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Provvedimento del 27 gennaio 2022 [9750630]

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[doc. web n. 9750630]

Provvedimento del 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 25 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, e regolarizzato in data 29 marzo 2021 con il quale XX, rappresentato dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli relativi a fatti di cronaca giudiziaria in relazione ai quali il medesimo è stato citato, pur non avendo avuto alcun seguito a proprio carico;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato, in particolare, il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità, in associazione al proprio nominativo, di informazioni false e fuorvianti riguardo a fatti che non sono mai sfociati in “procedimenti penali da parte della competente Procura della Repubblica, le cui indagini, per quanto riguarda [la propria persona], non hanno mai avuto un seguito e sono, di conseguenza, cadute nel nulla in quanto del tutto inconsistenti”;

VISTA la nota del 1° aprile 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 21 aprile 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riguardo all’URL indicato con il n. 1 nella prima pagina del riscontro fornito, di non poter aderire alla richiesta non reputando sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio trattandosi di un articolo molto recente (XX) - che narra di un “XX” tra un imprenditore edile vicino ad un’organizzazione di stampo criminale ed esponenti della politica e della sanità di una regione italiana - all’interno del quale viene menzionato il reclamante, nella sua qualità di XX, “in quanto avrebbe partecipato ad un XX organizzato dal suddetto imprenditore insieme ad altre due figure di spicco”;

che, in considerazione del breve lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dell’articolo, nonché del ruolo ricoperto dall’interessato, risulta sussistente l’interesse del pubblico ad avere conoscenza di tale informazione tenuto peraltro conto del fatto che la stessa risulta corretta ed aggiornata essendo precisato al suo interno che il medesimo “non sarebbe stato indagato nell’inchiesta oggetto dell’articolo”;

con riferimento agli ulteriori due URL oggetto di richiesta, che i relativi contenuti non risultano accessibili “essendo necessaria una sottoscrizione ai relativi siti per accedere agli articoli” ed ha pertanto richiesto all’interessato di inviare uno “screenshot dei contenuti per consentire (…) di svolgere le dovute valutazioni”;

VISTA la nota del 7 dicembre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al reclamante di comunicare l’eventuale riscontro fornito alla richiesta avanzata dal titolare del trattamento ed ha altresì domandato di poter fornire copia integrale degli articoli indicati da Google come parzialmente visibili e che a detta richiesta non ha fatto seguito alcun riscontro;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che:

sulla base di una verifica effettuata dall’Autorità, la pagina collegata all’URL https://... risulta, allo stato attuale, priva di contenuto e che pertanto il relativo URL non appare più reperibile in associazione al nominativo dell’interessato;

l’URL https:/...  conduce ad un contenuto integralmente visibile solo previa sottoscrizione di abbonamento che, in assenza dell’integrazione richiesta all’interessato, l’Autorità non è nella possibilità di poter valutare;

RITENUTO pertanto, con riguardo ai predetti URL, che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’ulteriore URL indicato nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

il predetto URL, contrariamente a quanto rilevato dal titolare nel riscontro fornito nel corso del procedimento, risulta attualmente visibile nella sua interezza e che la relativa richiesta può pertanto essere valutata;

i contenuti reperibili tramite il citato URL risalgono ad epoca recente (XX) e riportano alcune circostanze che hanno riguardato anche il reclamante nella sua qualità di XX;

l’articolo, contrariamente a quanto asserito dall’interessato, contiene la precisazione che il medesimo non è stato sottoposto ad indagine per i fatti riportati all’interno di esso e non contiene pertanto, sotto tale profilo, inesattezze in termini oggettivi;

alla luce di quanto sopra esposto, non si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio nel caso in esame;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione del sopra indicato URL; 

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento dichiara:

a) con riguardo agli URL https://... e https://..., che non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità per le ragioni di cui in motivazione;

b) il reclamo infondato con riguardo all’ulteriore URL oggetto di richiesta.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei