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Parere sullo schema di regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica - 11 febbraio 2021 [9556647]

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[doc. web n. 9556647]

Parere sullo schema di regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica - 11 febbraio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 41 dell'11 febbraio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avvocato Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento) e, in particolare, l’articolo 36, par. 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la richiesta di parere del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso a questa Autorità, per il prescritto parere di competenza ai sensi dell’articolo 36, par. 4, del Regolamento, uno schema di regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica.

Il regolamento è volto a dare attuazione all’articolo 1, commi da 80 a 82 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per la concorrenza e il mercato), che nell’ambito delle norme dedicate al progressivo avvio del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia, ha previsto l’introduzione di specifici strumenti a tutela dei clienti finali di energia elettrica, tra cui l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche MISE), di un elenco recante la lista dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (c.d. “elenco venditori”).

In base al comma 81 dell’articolo, nella sua originaria versione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinate le condizioni, i criteri e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità delle predette società al fine della loro iscrizione nel summenzionato elenco, condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali.

Le disposizioni relative al citato elenco venditori sono state integrate e modificate dall'articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che, oltre a modificare il comma 81, ha introdotto nel citato articolo 1 della legge n. 124/2017 il comma 81-bis, secondo il quale “Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo  il  potere  sanzionatorio  attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione  dei dati personali e all'Agenzia delle  entrate,  esercitato  nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento  speciale,  nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità”.

Ai fini dell'elaborazione del testo e, in particolare, di una proposta di disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'elenco, il Ministero ha avviato un confronto tecnico con le autorità e amministrazioni interessate, attraverso la convocazione di un gruppo di lavoro cui ha partecipato, con propri rappresentanti, anche l’Autorità.

RILEVATO

2.  Lo schema di regolamento in oggetto - che si compone di 11 articoli - si propone di disciplinare, oltre alle condizioni, ai requisiti e alle modalità di iscrizione, permanenza ed esclusione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (cfr. art. 1, comma 81, legge n. 124/2017) anche il suddetto procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata dall'elenco, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dall'Autorità garante della concorrenza ed il mercato, nonché dal Garante e dall'Agenzia delle entrate (cfr. art. 1, comma 81-bis legge n. 124/2017).

L’articolo 2 dello schema istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico l'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (di seguito “Elenco venditori”) nel quale sono tenute all'iscrizione le imprese di vendita diretta dei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali e sono escluse le imprese che forniscono il servizio di tutela in via esclusiva e senza aver costituito apposite società di vendita.

Il provvedimento individua, poi, i requisiti di natura giuridica, finanziaria e tecnica (artt. 3 e 5) nonché di onorabilità (art. 4) che i soggetti venditori devono possedere per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco venditori.
Gli articoli 6 e 7 definiscono la procedura da seguire per l’iscrizione nell'elenco, l’eventuale rigetto dell’istanza e le modalità per una sua regolarizzazione, sia con riferimento alle nuove imprese di vendita che rispetto a quelle già in esercizio.

Mentre l’articolo 8 disciplina le comunicazioni cui sono tenute le imprese verso il Ministero ai fini della permanenza nell'Elenco dei venditori in relazione ai requisiti posseduti, l’articolo 9 individua le cause di esclusione delle imprese dall'elenco, fra le quali risulta –per quanto di specifico interesse- anche l’irrogazione, da parte delle competenti autorità ed amministrazioni (ARERA, AGCM e il Garante, nonché l’Agenzia delle entrate), di sanzioni per violazioni e condotte irregolari poste in essere dalle imprese nell'attività di vendita di energia elettrica. Sotto questo profilo, le suddette autorità hanno l’obbligo di segnalare al Ministero le sanzioni gravi e derivanti da provvedimenti definitivi e non più impugnabili.

L’articolo 10 disciplina i controlli effettuati dal Ministero a tutela dei clienti; oltre ad un costante aggiornamento dell'elenco venditori, il Ministero effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dalle imprese, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e sul rispetto dei requisiti previsti dal regolamento ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'elenco. I controlli vertono in particolare sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla verifica dei requisiti di onorabilità, che potrà essere effettuata anche mediante acquisizione del pertinente certificato del  casellario  giudiziale  relativo  ai soggetti interessati, nel rispetto del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e del decreto direttoriale del Ministero della Giustizia 5 dicembre 2012, recanti le regole procedurali tecnico-operative per la consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale.

Il comma 4 dell’articolo 10 si propone di disciplinare il conseguente trattamento di “dati giudiziari”, prevedendo che venga “effettuato nel rispetto di garanzie volte ad assicurare i diritti e le libertà degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto del Ministro della giustizia” ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 2, del Codice. Con riferimento alla conservazione dei dati si prevede che siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il conseguimento delle finalità previste dal regolamento e cancellati alla scadenza del termine. Nel medesimo articolo viene inoltre previsto che il titolare del trattamento consenta l’accesso ai dati solo ai soggetti specificamente autorizzati (art. 29 del Regolamento) e che verifichi periodicamente l'adeguatezza, pertinenza e necessità dei dati, nonché l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti.

Infine l’articolo 11, rimanda ad un provvedimento direttoriale l’individuazione dei documenti richiesti per l’iscrizione, delle modalità per lo scambio informativo relativo all'applicazione delle sanzioni e dei criteri e modalità per lo svolgimento dei controlli, nonché delle informazioni fornite dalle imprese di vendita rese pubbliche nell'elenco.

RITENUTO

3. Come anticipato in premessa, il testo su cui si esprime il parere è stato predisposto dal MISE all’esito di una fase di confronto avviata nel maggio 2020 con la costituzione di un tavolo di lavoro con rappresentanti di diverse autorità ed amministrazioni interessate, di cui ha fatto parte anche l’Autorità.

Il testo trasmesso tiene conto di gran parte delle indicazioni rese dall’Ufficio nel corso del confronto suddetto o in successive interlocuzioni, anche su aspetti di particolare rilevanza.

In particolare, tali indicazioni hanno riguardato i seguenti profili:

a) in relazione alla disciplina del procedimento di esclusione dall’elenco, con provvedimento motivato del MISE, delle imprese cui siano irrogate sanzioni gravi e non più impugnabili riferite a violazioni “poste in essere nell’attività di vendita di energia elettrica”, il disposto del comma 3, lett. c), dell’articolo 9 dello schema, il quale prevede che il Garante segnali al Ministero “le violazioni per le quali sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83 del Regolamento (UE) n. 679/2016 o dell’art. 166, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. Sullo specifico punto, diversamente da quanto è previsto rispetto ad altre Autorità, non si è ritenuto opportuno individuare una “soglia” in termini di percentuale del massimo edittale, al superamento della quale far corrispondere l’obbligo di comunicazione della sanzione al MISE; ciò, in particolare, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono il procedimento sanzionatorio innanzi al Garante;

b) sempre rispetto al medesimo procedimento di esclusione dall’elenco, il disposto dell’articolo 9, comma 4, lett. c), dello schema, in base al quale non sono oggetto di segnalazione al Ministero le condotte irregolari per le quali il Garante “abbia definito il relativo procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e la sanzione irrogata sia inferiore al 25% del massimo edittale”. La disposizione –volta ad escludere dall’obbligo di comunicazione le sanzioni irrogate all’esito di procedimenti aventi, in qualche modo, natura di “conciliazione”- tiene conto del fatto che il procedimento definito in forma agevolata ex articolo 166, comma 8, del Codice sia, comunque, subordinato all’obbligo, posto in capo al trasgressore, di adempiere in tempi rapidi alle prescrizioni impartite dal Garante e, quindi, di rimuovere tempestivamente le condizioni di illiceità del trattamento. Considerato questo aspetto, si è ritenuto che un generale obbligo di segnalazione al MISE potesse comportare il rischio di avviare il procedimento di esclusione dall’elenco venditori (procedimento particolarmente afflittivo) nei confronti di un titolare che, di fatto, ha già adottato tutte le misure prescritte dal Garante, con la conseguenza di determinare la cancellazione di un soggetto che ha già conformato le proprie attività di trattamento al Regolamento UE 2016/679 (che, peraltro, è necessario citare nel preambolo del decreto) e al Codice. Tuttavia, poiché la definizione agevolata non fa venire meno il concetto di “gravità” della sanzione, è stata individuata la soglia del 25% del massimo edittale previsto per la sanzione al superamento della quale far discendere comunque l’obbligo di comunicazione. La predetta soglia è stata definita anche prendendo come parametro di “elevata gravità” la soglia massima indicata a livello europeo dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali nelle proprie funzioni di “interpretazione” coerente delle norme del Regolamento;

c) la disciplina specifica del trattamento dei “dati giudiziari” necessario a fini di verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, specie sotto il profilo delle garanzie da adottare a tutela degli interessati, anche in relazione alla disciplina di tali trattamenti che sarà adottata con decreto del Ministro della giustizia in attuazione dell’articolo 2-opties del Codice (cfr. artt. 4, comma 5 e 10).

Per tali motivi, pertanto, l’articolato non presenta, nel suo complesso criticità.

4. Residua, nondimeno, l’esigenza di un perfezionamento del testo in vista dell’attuazione della disciplina demandata al provvedimento direttoriale previsto all’articolo 11, commi 1 e 2, dello schema.

Poiché con tale atto dovranno essere stabiliti i modelli per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco e dei documenti allegati,  le modalità per lo scambio delle informazioni relative alle sanzioni tra il Ministero e (anche) l’Autorità, oltre che individuati i criteri e le modalità per lo svolgimento dei controlli, anche sui requisiti di onorabilità, e le informazioni rese pubbliche nell’elenco, aspetti, tutti, aventi un forte impatto sulla protezione dei dati, si ritiene necessario integrare la disposizione prevedendo espressamente l’acquisizione del parere del Garante sul relativo schema.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole, ai sensi degli articoli 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, sullo schema di regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione, la permanenza e l’esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi da 80 e 82, della legge 4 agosto 2017, n.124, e successive modificazioni, con la seguente condizione:

a) l’articolo 11 dello schema sia integrato con la previsione espressa della previa acquisizione del parere del Garante sullo schema di decreto direttoriale di attuazione ivi previsto (punto 4).

Roma, 11 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei