine, [nell’ambito della quale sono] state raccolte molteplici indicazioni significative, [in base a dichiarazioni rilasciate da colleghi del reclamante], […] non è seguita alcuna contestazione disciplinare […]”;

- “pochi giorni dopo la precedente seduta del XX del XX, perveniva e veniva protocollata dal Comune, in data XX, con destinatari i membri e i dirigenti componenti del XX, la missiva firmata anonimamente […] oggetto del […] reclamo”;

- “tale missiva veniva trasmessa, insieme al verbale del XX, al Comandante del Corpo di Polizia Locale in data XX, affinché provvedesse per quanto di sua competenza, dal momento che [, come affermato dal XX], “anche se anonima e quindi probabilmente priva di qualsiasi fondamento, [tale lettera] potrebbe anche, al contrario, essere segnale dell’esistenza di una effettiva criticità e/o di un malessere all’interno del Corpo di Polizia Locale, di cui il Comandante Dirigente deve essere portato a conoscenza, per i provvedimenti che eventualmente riterrà di propria competenza””;

- “alla ricezione di tale corrispondenza, […] a differenza di quanto accaduto per il primo rilievo del XX, il Comandante ha ritenuto di effettuare l’attività di verifica tramite comunicazione informatica […]. Tale strumento […] consentiva agli agenti di esprimere il proprio parere in assenza di eventuali condizionamenti derivanti dalla presenza del Comandante”;

- e tale “attività di verifica non poteva essere svolta in assenza del nominativo del soggetto indicato nella missiva, ricevuta dal XX”, poiché “una ulteriore verifica anonima, non avrebbe avuto alcun riscontro ulteriore o diverso rispetto a quanto già effettuato”;

- all’esito dell’indagine, “n. 8 operatori non hanno espresso alcuna osservazione, però n. 6 operatori condividevano quanto indicato, n. 7 operatori condividevano quanto indicato ed esplicavano ulteriori osservazioni e n. 1 dichiarava di non condividere”;

- “non essendovi norme che disciplinano dettagliatamente [le attività prodromiche a un’eventuale azione disciplinare], le modalità [delle attività di accertamento] sono lasciate ai soggetti che hanno l’onere di acquisire tutte le informazioni necessarie per qualificare un mero rilievo in un fatto eventualmente valutabile da un punto di vista disciplinare” [, e valutare se sussistano i presupposti per l'instaurazione del procedimento];

- “la giurisprudenza […] ha specificato come […] non sono illegittime quelle indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità, o meno, di un illecito disciplinare a carico di quest'ultimo [Cassazione civile sez. lav. - 18/12/1986, n. 7724; Cassazione civile sez. lav. - 08/08/2003, n. 12027 - Cassazione civile sez. lav. - 27/11/2018, n. 30679];

- “[l’]art. 2087 del codice civile […] stabilisce che l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro”;

- “vi sono anche ulteriori disposizioni che consentono al Comandante di svolgere la predetta attività [Legge n. 65 del 1986; L.R. Marche n. 1/2014; Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali; Regolamento Comunale]; ciò anche in considerazione del fatto che il Comandante è tenuto a “svolgere verifiche di compatibilità dei propri sottoposti a detenere le armi”;

- “il presupposto normativo che giustifica il trattamento dei dati personali è rinvenibile nell’art. 6 lett. c) GDPR, […] in conformità a quanto previsto anche dall’art. 2-ter comma 1 del Codice”;

- “in merito alla mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del DPO, si è effettivamente rilevato che l’Ente, probabilmente per mera svista, non aveva proceduto […], essendo stato, tuttavia, effettuata la “la pubblicazione dei dati di contatto, […] tanto da permetterne agevolmente l’individuazione sul sito istituzionale, in apposita sezione GDPR” [e, fermo restando che] il Titolare ha provveduto ad effettuarla [con nota] protocollo n. XX”.

In occasione dell’audizione chiesta dal Comune, svoltasi presso il Garante in data XX il Comune, nel ribadire quanto già rappresentato nel corso dell’istruttoria, ha precisato che:

- “Successivamente alla relazione del Comandante, il XX, in una successiva seduta (XX), ha proposto alla Giunta di organizzare dei corsi per la risoluzione dei conflitti sul luogo di lavoro […] [e, pertanto,] l’approfondimento è servito per l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato a tutelare la salute psico-fisica dei dipendenti.

- Quanto al rispetto del principio di minimizzazione, […] il Comandante non avrebbe potuto fare gli approfondimenti senza rivelare chi fosse il dipendente oggetto della segnalazione e i fatti contestati, alla luce dei principi di specificità e immodificabilità della contestazione disciplinare […]; 

- Il reclamante ha portato i fatti all’attenzione della Procura per presunta diffamazione, ma il GIP ha archiviato il caso, richiamando la scriminante dell’esercizio di un proprio diritto, ovvero quello di assumere informazioni rispetto a una segnalazione pervenuta. Ciò anche ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione e dell’efficienza del servizio pubblico, nonché per garantire la trasparenza nei procedimenti di segnalazione degli illeciti. Quindi già il Tribunale di Ancona ha valutato gli stessi fatti, ritenendo che il Comune avesse il diritto di approfondire quanto segnalato e che le modalità di approfondimento adottate fossero corrette.

- Il server di posta comunale è interno, non in è in “cloud” ed è usato non attraverso “client”. Tutti i dipendenti accedono alla posta in modalità “web mail”. Solo poche persone possono leggere la posta via smartphone. Quindi la comunicazione è rimasta in un ambito ristretto.”.

A supporto di quanto affermato nel corso dell’audizione, il Comune ha depositato una nota (Prot.XX), nell’ambito di un procedimento avviato sulla stessa vicenda dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale aveva invitato il Comune a verificare la sussistenza dei presupposti per avviare iniziative disciplinari nei confronti del Comandante, ai sensi degli gli artt. 13, commi 7, 5 e 9 del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, all’esito delle quali è emerso che “non sussistono profili di responsabilità disciplinare in capo [al Comandante]” (cfr. nota dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per il personale dirigenziale, Prot.XX).

3. Esito dell’attività istruttoria.

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici, anche qualora operino nello svolgimento dei propri compiti di datori di lavoro, possono trattare i dati personali (art. 4, n. 1, del Regolamento) dei dipendenti, se il trattamento è necessario “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (ovvero gli specifici obblighi o compiti previsti dalla legge per finalità di gestione del rapporto di lavoro; cfr. art. 88 del Regolamento) oppure “per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento).

Il titolare del trattamento è tenuto, inoltre, a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento).

Dalla documentazione in atti emerge che il Comandante della Polizia Locale del Comune ha inviato via e-mail al personale del Corpo di Polizia locale (ad eccezione dei dipendenti che svolgono attività amministrativa all’interno del Comando e di quattro dipendenti neoassunti) documentazione contenente dati personali relativi al reclamante (ovvero il verbale della seduta del XX del XX e una lettera anonima pervenuta al XX) nonché un questionario, con il quale si chiedeva a tale personale di esprimere le proprie valutazioni con riferimento ai giudizi negativi riportati nella segnalazione in merito al comportamento tenuto dal reclamante sul luogo di lavoro.

Contrariamente a quanto rappresentata dal Comune, tale comunicazione di dati personali non è prevista dall’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall’art. 21 della l. 4 novembre 2010, n. 183, richiamato nella nota del XX del Comune, cit.). La norma in questione si limita, infatti, a disciplinare la costituzione, il funzionamento e i compiti del XX, senza regolare le azioni che il datore di lavoro deve intraprendere per dare seguito a un’eventuale segnalazione effettuata dallo stesso. Nel caso di specie, peraltro, lo stesso XX aveva evidenziato la genericità della segnalazione anonima ricevuta e la probabilità che essa fosse “priva di qualsiasi fondamento” (cfr. pag. 2 del verbale della seduta del XX), ritenendo, tuttavia, di inviare comunque copia di tale lettera anonima al Comune, al fine di evidenziare “criticità e/o di un malessere all’interno del Corpo di Polizia Locale di cui il Comandante Dirigente deve essere portato a conoscenza, per i provvedimenti che eventualmente riterrà di propria competenza”.

Parimenti, la comunicazione di dati personali in questione non può ritenersi dovuta ai sensi degli artt. 55 e ss. del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano le forme e i termini del procedimento disciplinare in ambito pubblico, pure invocati dal Comune nelle proprie memorie difensive. Tanto, sia in ragione del fatto che la comunicazione dei dati personali del reclamante è avvenuta in una fase meramente prodromica rispetto a un eventuale avvio del procedimento disciplinare (mediante contestazione degli addebiti al dipendente), sia in quanto tali norme non prevedono la possibilità, per l’amministrazione procedente, di comunicare dati personali trattati in tale ambito ad altro personale non autorizzato al trattamento e, dunque, estraneo al procedimento disciplinare, quali sono, nel caso di specie, i colleghi del reclamante.

Il Garante, a tal riguardo, ha chiarito, in via generale, che i datori di lavoro devono eliminare ogni occasione di superflua conoscibilità dei dati personali dei lavoratori, adottando cautele particolari per evitare l’indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l’esterno, ma anche all’interno dei contesti lavorativi, in capo a soggetti non autorizzati (cfr. punti 2, 4, 5.1 e 5.3, Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, del 14 giugno 2007, pubblicate in G.U. 13 luglio 2007, n. 161 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1417809). Nel caso di specie, i colleghi del reclamante, destinatari dell’e-mail del Comandante, sono venuti a conoscenza dei dati personali dell’interessato, pur non potendo essere considerate persone autorizzate a conoscere tali dati in ragione del proprio specifico incarico. Ciò ha, pertanto, comportato una comunicazione di dati personali dal Comune a terzi (art. 4, n. 10), del Regolamento) in assenza di un’idonea base giuridica.

Devono, altresì, ritenersi inconferenti i richiami, effettuati dal Comune, alla l. 7 marzo 1986, n. 65, alla l.r. Regione Marche del 17 febbraio 2014, n. 1, al “Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali” e al “Regolamento comunale del corpo di Polizia Municipale”, atteso che tali fonti disciplinano genericamente i compiti e le funzioni della Polizia Municipale e non prevedono espressamente la possibilità per il Comune di porre in essere una comunicazione di dati personali come quella oggetto di reclamo. Le medesime considerazioni valgono anche in merito al richiamato art. 2087 c.c., che sancisce un generale obbligo per il datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Si osserva inoltre che, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento), la comunicazione dei dati del reclamante ai dipendenti del corpo di Polizia Municipale non era, in ogni caso, necessaria per il perseguimento delle finalità prospettate dal Comune. Ciò in considerazione del fatto che il Comandante del Corpo di Polizia Locale avrebbe potuto informare gli appartenenti al corpo in merito alla segnalazione anonima ricevuta, senza menzionare il nome del reclamante, invitando gli stessi a far emergere spontaneamente eventuali condotte di specifici colleghi rilevanti ai fini disciplinari. Pertanto, sebbene la giurisprudenza richiamata dal Comune riconosca la legittimità di talune attività prodromiche alla fase di contestazione disciplinare, tali attività devono essere, in ogni caso, effettuate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di principi di cui all’art. 5 del Regolamento, con riguardo alla liceità e alla minimizzazione. Peraltro, ai fini della valutazione della proporzionalità del trattamento, rileva, altresì, che gli accertamenti disposti dal Comune sono stati effettuati dopo circa un anno dalla data in cui era pervenuta la segnalazione anonima.

Né rileva, a tal fine, la circostanza che il procedimento penale per presunta diffamazione, relativo alla vicenda oggetto di reclamo, sia stato archiviato dall’autorità giudiziaria, atteso che la valutazione di quest’ultima ha avuto ad oggetto profili diversi dalla protezione dei dati personali.

In considerazione di quanto sopra esposto, l’invio dell’e-mail del XX a gran parte del personale appartenente al Corpo di Polizia locale, corredata della segnalazione anonima e del verbale della seduta del XX, nonché la somministrazione del questionario e il conseguente trattamento delle risposte fornite dai colleghi in merito all’operato dell’interessato, ha comportato un trattamento di dati personali, in assenza di un idoneo presupposto normativo, peraltro in violazione del principio di minimizzazione (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 del Regolamento).

Con riferimento, invece, alla mancata comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, in violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento, il Comune ha ammesso, nei propri scritti difensivi, di non aver adempiuto a tale obbligo “per mera svista”, avendo effettuato tale comunicazione soltanto in data 31 gennaio 2020.

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗, seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rappresenta, altresì, che la violazione oggetto dell’istruttoria, da parte del Comune, è avvenuta nella piena vigenza delle disposizioni del Regolamento, e che, dunque, al fine della determinazione del quadro normativo applicabile sotto il profilo temporale (art. 1, comma 2, della l. 24 novembre 1981, n. 689), queste costituiscono le disposizioni vigenti al momento della commessa violazione, che nel caso di specie è avvenuta in data XX, data in cui il Regolamento era pienamente efficace.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune di Falconara Marittima, per aver omesso di comunicare al Garante i dati di contatto del propri responsabile della protezione dei dati, in violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento, nonché per aver effettuato un trattamento di dati personali, in assenza di un idoneo presupposto normativo, peraltro in violazione del principio di minimizzazione (artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 del Regolamento (dovendosi, invece, disporre l’archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo in relazione all’art. 2-ter del Codice, che non era ancora in vigore al momento della comunicazione dei dati).

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.

5. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie, la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi, è stato considerato anche che nella nota dell’U.P.D. (Prot.XX), depositata dal Comune, si afferma che “nella nota del XX prot. XX” il Comune ha dato conto dell’”esistenza di un caso precedente analogo, in cui erano state presentate segnalazioni nei confronti un altro dipendente della Polizia Locale ed il [Comandante] aveva adottato la stessa procedura seguita nel caso de quo somministrando un questionario al personale del Comando di Polizia Locale”, non potendosi, pertanto, ritenere che i fatti oggetto di reclamo costituiscano un caso isolato all’interno dell’Ente.

Di contro, si è tenuto favorevolmente atto che il Comune, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, ha tempestivamente provveduto a effettuare la comunicazione al Garante dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali e che non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, tenendo anche conto della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie ai sensi dell’art. 22, comma 13, del d.lgs. 101/2018, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, 37, par. 7, del Regolamento, quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto della delicatezza dei dati personali in questione, con particolare riferimento all’informazione che l’interessato era stato oggetto di una segnalazione che, seppur anonima, aveva un contenuto lesivo della propria reputazione, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal Comune di Falconara Marittima Enna per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, 37, par. 7, del Regolamento, nei termini di cui in motivazione;

ORDINA

al Comune di Comune di Falconara Marittima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Piazza Carducci 4 - 60015 Falconara Marittima (AN), C.F. 00343140422, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 5, del Regolamento, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

al predetto Comune, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante, ritenendo che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei