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Provvedimento del 25 marzo 2021 [9584572]

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[doc. web n. 9584572]

Provvedimento del 25 marzo 2021

Registro dei provvedimenti
n. 114 del 25 marzo 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale ha preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

Con reclamo del 27 settembre 2019, avanzato a questa Autorità ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il signor XX ha lamentato la ricezione di ripetuti e insistenti contatti telefonici e via e-mail, protratti dal 2017 al 2019, da parte di un agente della Punto Immobiliare Boccea Val Cannuta s.a.s. (di seguito Punto Immobiliare), in merito all’offerta in vendita di un immobile di proprietà del signor XX. Questi, in particolare, ha rappresentato che il proprio indirizzo e-mail e il numero di cellulare erano stati forniti nel 2017 agli agenti immobiliari che si erano offerti di valutare il suo immobile. Tuttavia, avendo conferito mandato esclusivo ad una diversa agenzia, il reclamante aveva informato l’agente della Punto Immobiliare chiedendogli di interrompere i contatti; quest’ultimo, invece, avrebbe continuato periodicamente a chiamare il reclamante sulla sua utenza cellulare e avrebbe infine tentato di acquisire informazioni sull’immobile utilizzando anche, senza alcuna autorizzazione, l’utenza telefonica intestata al padre, ignaro della vendita e in gravi condizioni di salute.

Prima di rivolgersi al Garante il signor XX ha detto di aver più volte richiesto all’agente di cessare i contatti indesiderati e, dopo aver appreso dell’esistenza di chiamate effettuate anche presso il genitore (a suo dire, 3 o 4 chiamate tra settembre e ottobre 2018 e da ultimo il 13 settembre 2019), ha scritto una e-mail all’agente, lo stesso 13 settembre 2019, chiedendo di essere richiamato. Pur essendo stato contattato dall’agente il giorno successivo, il signor XX ha dichiarato di non aver ricevuto alcun tipo di chiarimento in merito all’origine del dato del genitore e alle motivazioni per cui lo stesso era stato utilizzato; quindi si è rivolto direttamente al franchisor XX. Quest’ultimo, con mail del 17 settembre 2019, ha confermato di non avere nei propri sistemi alcun dato del reclamante o di suoi familiari. Tale dichiarazione è stata replicata anche innanzi al Garante in riscontro alla richiesta di informazioni dell’11 novembre 2019 cui la XX ha aggiunto che la condotta era stata posta in essere in autonomia dall’affiliata Punto Immobiliare.

La medesima richiesta di informazioni non è stata invece riscontrata dalla Punto Immobiliare, pur essendo stata correttamente ricevuta. Pertanto, l’Ufficio ha reiterato l’invio ai sensi dell’art. 157 del Codice in data 24 dicembre 2019.

La laconica risposta, pervenuta il successivo 21 gennaio, non ha fornito chiarimenti in merito ai ripetuti contatti effettuati nei confronti del reclamante limitandosi a dichiarare, in maniera peraltro incomprensibile, che “quanto alle telefonate intercorse, […], il rapporto tra il signor [nome dell’agente] e la nostra società (nella persona del signor [nome dell’agente]) era assolutamente amichevole e non certo imposta”.

Inoltre, con riguardo all’origine del dato relativo all’utenza telefonica del padre del signor XX, la Società ha dichiarato di averlo rinvenuto nella piattaforma telematica del franchisor, dove sarebbe stato presente con il solo cognome, aggiungendo che tale nominativo poteva non essere più presente per via di refresh periodici. A tal proposito, ha aggiunto di aver comunque effettuato una sola chiamata al padre del reclamante e di averla immediatamente interrotta non appena appreso dell’errato destinatario.

Con nota del 20 febbraio 2020, il reclamante ha replicato alle dichiarazioni della Società, osservando che le telefonate effettuate all’utenza del padre sono state numerose, e non solo una come dichiarato, e che la presenza dei dati del genitore nel database del franchisor risultava alquanto inverosimile, essendo questi gravemente malato da oltre dieci anni e residente in RSA; peraltro, una tale giustificazione non era stata fornita quando il reclamante, il giorno dopo aver appreso di tali contatti, aveva chiamato l’agente per avere spiegazioni. Infine, ha ribadito che, dopo aver conferito l’incarico ad altra agenzia, l’addetto di Punto Immobiliare avrebbe effettuato telefonate “innumerevoli, insistenti e disturbanti”, anche durante l’orario lavorativo, alle quali si sarebbero aggiunti i contatti telefonici all’utenza del padre dopo che era stato opposto un diniego.

Con nota del 30 ottobre 2020 è stato notificato alla Società l’avvio del procedimento per l’adozione delle misure correttive, come previsto dall’art. 166, comma 5 del Codice contestando la violazione degli artt. 5 par.1 lett. a) e b), 6, 17 e 21 del Regolamento.

Con la memoria difensiva del 30 novembre 2020 la Società, pur riconoscendo un’incauta condotta posta in essere da un “giovane collaboratore”, ha ritenuto di dover ridimensionare la gravità di quanto avvenuto, tenuto conto che le affermazioni del reclamante non erano state comprovate per via documentale. A detta della Punto Immobiliare, infatti, i contatti effettuati nei confronti del signor XX si erano limitati a scambi cordiali e questi non aveva mai espresso una formale opposizione nei confronti del chiamante. L’unica richiesta in tal senso sarebbe dunque pervenuta con l’e-mail del 13 settembre 2019. Con riguardo al contatto telefonico fatto sull’utenza del padre del reclamante, la Società ha ribadito che si era trattato di un evento isolato ascrivibile ad “…un mero errore compiuto dal signor [nome dell’agente], che appreso di aver telefonato al genitore anziano e non invece ad un altro numero di cellulare sempre riferibile al signor XX, si limitava unicamente (ma certo, dobbiamo ammetterlo, con una qualche “leggerezza”), a dare magari qualche indicazione sull’oggetto della telefonata stessa a persona diversa dal titolare”.

Sulla base di tali premesse, la Società ritiene che non ricorrano i presupposti per la violazione del diritto alla cancellazione e del diritto di opposizione, contestati invece dall’Ufficio con la menzionata comunicazione del 30 ottobre 2020.

2. VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO

Con riferimento ai profili fattuali sopra evidenziati, anche in base alle affermazioni della Società di cui il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 168 Codice, si formulano le seguenti valutazioni in relazione ai profili riguardanti la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

La condotta oggetto di reclamo ha dato origine, da una parte, alla ricezione di contatti indesiderati e, dall’altra, alla comunicazione di informazioni ad un terzo, destinatario anch’esso di uno o più contatti indesiderati. Le diverse dichiarazioni rese dalle parti non sono comunque tali da escludere nessuno di tali effetti pur dovendosi accogliere l’eccezione presentata dalla Società in merito alla insufficiente documentazione delle dichiarazioni del reclamante e, in tali termini, valutare la gravità della condotta e le conseguenti misure correttive.

Con riguardo alla ricezione di numerosi contatti da parte dell’agente immobiliare al reclamante, di cui la parte resistente non ha contestato l’esistenza ma soltanto la mancanza di opposizione, si osserva che, il fatto che il reclamante abbia reagito all’asserito disturbo in maniera “cordiale” (come definita dalla Società) e si sia limitato a “tollerare” le chiamate replicando che l’immobile non era più disponibile (come descritto nel reclamo stesso), non rende meno manifesta l’opposizione al trattamento o anche solo l’assenza di un presupposto valido per il trattamento, tenuto anche conto del lungo periodo di tempo in cui la condotta si è protratta (dal 2017 al 2019) e considerato che, stante il conferimento di un mandato esclusivo ad un’altra agenzia (che avrebbe impedito al reclamante di prendere accordi con la Punto Immobiliare), la prospettazione fatta dal reclamante può essere considerata verosimile, pur in assenza di un diniego documentato. Di conseguenza, il trattamento posto in essere mediante ripetuti e insistenti contatti, pervenuti in diverse fasce orarie, configura un’indebita invadenza della vita privata e familiare tanto più considerato il coinvolgimento di un soggetto, il padre, estraneo al rapporto in essere fra le parti, in gravi condizioni di salute e ignaro dell’intenzione del figlio di vendere l’immobile.

Con riguardo alle informazioni rese al padre del reclamante, indipendentemente dal fatto che si sia trattato di uno o più contatti, il trattamento è stato posto in essere senza alcuna idonea base giuridica e risulta pertanto illecito; le giustificazioni della Società in merito al reperimento del dato nel database del franchisor risultano del tutto irrilevanti, oltre che non comprovate e disattese dalla stessa XX, dal momento che il reclamante aveva fornito il proprio recapito telefonico (e non altri) per autorizzare eventuali contatti. Inoltre, qualora si accogliesse come veritiera l’affermazione in merito all’utilizzo del numero telefonico reperito in base al solo cognome, la condotta sarebbe da considerarsi ancor più grave in quanto volutamente posta in essere nonostante il rischio di disvelare informazioni riservate ad un terzo: la ricerca con il solo cognome, infatti, non può di certo considerarsi sufficiente ad escludere l’eventualità di contattare un estraneo.

Pertanto, si ritiene che la condotta descritta possa integrare le violazioni degli artt. 17 e 21 del Regolamento, con riguardo all’effettuazione di reiterati contatti indesiderati, e degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b) e 6 del Regolamento, con riguardo all’utilizzo dell’utenza telefonica del padre del reclamante.

Si deve, tuttavia, avere riguardo al fatto che:

- i lamentati contatti sono stati effettuati per la maggior parte in un periodo antecedente alla piena efficacia del Regolamento o in sede di prima applicazione dello stesso;

- la Società, con memoria del 30 novembre 2020, ha assicurato di aver introdotto misure organizzative volte a garantire un maggiore controllo delle attività di trattamento, compresa la formazione degli incaricati:

- non risultano, allo stato, ulteriori procedimenti avviati a carico della Società;

- quest’ultima ha natura di microimpresa e la sua attività risente dell’attuale situazione economica del settore, fortemente condizionata dall’emergenza connessa alla pandemia in atto.

Per tali ragioni, si ritiene di poter soprassedere dall’applicazione di una sanzione di carattere pecuniario e di poter rivolgere, quale misura proporzionata e dissuasiva, un ammonimento alla Punto Immobiliare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, in merito alle violazioni derivanti dalla condotta posta in essere.

Inoltre, avendo la Società dichiarato di aver cancellato il numero telefonico del padre del reclamante e in assenza di chiarimenti in merito ai dati di contatto del reclamante stesso, si ritiene necessario ordinare alla Punto Immobiliare, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g), di cancellare i dati di contatto del signor XX dagli archivi dalla stessa utilizzati per finalità commerciali.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, dichiara illecito il trattamento descritto nei termini di cui in motivazione da parte di Punto Immobiliare Boccea Val Cannuta s.a.s., con sede in Roma, largo Gregorio XIII, n. 7/8 C.F e P.IVA 10704971000 e, conseguentemente:

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, ammonisce detta Società affinché conformi i propri trattamenti di dati personali a quanto previsto dal Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. g) ordina di cancellare i dati di contatto del reclamante dagli archivi utilizzati dalla Società per finalità commerciali;

c) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita altresì il titolare del trattamento, a comunicare entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 25 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei