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Provvedimento del 10 dicembre 2020 [9575081]

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[doc. web n. 9575081]

Provvedimento del 10 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 288 del 10 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 6 novembre 2019 con il quale XX, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Piras, ha chiesto di ordinare a L’Unione Sarda S.p.A., in qualità di editore del sito web www.unionesarda.it, la “rimozione dei contenuti e/o dei link relativi ai contenuti” reperibili tramite gli URL indicati nell’atto introduttivo “nonché [la] conseguente deindicizzazione dai motori di ricerca (…) mediante rimozione dei [predetti] URL dagli indici o mediante spostamento dei contenuti in un’area del sito web non indicizzabile dai motori di ricerca”;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante presenza in rete di articoli riguardanti vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto e riguardo alle quali è stato successivamente assolto con sentenza di “accertamento della insussistenza e/o della sua estraneità ai fatti oggetto di contestazione”;

rilevato il venir meno dell’interesse pubblico alla conoscibilità di tali informazioni tenuto peraltro conto del fatto che attualmente non esercita funzioni pubbliche o incarichi di tipo politico come all’epoca di svolgimento dei fatti descritti;

VISTA la nota del 12 febbraio 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto alla società resistente di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 28 febbraio 2020 con la quale il titolare del trattamento, rappresentato e difeso dall’avv. XX, ha comunicato di non ritenere sussistenti i presupposti per accogliere le richieste dell’interessato, richiamandosi alla pregressa corrispondenza già intercorsa con quest’ultimo e rappresentando che:

sulla base di quanto disposto dall’art. 17 del Regolamento, il diritto di cancellazione incontra delle limitazioni laddove il trattamento dei dati personali dell’interessato trovi il suo fondamento nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, nonché in esigenze di archiviazione nel pubblico interesse;

nel caso in esame il trattamento dei dati dell’interessato è stato lecitamente effettuato all’epoca della pubblicazione degli articoli e permane tale in ragione dell’attualità dell’interesse pubblico alla conoscenza di vicende riguardanti un soggetto noto sia per l’attività politica svolta in passato che per quella imprenditoriale tuttora esercitata;

possa al limite configurarsi il diritto dell’interessato all’attualizzazione dei dati contenuti negli articoli, esigenza che risulta soddisfatta dalla presenza nel sito di articoli, segnalati in sede di riscontro all’interpello preventivo ed individuati successivamente anche dallo stesso interessato nell’atto di reclamo, che riportano le informazioni relative agli esiti giudiziari favorevoli al medesimo, eccependo peraltro che quest’ultimo non ha corrisposto alla richiesta di fornire indicazioni in ordine alle circostanze in relazione alle quali è stata chiesta l’integrazione;

VISTA la nota del 28 agosto 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire le proprie osservazioni in ordine al riscontro fatto pervenire dal titolare del trattamento;

VISTE le note pervenute il 9 aprile ed il 2 settembre 2020 con le quali il reclamante ha ribadito le proprie richieste rappresentando che:

gli articoli oggetto di contestazione, “oltre che inattuali, si caratterizzano per la mancanza di sobrietà e del requisito della correttezza formale dell’esposizione (cd. continenza)”, oltreché per l’attitudine lesiva “della [propria] immagine personale e professionale, nonché della [propria] reputazione (…) in quanto riferiti a vicende rivelatesi non solo illecite, ma anche non veritiere” in quanto smentite dagli accertamenti processuali successivi;

la conservazione dei predetti articoli non può pertanto ritenersi giustificata in virtù dell’esistenza di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, ormai ampiamente espletato, rispetto al quale dovrebbe invece prevalere il diritto dell’interessato a non restare indeterminatamente associato a vicende ormai da tempo esaurite e che, in virtù del riconoscimento della sua totale estraneità ai fatti avvenuto tramite accertamenti giudiziali divenuti irrevocabili, risultano lesive della propria identità personale, oltreché della propria reputazione;

la perdurante reperibilità di tali contenuti non può dirsi motivata neppure in ragione di un  presunto ruolo pubblico ricoperto dal medesimo il quale, una volta cessato dalla carica politica, è infatti tornato ad esercitare la propria attività all’interno di una società privata completamente estranea alle vicende narrate, precisando che detto interesse potrebbe al limite sussistere solo laddove la notizia fosse vera e richiamando altresì, a sostegno della fondatezza delle proprie istanze, diverse recenti decisioni del giudice di legittimità in materia di diritto all’oblio, tra le quali, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile n. 19681 del 22 luglio 2019;

nel caso in esame, non può ritenersi operante nemmeno l’eccezione di cui all’art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento, relativo al trattamento delle informazioni per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, posto che “l’archiviazione (…) presuppone un’attività di organizzazione e strutturazione ben diversa dalla semplice pubblicazione dei contenuti sul web” ove le informazioni sono “solo memorizzate senza limiti e senza tempo, poste tutte al medesimo livello, senza una valutazione del relativo peso, prive di contestualizzazione e di collegamento con altre informazioni”;

la posizione assunta dal titolare del trattamento, con riguardo alla sussistenza di un presunto onere, gravante in capo all’interessato, di fornire la prova della conclusione delle vicende processuali al fine di curare l’aggiornamento delle relative notizie, appare pretestuosa tenuto conto del fatto che l’editore ha sempre avuto conoscenza dell’esito delle medesime, pur non avendo riservato ad esse “altrettanto spazio e pari evidenza anche grafica rispetto alle notizie precedenti”, come sarebbe invece imposto dall’osservanza della norme di deontologia professionale;

nell’ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rimozione, sarebbe comunque opportuno effettuare la deindicizzazione degli articoli oggetto di reclamo, imponendo altresì al titolare del trattamento di predisporre l’aggiornamento delle informazioni contenute all’interno di essi “con annotazione puntuale delle successive sentenze di assoluzione nel titolo e all’inizio del testo” di ciascuno di essi;

VISTA la nota del 4 settembre 2020 con la quale l’editore resistente ha ribadito quanto già dedotto nella precedente memoria ed ha eccepito che:

la richiesta di aggiornamento avanzata dall’interessato anche nell’ultima nota del 2 settembre 2020 “non è supportata da alcuna evidenza documentale da cui possa evincersi il contenuto esatto dell’attualizzazione della notizia che controparte vorrebbe ottenere”;

Il proprio riscontro non è mai stato connotato da pretestuosità, come invece affermato dal reclamante, tenuto conto del fatto che la richiesta di esibizione documentale, a fronte di una istanza di aggiornamento di notizie già pubblicate, è legittimamente finalizzata ad accertare la veridicità dell’evoluzione dei fatti addotta dall’interessato ed a determinare il perimetro dell’integrazione da effettuare;

la richiesta dell’interessato si presenta come generica e deve inoltre reputarsi superata in considerazione della “presenza nel giornale degli articoli in cui le medesime vicende sono raccontate in tutto il loro divenire e, specificamente, quelle giudiziarie, financo nei recentissimi esiti finali positivi”;

VISTA la nota dell’11 settembre 2020 con la quale il reclamante, insistendo nelle proprie richieste, ha rilevato che L’Unione Sarda è il maggiore organo di informazione regionale e che la notizia dell’assoluzione dell’interessato ha avuto a suo tempo ampio risalto in tutti gli organi di informazione “di tal che anche la resistente ha già da tempo perfetta conoscenza dell’esito delle vicende processuali richiamate negli articoli giornalistici segnalati”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G. U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n.  9067692);

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di cancellazione degli articoli conservati nell’archivio dell’editore avanzata in via principale, che:

il trattamento dei dati personali dell’interessato risulta essere stato effettuato, all’epoca della pubblicazione originaria delle notizie, nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica in quanto rispondente all’interesse del pubblico a conoscere le vicende riportate all’interno dei relativi articoli anche in considerazione del ruolo ricoperto dal medesimo e che, per tale motivo, non può essere ritenuto illecito; 

l’attuale trattamento effettuato attraverso la conservazione dei predetti articoli all’interno dell’archivio on-line dell’editore deve ritenersi rispondente ad una legittima finalità di archiviazione di interesse storico-documentaristico che, pur differente dall’originaria finalità di cronaca giornalistica, risulta compatibile con essa, come espressamente previsto dall’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento, il quale, infatti, contempla specifici limiti alla esercitabilità del diritto di cancellazione con riguardo a tali ipotesi (art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento);

la fattispecie in esame differisce da quella affrontata dalle Sezioni Unite della Cassazione civile nell’ambito della sentenza 19681/2019, richiamata dalle parti ciascuna a sostegno delle rispettive posizioni, tenuto conto del fatto che quest’ultima, pur ripercorrendo in termini generali l’evoluzione del diritto all’oblio, si è soffermata principalmente sul rapporto tra di esso ed il diritto alla rievocazione storica di fatti del passato compiuta da un editore tramite la ripubblicazione di notizie vere già in precedenza legittimamente diffuse senza che fossero sorte contestazioni in ordine al contenuto degli articoli;

l’archivio on-line di un giornale, così come l’equivalente cartaceo, presenta in sé un importante funzione ai fini della ricostruzione storica degli eventi che si sono verificati nel tempo, specie laddove si tratti di vicende riguardanti persone che hanno svolto e/o svolgono un determinato ruolo nella vita collettiva (cfr. in merito Cass. Civ. Sez. III n. 5525 del 5 aprile 2012 e Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover considerare infondata la richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli indicati nell’atto di reclamo;

RILEVATO, con riguardo alla richiesta di deindicizzazione di questi ultimi dai motori di ricerca esterni al sito web del titolare del trattamento, che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di reclamo sono attinenti ad alcune inchieste avviate nei confronti dell’interessato intorno agli anni 2009-2011 e che una di esse ha portato, in particolare, alla condanna in primo grado del reclamante a tre anni di reclusione avvenuta nel 2016;

le predette vicende si sono concluse con l’accertamento dell’estraneità del medesimo ai fatti addebitati e con la pronuncia della sua assoluzione, profilo quest’ultimo al quale l’editore ha dato evidenza attraverso alcuni articoli redatti successivamente e dedicati all’evoluzione giudiziaria favorevole all’interessato, pur non avendo disposto l’aggiornamento dei singoli articoli pubblicati in precedenza e contenenti la descrizione delle vicende;

in considerazione dell’intervenuta assoluzione dell’interessato con riguardo ai fatti contestati, i contenuti attualmente reperibili in rete, benché abbiano costituito espressione di un legittimo esercizio del diritto di cronaca all’epoca della loro originaria pubblicazione, appaiono attualmente rispondenti ad una finalità di tipo diverso essenzialmente legata alla “conservazione del dato in ragione della rilevanza storico-sociale delle notizie di stampa” (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 7559 del 27 marzo 2020), anche in virtù del ruolo ricoperto dall’interessato con riguardo alle attività svolte sia in ambito politico che economico;

il soddisfacimento di tale finalità appare tuttavia realizzabile attraverso la conservazione degli articoli all’interno dell’archivio on-line dell’editore senza che ciò richieda la perdurante diffusione di tali informazioni tramite i motori di ricerca generalisti, trattamento quest’ultimo idoneo a determinare la perdurante circolazione in rete di informazioni riguardanti fatti risalenti a diversi anni prima ed il cui accadimento è stato peraltro smentito in sede giudiziaria, causando con ciò un pregiudizio ai diritti dell’interessato;

la protezione normativa dell’archivio storico giornalistico ha formato oggetto di disciplina anche nell’ambito del Regolamento europeo che, pur ponendo a salvaguardia della sua integrità alcune limitazioni con riguardo ai diritti esercitabili dagli interessati relativamente ai dati personali che li riguardino contenuti al suo interno, ha comunque previsto l’adozione di garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli stessi mediante la predisposizione di misure tecniche ed organizzative che possano assicurare il rispetto del principio della minimizzazione dei dati (cfr. art. 89, par. 1, del Regolamento);

al fine di salvaguardare l’ulteriore e distinto diritto dell’interessato alla propria identità personale – il quale implica la necessità che sia garantita una corretta rappresentazione del medesimo sulla base della sua situazione attuale – è inoltre necessario che sia garantito l’aggiornamento di ogni singolo articolo conservato all’interno dell’archivio attraverso un’integrazione idonea a dare conto dell’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli per l’interessato non potendosi ritenere sufficiente a raggiungere tale scopo l’avvenuta pubblicazione di alcuni articoli specificamente dedicati alla rappresentazione del seguito giudiziario delle relative vicende;

RITENUTO pertanto, quale misura a tutela dei diritti dell’interessato, di dover ordinare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, a L’Unione Sarda S.p.A., in qualità di gestore del sito web www.unionesarda.it, di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo – quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag – nonché di disporre l’aggiornamento di essi con modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel corpo degli articoli (ad esempio tramite l’inserimento di una nota in calce o a margine di essi), l’esistenza di sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti de L’Unione Sarda S.p.A. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di cancellazione del contenuto degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento;

b) ordina, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, a L’Unione Sarda S.p.A., in qualità di gestore del sito www.unionesarda.it, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento di adottare misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione degli articoli indicati nell’atto introduttivo del procedimento tramite motori di ricerca esterni al sito medesimo – quali, ad esempio, la compilazione del file robots.txt e l’utilizzo del Robots Meta Tag – nonché di disporre l’aggiornamento di essi con modalità idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel corpo degli articoli (ad esempio tramite l’inserimento di una nota in calce o a margine di essi), l’esistenza degli sviluppi giudiziari favorevoli all’interessato;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti de L’Unione Sarda S.r.l. in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita L’Unione Sarda S.p.A. a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei