g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 settembre 2021 [9713833]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9713833]

Provvedimento del 29 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 357 del 29 settembre2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 4 febbraio 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto alcuni anni fa ritenendo non sussistente l’interesse del pubblico alla relativa conoscibilità in considerazione dell’assenza di seguiti nei propri confronti, come sarebbe desumibile dal contenuto del certificato penale prodotto unitamente all’atto introduttivo del procedimento;

VISTA la nota del 5 febbraio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 25 febbraio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

che l’URL https://... non risulta visualizzato tra i risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessato e di non poter pertanto adottare alcuna misura rispetto ad esso;

con riguardo agli ulteriori URL, di non poter adottare alcun provvedimento in merito trattandosi di contenuti pubblicati in epoca recente e relativi ad un procedimento penale rispetto al quale l’interessato è stato tratto in arresto ed ha patteggiato relativamente a reati gravi, nonostante il medesimo abbia affermato nell’atto introduttivo che la vicenda non avesse avuto esiti giudiziari nei propri confronti;

che sussiste pertanto l’interesse pubblico a conoscere la vicenda e che le scarne informazioni allegate dall’interessato sia in sede di interpello che di reclamo non risultano idonee a supportare una decisione diversa posto che il medesimo ha peraltro omesso di fornire notizie in ordine agli sviluppi giudiziari che lo hanno coinvolto;

che si tratta di contenuti di tipo giornalistico e che i relativi articoli sono stati pubblicati da fonti qualificate, quali quotidiani di rilevanza nazionale;

VISTA la nota del 20 luglio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto all’interessato di fornire maggiori elementi in ordine all’esito del giudizio nel quale è stato coinvolto e di produrre idonea documentazione in merito, richiesta alla quale non ha fatto seguito alcuna comunicazione da parte del medesimo;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che, con riguardo all’URL https://..., Google ha dichiarato di non potere adottare alcuna misura tenuto conto del fatto che la relativa pagina non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto, con riguardo ad essi, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL riguardano una vicenda giudiziaria riferita a reati gravi che, sulla base di quanto desumibile dagli articoli reperibili per il tramite di essi, sembrerebbe essere stata definita nei confronti dell’interessato con l’applicazione della pena su richiesta delle parti;

il reclamante ha tuttavia asserito nell’atto di reclamo che il procedimento si sarebbe concluso nei propri riguardi senza alcun esito giudiziario, producendo in allegato al reclamo alcune certificazioni penali risalenti al 2018;

l’Autorità ha pertanto formulato una richiesta specifica al medesimo volta ad ottenere informazioni in ordine al provvedimento conclusivo del procedimento che lo ha riguardato, senza tuttavia ottenere alcun riscontro nel termine indicato;

in considerazione delle evidenze emerse sulla base del contenuto degli articoli contestati ed in assenza dell’allegazione da parte dell’interessato di circostanze suscettibili di determinare una diversa valutazione delle istanze contenute nell’atto di reclamo deve ritenersi, alla luce della particolare gravità dei reati contestati e del lasso temporale decorso dalla pubblicazione della maggior parte degli articoli indicati, che sussista tuttora l’interesse del pubblico alla conoscibilità della vicenda;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che la pagina collegata all’URL  https://... non risulta visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante e ritenuto pertanto, con riguardo ad esso, che non vi siano i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei