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Parere sullo schema di provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante modalità di verifica delle dichiarazioni relative al patrimonio mobiliare per la procedura di indennizzo forfettario del Fondo indennizzo risparmiatori - 11 febbraio 2021 [9556150]

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[doc. web n. 9556150]

Parere sullo schema di provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante modalità di verifica delle dichiarazioni relative al patrimonio mobiliare per la procedura di indennizzo forfettario del Fondo indennizzo risparmiatori - 11 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 44 dell'11 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni, recante ”Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che, in particolare, al comma 493, “istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, che eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;

VISTO, altresì, il successivo comma 501, del citato art. 1, che prevede che, “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili” e istituisce “una Commissione tecnica per: l’esame delle domande e l’ammissione all’indennizzo del FIR; la verifica delle violazioni massive, nonché della sussistenza del nesso di causalità tra le medesime e il danno subito dai risparmiatori; l’erogazione dell’indennizzo da parte del FIR. Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi oggettivi e/o soggettivi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato”, prevedendo che “previo accertamento, da parte della Commissione tecnica, esclusivamente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti nel presente comma, hanno diritto all’erogazione da parte del FIR di un indennizzo forfettario dell’ammontare determinato ai sensi dei precedenti commi 496 e 497 i risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa - ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi - che soddisfano una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita. Il valore del patrimonio mobiliare di cui alla suddetta lettera a) risulta dal patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dal precedente comma 501 sono stabilite le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione del menzionato indennizzo forfettario”;

VISTO il decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019, recante “Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 493 a 507, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, modificato dal decreto dell’8 agosto 2019 (sul quale il Garante si è espresso con il parere del 30 luglio 2019 con il provvedimento n. 155 doc. web n. 9126476), che, nell’individuare le modalità di presentazione dell’istanza di indennizzo e di accesso alle prestazioni del FIR, ha previsto in particolare che, alla richiesta di indennizzo debba essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la consistenza del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore di valore inferiore a 100.000 euro posseduto al 31 dicembre 2018 nei termini sopra indicati, oppure l’ammontare del reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;

CONSIDERATO che il citato art. 1, comma  501-bis, così come modificato dall’art. 175-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che "la Commissione tecnica di cui al comma 501, attraverso la società di cui al primo periodo, può effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [c.d. archivio dei rapporti finanziari]. Per la verifica della sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. L'attività posta in essere dall'Agenzia delle entrate è svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

VISTA la nota del 23 dicembre 2020 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica, sentita l'Agenzia delle entrate, ha sottoposto all’attenzione del Garante, per il previsto parere, il predetto schema di provvedimento del Ministero, recante modalità di verifica delle dichiarazioni relative al patrimonio mobiliare per la procedura di indennizzo forfettario del Fondo indennizzo risparmiatori, che dispone, in particolare, che:

- la Commissione tecnica può effettuare, anche successivamente alle erogazioni degli indennizzi del FIR, i riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, dichiarato nella domanda di indennizzo, avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese quelle contenute nel c.d. archivio dei rapporti finanziari;

- a tal fine, l’Agenzia delle entrate trasmette le informazioni richieste attraverso forniture massive, nel rispetto del principio di minimizzazione, mediante risposta di tipo “booleano” di conferma della dichiarazione resa dall’interessato, con riferimento alle fattispecie in cui il dato patrimoniale complessivo risulti inferiore all’importo di € 100.000, mentre la trasmissione dei dati di dettaglio, relativi ai rapporti finanziari del patrimonio mobiliare di cui all’articolo 2, viene effettuata, dalla medesima Agenzia, solo nei casi di superamento del previsto limite complessivo, non confermativo della dichiarazione resa dall’interessato;

- al fine di assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi dall’Agenzia, viene utilizzato il sistema di interscambio dati SID, disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2013 e successive modificazioni e integrazioni, tramite forniture massive di file testuali, multi record, firmati digitalmente e cifrati;

- la Commissione tecnica del FIR consente al personale appositamente autorizzato, in servizio presso la Segreteria tecnica del FIR, il trattamento delle informazioni trasmesse dall’Agenzia delle entrate, esclusivamente per i fini di verifica dei requisiti dichiarati e di documentazione delle determinazioni adottate;

- riguardo alle misure organizzative volte a rafforzare la procedura di scambio dati, viene garantita, dalla Commissione tecnica, l’adozione di misure finalizzate a: a) impedire accessi impropri, divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né riproduzioni dei dati per trattamento diverso da quelli previsti dalla legge; b) impedire la duplicazione dei dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è autorizzato l’accesso; c) utilizzare i sistemi di accesso ai dati esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili, senza la possibilità di estrarre i dati per via automatica e massiva;

CONSIDERATO, in generale, che, come rappresentato più volte dal Garante e, da ultimo, anche nel citato parere del 30 luglio 2019, l’accesso ai dati personali contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari è ammesso solo nei casi individuati dalla legge e deve avvenire secondo rigorose modalità, in conformità alle prescrizioni del Garante al riguardo, con l’adozione di misure adeguate a prevenire, in particolare, accessi non autorizzati;

RILEVATO che lo schema in esame tiene conto delle indicazioni fornite nell’ambito di interlocuzioni intercorse con i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze volte ad assicurare il rispetto del Regolamento e del Codice e a individuare idonee garanzie per gli interessati, con particolare riferimento a:

- le modalità di riscontro da parte dell’Agenzia delle entrate, che prevedono, nel rispetto del principio di minimizzazione, l’invio dei dati di dettaglio solo in caso di superamento del previsto limite del patrimonio mobiliare;

- l’individuazione di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati trasmessi e ricevuti dall’Agenzia, anche nella fase di formazione dell’elenco dei richiedenti oggetto di verifica (firma digitale e la cifratura dei file oggetto di scambio con l’Agenzia delle entrate);

- la puntuale individuazione dei riscontri sul patrimonio mobiliare da effettuarsi presso l’Agenzia delle entrate, specificando le tipologie di informazioni che si intendono trattare;

RILEVATO, altresì, che le misure di sicurezza adottate nell’ambito del sistema di interscambio dati SID dell’Agenzia delle entrate per le comunicazioni di dati ,quali quelle in oggetto, sono già state oggetto di esame del Garante nei pareri del 15 novembre 2012 (provvedimento n. 861, doc. web n. 2099774) e del 31 gennaio 2013 (provvedimento n. 48, doc. web n. 2268436);

RITENUTO che, sulla base di tali presupposti, siano state individuate misure adeguate a limitare i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta e che, pertanto, non vi sono rilievi da formulare sullo schema di provvedimento sottoposto al parere;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’art. 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante modalità di verifica delle dichiarazioni relative al patrimonio mobiliare per la procedura di indennizzo forfettario del Fondo indennizzo risparmiatori, da adottarsi su proposta della Commissione tecnica del FIR, sentita l'Agenzia delle entrate.

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei



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