g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'11 novembre 2021 [9726032]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9726032]

Provvedimento dell'11 novembre 2021

Registro dei provvedimenti
n. 403 dell'11 novembre 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 15 luglio 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a:

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore della testata giornalistica “Il Messaggero”, la rimozione di un articolo pubblicato dalla testata giornalistica “Il Messaggero” nell’ottobre del 2018;

Google LLC, in qualità di titolare dell’omonimo motore di ricerca, la rimozione di alcuni URL relativi ad articoli riguardanti la medesima vicenda in quanto reperibili in associazione al proprio nominativo;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio subito per effetto della perdurante diffusione di informazioni riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto, e che è ancora in corso di accertamento, tenuto conto del fatto che i relativi articoli sono stati scritti “male interpretando la verità processuale” e riportando per esteso le proprie generalità, anziché le sole iniziali, determinando con ciò un notevole danno alla propria reputazione personale e professionale;

VISTA la nota del 3 agosto 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto ai titolari del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTE le note del 5 agosto e del 6 settembre 2021 con le quali Il Messaggero S.p.A. ha comunicato di aver provveduto a rimuovere l’articolo oggetto di richiesto, pur evidenziando la liceità del trattamento effettuato ab origine in considerazione della rilevanza della notizia per l’interesse pubblico;

VISTA la nota del 9 settembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di aver adottato, con riguardo al primo degli URL riportati a pag. 1 del riscontro fornito, “misure manuali per impedire il posizionamento” della relativa pagina tra i risultati associati al nome dell’interessato nelle versioni europee del motore di ricerca “non avendo individuato il nome del reclamante nei contenuti della” stessa;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione dell’ulteriore URL oggetto di richiesta non ritenendo sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio, trattandosi di notizie di cronaca giudiziaria recenti che riportano informazioni riguardanti il coinvolgimento dell’interessato in gravi condotte di rilevanza penale rispetto alle quali risulta ancora in corso il relativo procedimento, come confermato dal medesimo;

che, in considerazione di tale circostanza e della gravità del reato contestato, deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità delle relative informazioni;

che si tratta di contenuti di tipo giornalistico e che i relativi articoli sono stati pubblicati da fonti qualificate;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che:

Il Messaggero S.p.A. ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione dell’articolo oggetto di richiesta;

Google, con riguardo al primo degli URL indicati a pag. 1 del riscontro fornito, ha dichiarato di aver adottato misure manuali atte ad impedire il posizionamento della pagina da esso collegata in corrispondenza del nominativo dell’interessato, non avendo individuato quest’ultimo all’interno di essa;

RITENUTO pertanto che, con riguardo a tali profili, non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ulteriore URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

l’articolo collegato al predetto URL è di pubblicazione recente e contiene informazioni relative al coinvolgimento dell’interessato in gravi condotte di rilevanza penale poste in essere in ambito transnazionale e rispetto alle quali è ancora in corso il relativo procedimento penale;

in associazione al nominativo del reclamante risultano reperibili ulteriori articoli risalenti al mese di luglio 2021 che danno conto degli ulteriori sviluppi delle indagini consentendo, unitamente al contenuto dell’articolo di cui sopra, di ricostruire l’intera vicenda che, ad oggi, non risulta ancora conclusa;

alla luce di tali circostanze deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse della collettività a conoscere le relative informazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione del sopra indicato URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE i prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Il Messaggero S.p.A. riguardo all’avvenuta rimozione dell’articolo contestato indicato nell’atto di reclamo e da Google LC riguardo all’avvenuta adozione di misure manuali atte ad impedire il posizionamento della pagina collegata al primo degli URL indicati a pag. 1 del riscontro fornito in corrispondenza del nominativo dell’interessato e pertanto ritiene che, riguardo ad tali profili, non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

b) dichiara infondato il reclamo proposto nei confronti di Google LLC con riguardo alla richiesta di rimozione dell’ulteriore URL indicato nell’atto introduttivo del procedimento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei