g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 aprile 2021 [9685833]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9685833]

Provvedimento del 29 aprile 2021

Registro dei provvedimenti
n. 179 del 29 aprile 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 12 ottobre 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a La 7 S.p.A., in qualità di editore del programma “Non è l’arena”, di rimuovere il contenuto di alcuni video pubblicati nel relativo sito web lamentando l’avvenuto trattamento illecito di dati che lo riguardano;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, eccepito l’avvenuta diffusione, in assenza del proprio consenso, di dati ed immagini che lo riguardano inerenti l’insistente tentativo posto in essere dall’inviato del programma di ottenere il rilascio di un’intervista in merito all’opportunità della propria partecipazione, in qualità di musicista e tenuto conto del proprio ruolo di XX, ad una celebrazione privata, circostanza in ordine alla quale è stata attivata a proprio carico un’inchiesta di tipo amministrativo-disciplinare da parte dell’ente di appartenenza;

VISTA la nota del 22 ottobre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 9 novembre 2020 con la quale la società resistente ha rappresentato che:

“nel corso di alcune puntate della trasmissione “Non è L’Arena” (…) si è voluto approfondire, in maniera legittimamente critica, la notizia relativa alla partecipazione, in qualità di musicisti, di alcuni XX alla cerimonia nuziale dei signori (…) notizia già diffusa e trattata da altri organi di stampa” tenuto anche conto dei precedenti legami della sposa con un XX;

nell’ambito della trasmissione, e contrariamente a quanto affermato dal reclamante, non è mai stato attuato un trattamento di dati personali del medesimo contrario alle norme vigenti in materia;

nel primo dei servizi andati in onda – https://www.la7.it/... - il giornalista “ha tentato invano di intervistare il sig. XX senza aver diffuso alcuna immagine dello stesso”, mentre nel secondo (https://www.la7.it/...) il medesimo giornalista si è recato in un luogo in cui il reclamante “aveva preso parte ad un’esibizione musicale, cercando nuovamente di intervistarlo”, comunque senza mai nominarlo o renderlo riconoscibile in alcun modo all’interno del filmato;

nel terzo ed ultimo servizio (https://www.la7.it/...) “è lo stesso XX, ancora una volta oscurato nel volto, a rilasciare spontaneamente le proprie dichiarazioni al giornalista esprimendo le proprie opinioni in merito alla decisione assunta nei confronti suoi e degli altri XX che avevano preso parte alla cerimonia dai competenti organi della XX”;

già anteriormente alla proposizione del reclamo l’editore, interpellato dall’interessato, aveva opposto un rifiuto alla rimozione motivato dalla ritenuta infondatezza delle richieste tenuto conto del fatto che, quando il trattamento di dati personali avviene per finalità di cronaca giornalistica e viene effettuato nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, non è richiesto il consenso dell’interessato ai fini della diffusione;

nel caso di specie, il trattamento è avvenuto nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca – in quanto le notizie oggetto dei servizi rivestono un sicuro interesse pubblico e sono state rese nel rispetto degli ulteriori parametri della corrispondenza a verità dei fatti narrati, nonché della forma civile dell’esposizione non essendo presente alcun commento lesivo della dignità dell’interessato – e del principio di essenzialità dell’informazione in virtù del fatto che si è cercato di intervistare uno dei protagonisti della vicenda di cronaca al fine di ricevere commenti in merito all’accaduto, con particolare riferimento alla conoscenza da parte sua e degli altri XX delle persone degli sposi e/o dell’opportunità di partecipare all’evento; 

l’art. 17, par. 3, esclude inoltre l’applicabilità del diritto di cancellazione nel caso di un trattamento necessario nell’ambito dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione la cui sussistenza, nella circostanza in esame, è da ritenersi innegabile tenuto conto del fatto che si tratta di notizie recenti e che “i provvedimenti emessi dai competenti uffici della XX nei confronti degli XX coinvolti nel fatto di cronaca sono stati assunti (…) nel gennaio 2020” e ciò “tanto più in pendenza di un ricorso al TAR contro tale decisione la cui presentazione è stata annunciata dallo stesso XX”;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle Regole deontologiche);

RILEVATO che:

i servizi diffusi nell’ambito della trasmissione di cui è titolare la società resistente riguardano un fatto di cronaca recente, ripreso da diverse testate giornalistiche e riguardante l’opportunità della partecipazione dell’interessato e di altri XX, in qualità di musicisti, alla celebrazione nuziale di persone associabili a contesti di XX;

le informazioni in tal modo rese risultano di interesse pubblico in ragione del ruolo ricoperto dal reclamante e dagli altri soggetti coinvolti, nonché dei conseguenti provvedimenti recentemente adottati nei loro confronti dalle competenti strutture dell’ente di appartenenza;

non risultano diffusi nell’ambito dei predetti servizi dati eccedenti riferiti all’interessato, avendo peraltro l’editore provveduto ad adottare, a tutela del medesimo, misure dirette ad oscurarne il volto;

queste ultime sono state utilizzate anche nell’ultimo dei servizi trasmessi nell’ambito del quale il reclamante ha consapevolmente conversato con il giornalista che lo ha intervistato, esprimendo alcune considerazioni in ordine alla vicenda che lo ha coinvolto ed acquisendo a sua volta, tramite la specifica funzionalità del proprio apparecchio di telefonia mobile, un filmato dell’incontro;

RITENUTO, dunque, per quanto sopra esposto, che il trattamento dei dati personali dell’interessato, anche in considerazione degli specifici accorgimenti tecnici osservati dall’editore, non possa ritenersi in contrasto con la normativa di riferimento per i trattamenti effettuati in ambito giornalistico, con particolare riguardo al principio di essenzialità dell’informazione, e di dover conseguentemente considerare infondata la richiesta di rimozione del contenuto dei servizi televisivi, come sopra individuati, realizzati dall’editore;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 aprile 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei