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Provvedimento del 27 maggio 2021 [9709141]

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[doc. web n. 9709141]

Provvedimento del 27 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n. 245 del 27 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO l’atto di accertamento redatto dalla Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Desenzano del Garda, con cui è stata rilevata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso il locale a insegna “Bar Serenissima”, non conforme alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. L’accertamento della Legione carabinieri Lombardia e l’avvio del procedimento.

1.1. Con nota trasmessa in data 18 maggio 2019, la Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Desenzano del Garda, trasmetteva a questa Autorità il verbale di un accertamento compiuto in medesima data, presso il locale a insegna “Bar Serenissima”, sito in Desenzano del Garda (BS), via Mantova n. 29/B. Nel corso dell’accertamento, il predetto Comando verificava la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da 9 telecamere posizionate in varie aree interne ed esterne del locale, attive e funzionanti, ovvero idonee a identificare gli interessati. A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo delle telecamere poste all’interno del locale, veniva accertata la presenza di cartelli recanti un’informativa inidonea, perché priva dell’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento; rispetto, invece, alle telecamere poste all’esterno del locale, si rilevava l’assenza di cartelli recanti l’informativa.

1.2. L’Ufficio, pertanto, sulla base degli accertamenti eseguiti, di cui al predetto verbale, provvedeva a notificare al sig. XX, titolare dell’esercizio commerciale in argomento, l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 13 del Regolamento (prot. n. 21129 del 18.06.2019).

1.3. La parte, in data 16 luglio 2019, inviava propri scritti difensivi, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui dichiarava che:

- prima che venisse compiuto l’accertamento da parte dei Carabinieri, all’interno del locale era presente un cartello recante l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento, in cui erano espressamente indicate la titolarità e la finalità del trattamento;

- delle telecamere poste all’esterno del locale, una è orientata verso l’ingresso al bar, mentre le altre due sono rivolte verso un parcheggio privato posto sul retro del locale “al fine di riprendere eventuali accessi alla porta che dà ingresso alla cucina e che è riservata al personale” precisando che, rispetto a queste è stata rilasciata l’autorizzazione dall’Ispettorato del lavoro, in conformità all’art. 4 della legge 300/1970;

- “considerato che l’unica telecamera idonea a riprendere soggetti terzi è quella posta all’ingresso del locale, sulla vetrina della porta è posto idoneo avvertimento relativo alla videosorveglianza, contenente i requisiti minimi rilevati anche presso il Ministero del Lavoro, Ispettorato del Lavoro di Brescia (…) attesa l’uguaglianza della informativa ivi contenuta, lo scrivente ha ritenuto che l’informativa prestata – equivalente a quella presente presso il Ministero del Lavoro – fosse idonea allo scopo”.

2. L’esito dell’istruttoria.

2.1. All’esito dell’esame della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del procedimento, premesso che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice, è emerso che l’impianto di videosorveglianza, installato presso il Bar Serenissima, è attivo e funzionante, e che le informative predisposte in relazione alle telecamere poste all’interno del locale non sono conformi alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento e che sono del tutto assenti le informative rispetto alle telecamere poste all’esterno.

2.2. In particolare, si osserva che, con riferimento alle informative poste all’interno del bar e al cartello posto sulla porta di accesso allo stesso, non emerge dalla documentazione video prodotta in atti alcuna evidenza della conformità delle informative presenti rispetto alle disposizioni di legge. In particolare, il cartello posizionato sulla porta di accesso al bar, sulla base delle risultanze in atti, risulta privo dell’indicazione del titolare del trattamento, circostanza da valutarsi pregiudizievole per gli interessati. A tal proposito, si osserva come sia priva di rilievo l’argomentazione addotta dalla parte, secondo cui tale informativa era uguale a quella presente presso gli uffici della Direzione provinciale di Brescia, posto che incombe sul titolare del trattamento l’onere di verificare il corretto adempimento degli obblighi di legge. Infine, si osserva che, diversamente da quanto ritenuto, anche le telecamere esterne rivolte verso un parcheggio riservato, in quanto finalizzate a riprendere accessi da parte di terzi alla cucina, sono da ritenersi idonee ad effettuare un trattamento di dati personali e, in quanto tali, devono essere adeguatamente segnalate per mezzo delle informative.

2.3. Nel caso di specie, risulta evidente come, la parte abbia effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, con informative inidonee. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

Tuttavia, occorre considerare che la parte ha collaborato con l’Autorità nel corso del procedimento, che la condotta sia di natura colposa, che non sono pervenuti reclami o segnalazioni in merito e che non risultano precedenti violazioni a carico della parte medesima; tali circostanze inducono a qualificare il caso come “violazione minore”, ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento.

Si ritiene, pertanto, che sia sufficiente ammonire il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, per la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento alle informazioni da fornire all’interessato ai sensi dell’art. 13 del Regolamento medesimo.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dichiara, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a) del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dal sig. XX, titolare del locale a insegna “Bar Serenissima”, con sede in Desenzano del Garda (BS), via Mantova n. 29/B (P.I. 04000630980), nei termini di cui in motivazione, per la violazione dell’art. 13 del Regolamento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento ammonisce il sig. XX, titolare del locale a insegna “Bar Serenissima”, per la violazione effettuata mediante l’impianto di videosorveglianza in relazione all’art. 13 del Regolamento;

c) ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei