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Provvedimento del 27 gennaio 2022 [9747871]

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[doc. web n. 9747871]

Provvedimento del 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 30 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 3 marzo 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Live Communication Group S.r.l., in qualità di editore della testata “Marsica Live”, la rimozione di un articolo pubblicato il XX riguardante una vicenda giudiziaria nella quale la stessa è stata coinvolta alcuni anni prima o, in subordine, la rettifica dell’articolo riguardo alle circostanze non veritiere ivi riportate e la cancellazione dei dati personali non strettamente necessari ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, quali le iniziali, l’età e la professione; 

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio subìto per effetto della pubblicazione di informazioni relative ad una condanna intervenuta nel XX e rispetto alla quale la sentenza della XX riportata dall’articolo, pur intervenuta di recente, non avrebbe aggiunto elementi nuovi;

rilevato che l’articolo contiene il riferimento ai fatti del passato, oltreché il riferimento alla propria professione la conoscenza dei quali non può ritenersi rispondente ad un interesse pubblico attuale se non quello di favorire la persona che sporse denuncia nei suoi confronti, dando l’avvio al procedimento di cui è stata parte, con il fine di dar luogo ad una persecuzione a proprio danno;

eccepito che “le testate inoltre non hanno riscontrato le mie mail di richiesta di diritto all’oblio”;

VISTE le note del 26 marzo e del 29 ottobre 2021 con le quali l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 2 novembre 2021 con la quale il titolare del trattamento ha rappresentato di aver già rimosso da tempo qualsiasi riferimento riguardante la reclamante contenuto nell’articolo;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO preliminarmente, con riguardo alla doglianza contenuta nel reclamo relativa all’omesso riscontro da parte del titolare del trattamento alle richieste avanzate anteriormente all’atto di reclamo, che la stessa oltreché generica - “le testate inoltre non hanno riscontrato le mie mail di richiesta di diritto all’oblio” – non appare fondata posto che tra l’inoltro dell’interpello e la presentazione del reclamo non era decorso il termine previsto dall’art. 12, par. 3, del Regolamento e che l’istruttoria è stata poi comunque avviata dall’Autorità tenuto conto della asserzione di illiceità del trattamento contenuta nel reclamo ed idonea, come tale, ad integrare ex se i presupposti di trattazione di esso di cui all’art. 77 del Regolamento;

RILEVATO, in ordine ai profili di merito, che – come più volte sostenuto dall’Autorità – al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempre che si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 delle “Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica”, pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3, doc. web n. 9067692);

RILEVATO che, nel caso in esame:

l’articolo riporta un fatto recente relativo alla conclusione di una vicenda giudiziaria in ordine alla quale è intervenuta una pronuncia del giudice di legittimità di cui sono stati ripercorsi gli elementi essenziali;

il trattamento è avvenuto nell’esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione tenuto conto del fatto che all’interno del predetto articolo non sono indicati dati personali idonei ad identificare la reclamante della quale non sono peraltro riportate neppure le iniziali;

in assenza di dati riferibili all’interessata il contenuto contestato non risulta reperibile neppure tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano circoscrivendo pertanto l’ambito di conoscibilità della notizia;

l’art. 17, par. 3, lett. d), del Regolamento prevede una deroga alla possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di cancellazione laddove il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

CONSIDERATO infine, con riguardo all’istanza di rettifica avanzata in subordine, che le richieste di tal genere, dirette ad ottenere la correzione di notizie ritenute non veritiere, possono, se del caso, essere avanzate all’editore sulla base di quanto previsto dalla legge n. 48 del 1947 (cd. legge sulla stampa), ma non possono formare oggetto di esame da parte dell’Autorità che può invece valutare il diverso diritto di rettifica di cui all’art. 16 del Regolamento che riguarda inesattezze rilevabili in termini oggettivi, come nel caso di erronea indicazione del nome di una persona;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di cancellazione avanzata dall’interessata;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara il reclamo infondato. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei