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Provvedimento del 29 settembre 2021 [9713884]

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[doc. web n. 9713884]

Provvedimento del 29 settembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 362 del 29 settembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 27 febbraio 2020 con il quale XX, rappresentata e difesa dall’avvocata Elena Pranio, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL (nel numero di 8 riportati nel reclamo) contenenti il riferimento ad una vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta nel 2013 e «per la quale la predetta ha terminato di scontare la pena in data 18.07.2017...reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale»;

CONSIDERATO che l'interessata, invocando il diritto all’oblio − «quale espressione del legittimo interesse di ciascuno a non rimanere indeterminatamente esposto ad una rappresentazione non più attuale delle propria persona, derivante dalla reiterata pubblicazione di una notizia (ovvero il permanere della sua indicizzazione sui motori di ricerca), con pregiudizio della propria reputazione e riservatezza» − ha rappresentato di aver richiesto preventivamente la rimozione dei predetti URL a Google, in data 12 febbraio 2020, e quest’ultimo ha negato la rimozione ritenendo le informazioni relative all’interessata «ancora pertinenti per le finalità dell’elaborazione dei dati» e giustificate dall’interesse pubblico;

VISTA la nota del 12 ottobre 2020 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 26 novembre 2020 con la quale Google LLC ha comunicato di non poter aderire alla richiesta di rimozione in quanto:

gli URL rimandano ad articoli (o alle relative immagini) pubblicati da quotidiani locali e riguardanti un procedimento penale all’esito del quale la reclamante è stata ritenuta colpevole di gravi fattispecie di reato (rapina consumata e rapina aggravata tentata) e condannata a 3 anni e 6 mesi di reclusione, nonché al ricovero in una Casa di cura e custodia per ulteriori 6 mesi a pena detentiva espiata;

dalla documentazione fornita dalla reclamante risulta che la pena detentiva è stata espiata in data 18 luglio 2017, mentre non viene fornito alcun dettaglio circa la misura di sicurezza ulteriore;

non è invocabile il diritto all’oblio rispetto a notizie recenti e di pubblico interesse quali sono quelle che attengono a fatti per i quali «la pena e/o le misure di sicurezza inflitte all’interessato siano ancora in corso o solo recentemente decorse»;

gli URL rimandano ad articoli ripresi da testate giornalistiche registrate e hanno un indubbio contenuto giornalistico; circostanza rilevante ai fini del bilanciamento tra il diritto all’oblio e la reperibilità delle notizie tramite i motori di ricerca, secondo quanto indicato nelle Linee Guida del WP29;

VISTE la nota del 16 novembre 2020 con cui il legale della reclamante, nell’interesse di quest’ultima, ha replicato alle osservazioni del titolare ribadendo la sussistenza dei presupposti per vedere riconosciuto il diritto all’oblio relativamente ad un vicenda giudiziaria risalente al 2013, per la quale la reclamante ha terminato di espiare la relativa pena nel mese di luglio 2017, a «cui faceva seguito un periodo di sei mesi di ricovero in una REMS (non già una casa di cura e di custodia come, invece, vorrebbe sostenere l’odierno resistente)»;

VISTA la successiva comunicazione del 31 maggio 2021 con la quale il medesimo legale ha fornito copia della ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Venezia (datata 25 ottobre 2019) dalla quale si evincono le misure disposte nei confronti della reclamante successivamente all’espiazione della pena (tra cui, la permanenza in una Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza), e con quale viene revocata la misura della libertà vigilata in ragione delle risultanze positive riscontate nel percorso di recupero effettuato dalla reclamante stessa;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c). e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

gli URL 1, 5, 6 e 8 (secondo la numerazione utilizzata da Google LLC nella memoria di risposta) oggetto di reclamo contengono una fotografia dell’interessata che, sia per le caratteristiche dell’inquadratura e dell’espressione (in uno stato di evidente alterazione), sia per la presenza al loro interno del logo istituzionale della Polizia di Stato, appare riconducibile alla categoria delle foto segnaletiche  - o comunque alla titolarità (o al possesso) delle forze dell’ordine - la cui diffusione può avvenire solo per il perseguimento di specifiche finalità di giustizia e polizia (art.14 del d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, cfr. anche provv. del 27 novembre 2019, doc. web n. 9236677;

tale fotografia figura quale risultato della ricerca associata al nome della reclamante, anche nella sezione “immagini” di Google (URL nn.6 e 5);

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL 1, 5, 6 e 8 (secondo la numerazione utilizzata da Google LLC nella memoria di risposta) contenenti la fotografia dell’interessata e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo del medesimo, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO invece di dover dichiarare infondato il reclamo con riferimento agli altri URL (nn. 2, 3, 4, 7) in quanto privi della fotografia della reclamante e relativi ad una vicenda processuale che ha trovato conclusione solo in tempi recenti (2019);

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato con riferimento agli URL di cui ai nn. 1, 5, 6 e 8 (secondo la numerazione utilizzata da Google LLC nella memoria di risposta) contenenti la fotografia dell’interessata e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL.

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo. senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c) del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei