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Provvedimento del 10 dicembre 2020 [9559773]

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[doc. web n. 9559773]

Provvedimento del 10 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 263 del 10 dicembre

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 13 luglio 2020 dall’avv. XX nei confronti del titolare del trattamento del sito di informazione online http://.., con il quale il reclamante ha chiesto la rimozione di un articolo – reperibile al seguente URL: http://... – relativo ad una vicenda giudiziaria risalente al 2019 davanti alla Corte dei Conti, al termine della quale il reclamante è stato condannato a risarcire il danno di immagine all’ordine giudiziario per l’ammontare di 281 mila euro, causato dall’illecita sottrazione di denaro da una procedura fallimentare nella quale il reclamante svolgeva il ruolo di curatore;

CONSIDERATO che il reclamante ha riferito che:

- l’articolo di cui si chiede la rimozione è stato pubblicato il 12 febbraio 2019 dalla Gazzetta del Mezzogiorno di Bari e poi ripreso integralmente dal blog XX;

- nel marzo 2019 è stato completamente rimosso dalla Gazzetta del Mezzogiorno;

- il sito web XX è una piattaforma anonima e pirata, inattiva dal 23 settembre 2019, e pertanto non è stato possibile rivolgere al titolare del sito internet sopra menzionato i diritti di cui agli articoli 17 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota del 1° settembre 2020, con la quale questa Autorità, nell’impossibilità di reperire il gestore del blog in questione, ha chiesto a Google, in qualità di gestore della piattaforma blogspot, di fornire riscontro alla richiesta del reclamante e di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi ad essa;

VISTA la nota del 21 settembre 2020, con la quale Google ha dichiarato di non potere aderire a dette richieste, ritenendo di dover escludere la sussistenza del diritto all’oblio per:

- evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono al 2019;

- interesse della collettività alla reperibilità di informazioni di cronaca riconducibili al ruolo professionale svolto dal reclamante, dato che l’URL rimanda ad informazioni relative al ruolo di curatore fallimentare da questi ricoperto in alcune procedure fallimentari;

- il fatto che l’articolo in esame riporti informazioni relative a gravi reati quali peculato, truffa aggravata e falso ideologico, per i quali il reclamante ha patteggiato una pena di due anni e quattro mesi.

VISTE le controdeduzioni del reclamante del 21 settembre 2020, nelle quali questi ha ribadito quanto affermato nell’atto introduttivo del procedimento, precisando che:

- la piattaforma “XX”, ferma dal settembre 2019, è una piattaforma “anonima e pirata” che copia integralmente notizie di autorevoli testate giornalistiche senza che vi sia alcuna indicazione di indirizzi mail per inviare rettifiche;

- la vicenda processuale iniziata nel 2011 si è completamente definita con sentenza di patteggiamento nel 2015 con pena oggetto di indulto “a conferma che i gravi reati non sono mai stati riconosciuti allo stesso”;

VISTA la nota del 3 novembre 2020 con la quale il reclamante, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte di questa Autorità inviata in data 28 ottobre 2020, ha precisato che l’udienza fissata presso la Corte dei conti relativamente al giudizio di appello della sentenza di I grado per l’8 ottobre è stata rinviata per l’emergenza Covid- 19;

CONSIDERATO che:

- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;

- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”);

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

CONSIDERATO, in merito all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nel reclamo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere applicabile il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (Causa C-131/12), nonché le “Linee guida n. 5/2019 sui criteri del “Right to be Forgotten” nei casi dei motori di ricerca”, adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati - EDPB il 7 luglio 2020;

CONSIDERATO che:

- l’articolo di cui si chiede la rimozione riguarda avvenimenti piuttosto recenti facendo riferimento ad una sfavorevole sentenza della Corte dei Conti, in primo grado, intervenuta nel 2019 relativamente ad una condotta tenuta dal reclamante mentre svolgeva una funzione pubblica, in quanto curatore fallimentare di una società, e per la quale ha patteggiato una condanna che è stata anche oggetto di indulto;

- il reclamante svolge attualmente un’attività professionale (avvocato) per la quale la conoscenza da parte del pubblico delle vicende giudiziarie riferite dall’articolo assume un’indubbia rilevanza;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’URL sopra indicato;

RILEVATO che, qualora intervenissero sviluppi processuali in senso favorevole al reclamante in sede di appello, questi potrà richiedere l’aggiornamento o la rettifica dell’articolo in esame, ovvero, ove ciò non risulti possibile la rimozione di quelli che risulteranno non aggiornati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, per le ragioni di cui in premessa dichiara il reclamo infondato con riguardo all’URL indicato nel reclamo.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei