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Deliberazione del 27 gennaio 2022 - Adeguamento della pianta organica al decreto-legge 8 ottobre 2022, n. 139 convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205 [9743582]

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[doc. web n. 9743582]

Deliberazione del 27 gennaio 2022 - Adeguamento della pianta organica al decreto-legge 8 ottobre 2022, n. 139 convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022)

Registro dei provvedimenti
n.  32 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 di seguito “Codice”);

VISTI i regolamenti del Garante n. 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 luglio 2000, n. 162) ed in particolare, la tabella n. 5 allegata al regolamento n. 2/2000, recante la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;

VISTO l’articolo 156 del Codice, che al comma 2 stabilisce il ruolo organico del personale dell’Ufficio del Garante nel limite di centosessantadue unità e al comma 3, lettera c), demanda al Garante il compito di definire, con proprio regolamento, la ripartizione dell’organico tra le diverse aree e qualifiche;

VISTO l’articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”, il quale ha autorizzato il Garante ad incrementare la consistenza della propria dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento;

VISTA la deliberazione 19 luglio 2007, n. 34 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2007, n. 192), con la quale il Garante ha deliberato di avvalersi della facoltà di cui alla summenzionata disposizione incrementando la consistenza organica di venticinque unità e, ai sensi del citato comma 3, lettera c), dell’articolo 156 del Codice, ha provveduto a ripartire tale incremento di organico tra le diverse aree e qualifiche, apportando le conseguenti modifiche alla pianta organica dell’Autorità di cui alla tabella n.5 allegata al regolamento n.2/2000;

VISTO l’articolo 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante ““Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2014)”, il quale “Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per far fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell’Unione europea, il ruolo organico di cui all’art. 156, comma 2, del Codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell’art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto art. 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003”;

VISTA la deliberazione 3 aprile 2014, n. 169 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014), con la quale il Garante ha deliberato di avvalersi della facoltà di cui alla suddetta disposizione incrementando la consistenza organica di dodici unità e, ai sensi del citato comma 3, lettera c), dell’art. 156 del Codice, ha provveduto a ripartire tale incremento di organico tra le diverse aree e qualifiche apportando le conseguenti modifiche alla pianta organica dell’Autorità di cui alla tabella n.5 allegata al regolamento n. 2/2000;

VISTO l’art. 29 della legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea 2017)” il quale prevede che “al fine di assicurare il regolare esercizio dei poteri di controllo affidati al Garante per la protezione dei dati personali e per far fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell’Unione europea […], il ruolo organico di cui all’art. 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell’art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivamente dall’art. 1, comma 268, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 25 unità […]”;

VISTA la deliberazione 5 aprile 2018, n. 210 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018), con la quale il Garante ha deliberato di avvalersi della facoltà di cui alla suddetta disposizione incrementando la consistenza organica di venticinque unità e, ai sensi del citato comma 3, lettera c), dell’art. 156 del Codice, ha provveduto a ripartire tale incremento di organico tra le diverse aree e qualifiche apportando le conseguenti modifiche alla pianta organica dell’Autorità di cui alla tabella n.5 allegata al regolamento n. 2/2000;

VISTO l’articolo 9, comma 1, lettera l) del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, che modifica l’art. 156, comma 2 del Codice e per effetto del quale “A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità”;

VISTO il medesimo articolo 9, comma 1, lettera l) del citato decreto-legge n. 139 del 2021, come convertito, che nel modificare il comma 4 dell’articolo 156 del Codice, stabilisce che “In aggiunta al personale di ruolo, l’Ufficio può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o avvalersi di consulenti ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in misura comunque non superiore a trenta unità […]”;

RITENUTA l’esigenza di potenziare l’Autorità sul piano organizzativo in considerazione del quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati personali che ha incrementato i compiti delle autorità di protezione dei dati dell’Unione europea, attribuendo loro ulteriori funzioni in ambito sia nazionale, sia internazionale, anche alla luce dello sviluppo delle tecnologie, al fine di garantire una efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone e in ragione delle crescenti competenze istituzionali nonché il raggiungimento delle finalità istituzionali del Garante;

RITENUTO sulla base delle predette considerazioni e della ricognizione dei fabbisogni attuali e potenziali delle unità organizzative e riservata ogni altra deliberazione in relazione ad atti di riorganizzazione, di dover ripartire l’incremento di organico e, di conseguenza, di dover rideterminare la pianta organica secondo l’allegato A, nel quale sono riportate le dotazioni organiche per ciascuna area professionale;

VISTA la disponibilità dei fondi sui relativi capitoli di spesa e dato atto che agli oneri finanziari relativi a tali modifiche si provvede a valere sul Fondo stanziato secondo quanto disposto dal comma 13 del suddetto articolo 9 del decreto legge n. 139 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n.205/2021;

PRESO ATTO che in relazione alla rideterminazione delle dotazioni organiche, come sopra rappresentata, è stata fornita un’informativa alle organizzazioni sindacali del Garante con nota prot. n. 5668 del 26 gennaio 2022;

RITENUTA la necessità che le predette modifiche delle dotazioni organiche entrino in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione in Gazzetta Ufficiale;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

DELIBERA:

nei termini di cui in premessa, di approvare l’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il quale sostituisce la tabella n.5 allegata al regolamento del Garante n.2/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nella quale figurano le nuove dotazioni organiche del Garante, le quali entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

 

Allegato A

TABELLA N. 5
Ruolo organico del personale dipendente del Garante per la protezione dei dati personali

Area Posti
Segretario generale 1
Dirigenza 24
Direttiva 137
Operativa 36
Esecutiva 2
Totale 200
Personale a contratto 30

 

Scheda

Doc-Web
9743582
Data
27/01/22

Tipologie

Deliberazione