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Provvedimento del 13 maggio 2021 [9721211]

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[doc. web n. 9721211]

Provvedimento del 13 maggio 2021

Registro dei provvedimenti
n.  342 del 13 maggio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Pasquale Stanzione, presidente, della prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, del dott. Agostino Ghiglia e del dott. Guido Scorza, componenti e del dott. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTE le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3, di seguito “Regole deontologiche”);

VISTA la segnalazione presentata al Garante dal sig. XX in data 11 novembre 2019 con la quale questi ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, in pari data, nel corso di alcuni servizi televisivi, dei dati identificativi del figlio e di altri militari coinvolti nell’attentato in Iraq del XX nonché di altre informazioni dettagliate, anche relative alle ferite subìte dal proprio figlio;

VISTA la successiva segnalazione del 12 novembre 2019 con cui il segnalante ha rappresentato che, successivamente all’accaduto diversi giornali avevano pubblicato «molti dettagli riservati sui militari feriti, sui rispettivi corpi di appartenenza, sulla loro residenza, sull’età, se sono sposati e hanno figli... che non danno valore aggiunto all’informazione [e] mettono in serio pericolo per la SICUREZZA gli interessati e i familiari»;

CONSIDERATO che il segnalante ha rappresentato la gravità di siffatta diffusione evidenziando anche che i militari coinvolti facevano parte delle forze speciali dell’esercito la cui appartenenza e le relative operazioni sono garantite da un regime di riservatezza.

VISTA l’e-mail del 13 novembre 2019 con la quale il segnalante ha fornito un elenco di URL relativi ad articoli e servizi giornalistici contenenti dati personali relativi al figlio, ritenuti eccedenti e non necessari tra i quali figura un articolo pubblicato sulla testata on line “fanpage.it” in data 11 novembre (https://...;

VISTA la richiesta di informazioni del 20 novembre 2019 (prot. 40133/19) inviata a diversi titolari indicati dal segnalante tra cui Ciao People S.r.l. quale editore della predetta testata;

VISTA la nota del 25 novembre 2019 con cui Ciao People S.r.l.  u.s., ha dichiarato di aver «rimosso i dati identificativi dei militari e il riferimento alle ferite subìte contenuti nell’articolo segnalato»;

VISTA l’e-mail del 25 novembre 2019 con cui altri due militari coinvolti (XX e XX) hanno dichiarato di aderire alla segnalazione del sig. XX;

VISTA la nota dell’Ufficio del 25 giugno 2020 (prot. n. 23584/20) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a Ciao People S.r.l. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, agli artt. 2 quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e agli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 24 luglio con cui Ciao People S.r.l. ha dato riscontro alla predetta nota dell’Ufficio precisando che:

- l’articolo di “fanpage.it” indicato dal segnalante, contrariamente a quanto da egli affermato genericamente nella segnalazione del 12 novembre, riporta solo il nome e cognome dei militari e non altre informazioni (“dettagli riservati sui militari feriti, sui rispettivi corpi di appartenenza, sulla loro RESIDENZA, sull'età, se sono sposati e hanno figli”);

- le disposizioni relative al segreto militare (Regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161) non annoverano tra i dati che devono rimanere riservati anche i nomi dei militari i quali anzi, quando subiscono ferite in azione, ricevono l'onorificenza della Croce d'onore (legge 10 ottobre 2005, n. 207), circostanza che viene peraltro riportata in un elenco consultabile sul sito del Quirinale;

- l’articolo costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca e la pubblicazione dei nomi è avvenuta in conformità alle disposizioni applicabili ai trattamenti di dati effettuati per tale finalità, alla più consolidata giurisprudenza (evocata in Cass. Civ. , ordinanza n. 28084/ 2018) e ai pronunciamenti del Garante in merito al rispetto del parametro di “essenzialità dell’informazione” nella pubblicazione dei dati;

- «nel momento in cui è avvenuta la pubblicazione dei nominativi dei militari coinvolti nell'attentato, la notizia in questione era già pubblica, essendo stata diffusa su centinaia di altri quotidiani, periodici e siti online» (in prima battuta da Adnkronos) i quali hanno diffuso molti più dettagli di quanto non abbia fatto “fanpage.it”; non solo, anche vari organi pubblici ed esponenti della Pubblica amministrazione avevano diffuso gli stessi dati;

- mentre la testata provvedeva alla rettifica e alla cancellazione dei dati contestati non appena ricevuta la notizia della segnalazione, era possibile riscontrare in rete la presenza di numerosi articoli riportanti i nominativi dei militari e le conseguenze di salute da essi subìte e ciò anche successivamente alla data in cui il titolare procedeva al riscontro alla nota del Garante del 25 giugno; tali circostanze consentono di escludere il carattere colposo o doloso della condotta;

- «i dati sanitari sono riferiti in via del tutto anonima, e a differenza di quanto riportato nella nota ricevuta dal Garante, dall’articolo non era in alcun modo possibile ricollegare i dati sanitari al sig. XX», tenuto conto anche dei parametri indicati nel considerando 26 del Regolamento in ordine all’“identificabilità” dell’interessato;

- nell'ambito dell’attività giornalistica è comunque possibile trattare anche dati di natura sanitaria e, nel caso di specie, la pubblicazione è stata comunque rispettosa degli artt. 6 e 10 delle Regole deontologiche, in quanto la divulgazione del dato sanitario in questione era essenziale a far comprendere la gravità dell’attacco subìto dal contingente militare italiano e non indugiava su dettagli lesivi della dignità;

- «ove l’interessato avesse esercitato puntualmente e tempestivamente i diritti» di cui agli artt. 15 -22 del Regolamento direttamente nei confronti della testata (cosa non avvenuta), «egli avrebbe potuto limitare il trattamento ed evitare qualsivoglia effetto ritenuto negativo, avendo Fanpage dimostrato piena disponibilità a venire incontro alle esigenze e richieste degli interessati»;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che i trattamenti oggetto di contestazione devono essere ricondotti nell’ambito delle finalità giornalistiche e pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

CONSIDERATO che l’art. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità sopra descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

RILEVATO che la segnalazione in esame riguarda certamente una vicenda di grande interesse generale, che ha suscitato particolare clamore e destato l’attenzione di tutti gli organi di informazione;

RILEVATO che il rispetto del citato principio di “essenzialità dell’informazione” richiede da parte degli operatori dell’informazione un’attenta valutazione, da effettuarsi caso per caso, in ordine alla necessità e/o opportunità di divulgare i dati identificativi dei protagonisti di gravi fatti di cronaca (nel caso di specie soggetti appartenenti a forze militari vittime di rappresaglie o azioni terroristiche); ciò, pur in assenza  di specifici divieti normativi al riguardo, anche quale cautela a presidio della riservatezza e sicurezza degli stessi e dei loro familiari,;

RILEVATO che l’articolo di “fanpage.it” indicato dal segnalante riportava il nome e cognome dei militari ed un riferimento alle conseguenze di salute subìte, sebbene senza una specifica associazione tra gli uni e le altre;

CONSIDERATO che la diffusione dei dati identificativi dei militari, nel quadro di un dovuto bilanciamento tra la libertà di informazione e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, può entrare in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 137, comma 3, del Codice e l’art. 6 delle Regole deontologiche, tenuto conto delle ragioni di cautela sopra evidenziate;

CONSIDERATA, d’altra parte, l’ampiezza di diffusione della notizia dell’attentato e dei dati identificativi dei militari coinvolti, riscontrabile – ancora oggi - in un numero di siti di informazione molto più ampio di quello indicato dal segnalante, il quale ha evidentemente posto all’attenzione del Garante le risultanze di una prima ricerca effettuata nell’immediatezza dei fatti che lo hanno interessato, sulle quali l’Autorità è stata comunque chiamata a pronunciarsi;

PRESO ATTO delle misure adottate da Ciao People S.r.l. volte alla rimozione del contenuto oggetto di doglianza al momento dell’avvio dell’istruttoria del presente procedimento;

RITENUTO pertanto che, nel caso di specie, possa essere sufficiente rivolgere nei confronti di Ciao People S.r.l., un avvertimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali oggetto di segnalazione − seppur cessato – può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art. 6 delle Regole deontologiche sopra citate, invitando perciò la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, in ordine alle violazioni e alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;   

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto delle misure adottate da Ciao People S.r.l. volte a rimuovere i dati identificativi degli interessati;

b) ai sensi dell’art. 58, par.2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 144 del Codice dispone nei confronti di Ciao People S.r.l. la misura dell’avvertimento in relazione alla circostanza che il trattamento di dati personali riconducibile all’URL di cui in premessa può configurare un rischio elevato per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, in violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e dell’art.6 delle Regole deontologiche e invita la Società ad individuare, con riguardo ad eventuali trattamenti futuri aventi caratteristiche analoghe a quelle esaminate con il presente provvedimento, misure adeguate a garantire la piena tutela dei diritti dei soggetti coinvolti, pur senza compromettere il perseguimento delle legittime finalità informative;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Ciao People S.r.l. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo,

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 13 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei