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Provvedimento dell'11 novembre 2021 [9725202]

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[doc. web n. 9725202]

Provvedimento dell'11 novembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 402 dell'11 novembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 15 febbraio 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli riferiti ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto lamentando l’inesattezza delle informazioni desumibili dal contenuto dei predetti articoli in ordine ai capi di imputazione per i quali è stato rinviato a giudizio;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare:

il pregiudizio subito per effetto della perdurante reperibilità dei contenuti indicati nell’atto di reclamo tenuto conto del fatto che al loro interno il medesimo “viene nominato con riguardo ad una molteplicità di fattispecie di reati penali per i quali l’Autorità giudiziaria non ha ritenuto di disporre il rinvio a giudizio – dichiarando per gli stessi sentenza di non luogo a procedere – se non con riferimento ad uno solo di essi, il riciclaggio, del quale, tuttavia, non si fa menzione negli articoli di cui” chiede la rimozione;

che gli articoli sono risalenti al 2011 e che da allora non ha subìto alcuna condanna, essendo stato rinviato a giudizio con riguardo ad un solo capo di imputazione;

che non vi sarebbe pertanto alcun interesse pubblico alla conoscibilità di tali informazioni   “stante la non veridicità e l’infondatezza” delle stesse e tenuto altresì conto del fatto che alcuni degli articoli oggetto di contestazione “accomunano ingiustamente (…) le posizioni di tutti gli imputati, senza differenziazione alcuna, facendo intendere eguali posizioni processuali e stessi  capi di imputazione che (…) non esistono”;

VISTA la nota del 2 luglio 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 22 luglio 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter adottare alcun provvedimento in merito alla richiesta avanzata dall’interessato  trattandosi di contenuti relativi ad un procedimento penale tuttora pendente, come confermato anche dal medesimo, e nel quale è imputato con riguardo al reato di riciclaggio;

in considerazione di tale circostanza e della gravità del reato contestato, peraltro “commesso nell’esercizio della sua professione di titolare [di una] ditta individuale”, deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni;

che si tratta di contenuti di tipo giornalistico e che i relativi articoli sono stati pubblicati da fonti qualificate;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli oggetto di contestazione si riferiscono all’intera vicenda che ha riguardato, olre al reclamante, anche altri soggetti, ivi inclusi alcuni funzionari degli istituti di credito coinvolti nelle condotte criminose in relazione alle quali tuttora pende un procedimento penale;

le predette condotte sono descritte, in termini giornalistici, nel loro complesso, ovvero senza riportare le imputazioni specifiche formulate a carico di ciascun soggetto, in quanto la finalità informativa sottesa appare per lo più riconducibile all’intento di descrivere il sodalizio sviluppatosi attraverso il collegamento tra varie ipotesi di reato, tra le quali il riciclaggio che, contrariamente a quanto affermato dal reclamante, appare citato negli articoli indicati;

l’interesse del pubblico ad avere conoscenza dei contenuti indicati deve ritenersi attuale tenuto conto del fatto che riguarda fatti gravi per i quali risultano tuttora in corso i relativi accertamenti giudiziari;

la doglianza espressa dall'interessato in ordine all’asserita idoneità fuorviante del contenuto degli articoli riguardo alla distinta posizione processuale di ciascuno dei soggetti coinvolti non appare circostanza valutabile dall’Autorità nei termini in cui è riportata nell’atto di reclamo - ovvero in termini di non veridicità ed infondatezza degli stessi - tenuto conto del fatto che, allo stato, il coinvolgimento dell’interessato nella vicenda complessiva non risulta escluso, come emerge dal procedimento penale pendente nei suoi confronti;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei