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Parere sullo schema di decreto concernente "Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 452" - 14 ottobre 2021 [9722913]

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[doc. web n. 9722913]

Parere sullo schema di decreto concernente "Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 452" - 14 ottobre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 375 del 14 ottobre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’università e della ricerca;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il Ministero dell’università e della ricerca ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto concernente “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”.

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 (come modificato da ultimo dall’articolo 3, comma 9, lett. b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) che, nel suo testo vigente, a tale fonte demanda la disciplina delle “modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione  necessaria  ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e  le  condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento”, nonché dei “criteri e [de]i parametri sulla  base  dei  quali  i  soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione  dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi,  la durata, il contributo per l'accesso e la  frequenza,  il  numero,  le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4”.

Lo schema di decreto novella il regolamento 8 febbraio 2013, n. 45, per aggiornarne i contenuti alle modifiche da ultimo apportatevi, come osservato,  dall’articolo 3, comma 9, lett. b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, nonché – come rappresentato dal Dicastero- al fine di “allineare il percorso di alta formazione agli ambiti di ricerca strategici per lo sviluppo del Paese, secondo le linee di indirizzo del Piano Nazionale per la Ricerca 2021-2027, coerentemente con gli indirizzi concordati in sede europea e le strategie di sviluppo del sistema nazionale, con particolare riguardo al PNRR, al fine di introdurre una maggiore flessibilità e semplificazione dell’istituto in parola anche in ragione del mutato contesto culturale, sociale ed economico del Paese”.

Il Garante ha già avuto modo di esprimersi su modifiche precedentemente apportate al decreto n. 45 del 2013, rendendo parere il 14 febbraio 2019 (doc. web n. 9102022).

RILEVATO

Le modifiche al citato regolamento di maggiore interesse per il Garante concernono la novella dell’articolo 13, di cui si abroga il comma 2, relativo all’Anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca, disciplinando il contenuto della sezione inerente i dottorandi e i dottori di ricerca, già parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, istituita ai sensi dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e successive modificazioni.

Le finalità perseguite da questo archivio sono indicate con rinvio a quelle – riferite in linea generale all’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati -  di cui  al citato articolo 1-bis, tra le quali rientra, peraltro, il supporto dei processi di accreditamento dell’offerta formativa, avendo di mira gli “esiti occupazionali”, l’”efficacia e l’efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio”.

In aggiunta alle categorie di dati già previste, si dispone quindi che la banca dati in esame contenga – in coerenza con la finalità su evidenziata di monitoraggio degli esiti occupazionali e dell’efficienza dei processi formativi - specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.

E’ inoltre previsto – con una parziale modifica al testo vigente – che entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'università o l’Istituzione di formazione e ricerca ne depositino elettronica nella suddetta Anagrafe dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Si conferma inoltre la previsione secondo cui, su autorizzazione del Collegio dei docenti, possano essere rese indisponibili parti della tesi “in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia”.

Con apposito decreto, sentito il Garante, il Ministero provvederà all’individuazione specifica dei dati da trasmettere all’Anagrafe dagli Atenei e dalle Istituzioni della formazione superiore e della ricerca, nonché all’identificazione delle relative misure tecniche e organizzative, nel rispetto della normativa vigente.

L’odierno provvedimento non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati; indicazioni rilevanti potranno, peraltro, essere fornite nell’ambito del parere da rendersi sul decreto attuativo.

IL GARANTE

ai sensi degli articoli 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca, recante “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati approvato con decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”.

Roma, 14 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei