g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 maggio 2021 [9697849]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9697849]

Provvedimento del 27 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 221 del 27 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 15 giugno 2020 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC, in qualità di gestore del motore di ricerca Google, a Italiaonline S.p.A., in qualità di gestore dei motori di ricerca  Libero e Virgilio, a Microsoft Corporation, in qualità di gestore del motore di ricerca Bing ed a Verizon Media, in qualità di gestore del motore di ricerca Yahoo!, la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli relativi ad una vicenda risalente nel tempo nella quale il medesimo è stato coinvolto;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete dei contenuti contestati rappresentando che questi ultimi conterrebbero una ricostruzione parziale dei fatti senza tenere conto della propria versione, né di quanto riportato dalle carte processuali e che, essendo ormai residente in una località diversa da quella nella quale si è verificata la vicenda, non vi sarebbe alcun interesse pubblico attuale alla conoscibilità della stessa;

VISTE le note del 2 novembre 2020 e del 8 febbraio 2021 con le quali l’Autorità ha chiesto a Google LLC e ad Italiaonline S.p.A. di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTE le note del 2 novembre 2020 con le quali l’Autorità ha inviato una richiesta di informazioni a Microsoft Corporation e a Verizon Media, al fine di attivare un contatto preliminare con le due società diretto alla raccolta di elementi utili alla gestione della procedura di cooperazione di cui agli artt. 56 ss. del Regolamento, ricorrendo nel caso in esame un trattamento transfrontaliero di dati ed avendo le medesime individuato in Irlanda il proprio stabilimento principale per l’Unione europea;

VISTA la nota del 20 novembre 2020 con la quale Microsoft Corporation, rappresentata dagli avv.ti XX e XX, ha comunicato:

che gli URL indicati nell’atto di reclamo con i nn. 12, 13 e 18 “erano già stati bloccati all’esito della richiesta formulata dal reclamante prima del procedimento, trattandosi di contenuti privi di fonte affidabile”;

che l’URL indicato con il n. 1 nel medesimo atto – la cui richiesta di rimozione era stata rigettata anteriormente alla proposizione del reclamo – “è stato (…) bloccato in quanto rinvia ad una pagina non disponibile” e non si ravvisa pertanto, rispetto ad esso, alcun interesse a mantenerne la reperibilità in rete;

con riguardo ai restanti URL, di non ritenere sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio trattandosi di notizie di pubblicazione recente riportate da organi di stampa, o di cui questi ultimi costituiscono comunque la fonte, riferite allo svolgimento di un procedimento penale all’esito del quale risulta essere stata confermata, nel settembre del 2018, la condanna del reclamante a quattro anni di reclusione per fatti gravi, precisando altresì di non poter entrare nel merito della ricostruzione dei fatti operata nell’ambito del procedimento penale, come invocato dall’interessato che non ha peraltro neppure indicato eventuali sviluppi successivi alla sopra indicata decisione;

VISTA la nota del 10 novembre 2020 con la quale Verizon Media ha ritenuto di non fornire elementi in ordine alla richiesta avanzata dall’Autorità italiana, invocando la competenza dell’Autorità irlandese di protezione dati, in qualità di Autorità capofila;

VISTA la nota del 23 novembre 2020 con la quale Google LLC ha comunicato:

con riguardo agli URL https://www.repubblica.it/... e https://..., di non aver individuato il nome del reclamante all’interno delle pagine ad essi collegate e di aver pertanto adottato misure manuali finalizzate ad impedirne il posizionamento tra i risultati associati a ricerche condotte con il nominativo del medesimo;

di non ritenere sussistenti, con riferimento ai restanti URL, i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, tenuto conto del fatto che gli articoli ad essi collegati riportano informazioni recenti riguardanti un procedimento penale per reati gravi al termine del quale l’interessato è stato condannato in sede di appello a quattro anni di reclusione;

che si tratta quindi di informazioni in ordine alle quali si reputa tuttora sussistente l’interesse pubblico anche in considerazione del loro indubbio contenuto giornalistico; 

VISTA la nota del 30 novembre 2020 con la quale l’interessato, fornendo le proprie osservazioni con riferimento al riscontro trasmesso da Google, ha reiterato le proprie richieste - richiamando anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di diritto all’oblio (Corte di Cassazione SS.UU. sentenza del 22 luglio 2019 n. 19681) - eccependo l’insussistenza di un interesse pubblico attuale a conoscere vicende nelle quali è stato coinvolto diversi anni prima tenuto conto del fatto che non riveste alcun ruolo pubblico e che attualmente risiede in un luogo diverso da quello in cui si trovava all’epoca dei fatti e rappresentando altresì che il contenuto degli articoli citati nell’atto introduttivo appare principalmente incentrato intorno alla figura di un sacerdote, coinvolto nello stesso procedimento, il cui ruolo è stato certamente rilevante, ma con il quale non aveva alcun tipo di rapporto diretto o indiretto;

VISTA la nota del 8 febbraio 2021 con la quale Italiaonline S.p.A., gestore dei motori di ricerca Libero e Virgilio, ha dichiarato che attraverso i propri portali “si limita a rendere accessibile, senza poter eseguire alcun tipo di intervento e nel rispetto del contratto sottoscritto (…), la lista dei risultati di ricerca forniti ed elaborati da Google”, precisando di non poter  intervenire sull’esito di tali risultati, né sui criteri di visualizzazione degli stessi e di provvedere ad indirizzare gli utenti, in caso di richiesta di cancellazione, ad avanzare quest’ultima nei confronti della predetta società tenuto conto del fatto che “l’eventuale rimozione di risultati di ricerca dall’indice dei Google verrà recepita automaticamente anche sui portali” di Italiaonline;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che Microsoft Corporation ha parzialmente aderito alle richieste dell’interessato nel corso del procedimento nei termini indicati nella nota di riscontro e ritenuto pertanto che rispetto alla richiesta di rimozione degli URL ivi riportati – nello specifico quelli indicati nell’atto di reclamo con i nn. 1, 12, 13 e 18 – non vi siano i presupposti per ulteriori seguiti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO che con riguardo al reclamo proposto nei confronti di Verizon Media, in qualità di gestore di Yahoo, e con riferimento ai contenuti in ordine ai quali Microsoft Corporation, in qualità di gestore di Bing, ha opposto un diniego alla rimozione è stata attivata la procedura di cooperazione di cui agli artt. 56 ss. del Regolamento con richiesta all’Autorità irlandese di poter trattare localmente il caso tenuto conto della specificità di esso anche con riguardo alle caratteristiche degli ulteriori titolari del trattamento coinvolti (Google ed Italiaonline);

CONSIDERATO che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

PRESO ATTO  che Google ha dichiarato nel corso del procedimento di aver provveduto ad adottare, con riguardo agli URL  https://www.repubblica.it/... e https://..., misure manuali atte ad impedire il posizionamento delle relative pagine tra i risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato non avendo individuato quest’ultimo all’interno di esse e ritenuto pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPD) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

la vicenda giudiziaria descritta negli articoli reperibili tramite gli URL dei quali è chiesta la rimozione riguarda un procedimento penale per reati gravi risalente ad epoca recente e conclusosi con la condanna in grado di appello dell’interessato a quattro anni di reclusione;

le generiche doglianze espresse dal medesimo in ordine ad una asserita non corretta rappresentazione dei fatti riportati all’interno degli articoli reperibili tramite gli URL oggetto di reclamo non risultano confortate da alcuna documentazione da lui prodotta a fronte, peraltro, di un procedimento giudiziario in esito al quale è stata pronunciata una condanna nei suoi confronti e tenuto inoltre conto del fatto che l’Autorità non può, ai fini della propria decisione, entrare nel merito di ciò che è stato giudizialmente accertato;

la particolare gravità dei fatti contestati ed il breve lasso di tempo decorso dalla sua definizione inducono a ritenere tuttora sussistente l’interesse pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni;

le richieste di rimozione di risultati reperibili tramite motori di ricerca sono valutate tenendo conto dei criteri indicati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 13 maggio 2014, nonché di quelli indicati nelle sopra citate Linee guida, mentre la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dall’interessato, sebbene ripercorra in termini generali l’evoluzione del diritto all’oblio, ha preso spunto da presupposti di fatto e giuridici differenti da quelli rilevanti nel caso in esame che risultavano connessi al rapporto tra diritto all’oblio e diritto alla rievocazione storica di fatti del passato da parte di un editore effettuata attraverso la ripubblicazione di notizie già diffuse in precedenza ed in assenza di contestazioni;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato nei confronti di Google con riguardo ai predetti URL;

RITENUTO che analoga valutazione sia da estendere, con esclusivo riguardo al merito del reclamo, anche alle richieste avanzate nei confronti di Italiaonline S.p.A. relativamente ai risultati di ricerca reperibili tramite i motori di ricerca Libero e Virgilio che, secondo quanto dichiarato dalla società, costituirebbero un effetto diretto di quelli visibili tramite il motore di ricerca gestito da Google;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine alle misure manuali adottate con riguardo agli URL https://www.repubblica.it/... e https://..., nonché di quanto dichiarato da Microsoft Corporation in ordine all’avvenuta rimozione degli URL identificati con i nn. 1, 12, 13 e 18 nell’atto introduttivo del procedimento e ritiene pertanto che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alle richieste di rimozione avanzate nei confronti di Google LLC e di Italiaonline S.p.A..

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Matteo