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Provvedimento del 27 gennaio 2022 [9746972]

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[doc. web n. 9746972]

Provvedimento del 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 26 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 15 marzo 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli relativi ad una vicenda giudiziaria ormai conclusa nella quale il medesimo è stato coinvolto;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità, in associazione al proprio nominativo, di informazioni riferite ad eventi conclusisi circa quindici mesi prima e rispetto ai quali non può ritenersi sussistente, in virtù del tempo decorso, un interesse attuale della collettività alla conoscenza delle stesse per ricerche effettuate tramite il proprio nominativo;

VISTA la nota del 7 aprile 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 27 aprile 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento agli URL indicati con i nn. 1 a 7 nella prima pagina del proprio riscontro,  che i relativi contenuti non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome del reclamante e di non poter pertanto adottare alcuna misura in merito;

di non poter aderire alle richieste di rimozione avanzate dall’interessato con riguardo agli ulteriori URL tenuto conto del fatto che gli articoli ad essi collegati riportano informazioni riguardanti un procedimento penale nel corso del quale il reclamante ha “patteggiato una pena per il grave reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio per aver favorito XX”;

che deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse del pubblico alla conoscibilità di tali informazioni tenuto conto del fatto che si tratta di notizie giornalistiche di recente pubblicazione relative a fattispecie criminose gravi che hanno coinvolto l’interessato nell’esercizio del suo ruolo professionale non potendosi attribuire rilievo, sotto tale profilo, alla circostanza, affermata dal medesimo, di non svolgere la sua attività all’interno di strutture pubbliche;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che Google, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 7 nella prima pagina del riscontro trasmesso nel corso del procedimento, ha dichiarato che gli stessi non sono reperibili in associazione al nominativo dell’interessato e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimento in merito da parte dell’Autorità;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL riguardano una vicenda giudiziaria riferita a reati gravi che, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quanto desumibile anche dalla lettura degli articoli ad essi collegati, si è conclusa nei confronti del medesimo in epoca recente (2019) con l’applicazione della pena su richiesta delle parti a due anni di reclusione e con sospensione condizionale della stessa;

in considerazione dell’entità della pena non trova applicazione in via automatica il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale  - di cui all’art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” - quale circostanza che può essere valutata favorevolmente ai fini dell’accoglimento di una richiesta di deindicizzazione da parte dell’Autorità;

il giudice ha concesso all’interessato il beneficio della sospensione condizionale della pena che determina l’estinzione del reato (cfr. art. 163 c.p.) solo nell’ipotesi in cui non vengano commessi reati analoghi nei cinque anni successivi alla pronuncia, causando, in caso contrario, la revoca del beneficio stesso e che tale termine, tuttavia, non è ancora spirato;

deve ritenersi sussistente l’interesse del pubblico a conoscere tali informazioni tenuto conto che si tratta di una vicenda giudiziaria recente connessa alla professione tuttora svolta dall’interessato, pur se non all’interno di strutture pubbliche come dal medesimo dichiarato;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione dei sopra indicati URL;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che gli URL indicati con i nn. da 1 a 7 nella prima pagina del riscontro fornito nel corso del procedimento non sono reperibili in associazione al nominativo dell’interessato e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo infondato con riguardo agli ulteriori URL oggetto di richiesta.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei