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Provvedimento del 10 febbraio 2022 [9751153]

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[doc. web n. 9751153]

Provvedimento del 10 febbraio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 53 del 10 febbraio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 30 marzo 2021 con il quale XX, rappresentata dall’avvocato XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli risalenti nel tempo e riguardanti una vicenda giudiziaria che ha preso avvio negli XX conclusasi nel XX con l’applicazione della pena ad un anno di reclusione a suo carico e con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della stessa;

CONSIDERATO che l’interessata ha, in particolare:

lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità, in associazione al proprio nominativo, di informazioni ormai datate e non aggiornate legate ad una vicenda definita con sentenza divenuta irrevocabile;

rilevato di aver beneficiato della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, avuto riguardo all’entità della pena prevista, e di aver altresì avanzato nel 2018 istanza di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna;

rappresentato che, a fronte di una richiesta di XX nei propri riguardi proveniente dagli XX, la XX nel XX ha negato la sussistenza dei presupposti per dare seguito a tale istanza eccependo che la medesima era già stata  condannata in Italia per gli stessi fatti;

VISTA la nota del 20 ottobre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste della reclamante;

VISTA la nota del 16 novembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento agli URL indicati con i nn. 1 a 17 nella seconda pagina del proprio riscontro, che i relativi contenuti non risultano visualizzati tra i risultati di ricerca associati al nome della reclamante e di non poter pertanto adottare alcuna misura in merito;

di non poter aderire alla richiesta di rimozione avanzata con riferimento agli ulteriori URL in quanto i relativi articoli “riguardano esclusivamente il procedimento penale svoltosi negli XX in merito al quale la reclamante non fornisce alcuna informazione, limitandosi a basare le proprie argomentazioni esclusivamente sulla base dell’esito del procedimento penale svoltosi in Italia”;

che le informazioni contenute nei predetti articoli riguardano gravi fattispecie di reato poste in essere dall’interessata nello svolgimento della propria attività professionale che sono state pubblicate “in modo continuativo in un periodo compreso tra il XX e il XX”, evidenziando con ciò la sussistenza di un interesse del pubblico alla relativa conoscibilità;

VISTA la nota del 26 novembre 2021 con la quale l’interessata ha ribadito le proprie richieste ed ha:

confermato quanto dichiarato da Google in ordine alla circostanza che i contenuti collegati agli URL indicati con i nn. da 1 a 17 nella seconda pagina del relativo riscontro non risultino visualizzati tra i risultati di ricerca associati al proprio nome;

contestato quanto affermato dalla medesima società con riferimento agli ulteriori URL tenuto conto del fatto che gli articoli ad essi collegati si riferiscono ai medesimi fatti sui quali è intervenuta nel XX sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile e che tale circostanza risulta confermata anche dalla XX che si è pronunciata negativamente in ordine alla richiesta di XX avanzata dagli XX;

rappresentato che non sussiste alcun procedimento penale pendente negli XX con riguardo a tali fatti e che tutti gli articoli oggetto di contestazione si riferiscono alla medesima vicenda posto che, anche quelli pubblicati in epoca più recente, riproducono le medesime notizie senza alcuna riattualizzazione delle stesse;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi  trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli XX;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che Google, con riguardo agli URL indicati con i nn. da 1 a 17 nella seconda pagina del riscontro trasmesso nel corso del procedimento, ha dichiarato che gli stessi non sono reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, come confermato anche da quest’ultima, e di non poter pertanto adottare misure in merito;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, non si ritengono sussistenti i presupposti per l’adozione di provvedimenti a parte dell’Autorità con riguardo ad essi;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto  introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni reperibili tramite gli URL oggetto di reclamo riguardano fatti risalenti al XX rispetto ai quali l’interessata risulta essere stata destinataria, nel XX, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ad un anno di reclusione con sospensione condizionale dell’esecuzione di essa ed alla quale è conseguito anche il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale;

la sentenza così intervenuta, della quale non è peraltro fatta menzione negli articoli contestati – ivi inclusi quelli pubblicati successivamente al XX che si limitano, infatti, a riprodurre o richiamare la notizia originaria senza alcuna riattualizzazione di essa –costituisce pertanto accertamento irrevocabile in ordine alla vicenda in questione; 

tali considerazioni risultano confermate anche dal provvedimento con il quale la XX competente ha negato XX della reclamante richiesta dagli XX tenuto conto del fatto che la medesima risulta essere già stata condannata in Italia in ordine alla stessa vicenda e che pertanto, per il principio del ne bis in idem, non può essere nuovamente giudicata con riguardo ad essa;

con riguardo a tale tipologia di procedimento l’art. 24, comma 1, lett. e), del d.P.R. del 14 novembre 2002, n. 313 - recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” – disponeva, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, l’esclusione dell’iscrizione del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti nel certificato del casellario giudiziale;

tale principio è stato confermato anche con le modifiche successivamente introdotte all’art. 24, comma 1, lett. e) dal d.lgs. n. 122 del 2018, pur prevendendo che detto effetto operi limitatamente ai casi in cui la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria;

il beneficio in tal modo riconosciuto dall’ordinamento, finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca di trattare ulteriormente tale dato attraverso la reperibilità in rete di quest’ultimo in associazione al nominativo dell’interessata, pregiudicandone così la sfera giuridica (cfr. cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO di dover pertanto considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto di reclamo e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere gli stessi quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto che gli URL indicati con i nn. da 1 a 17 nella seconda pagina del riscontro fornito nel corso del procedimento non risultano reperibili in associazione al nominativo dell’interessata, come confermato anche da quest’ultima, e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti dell’Autorità in merito; 

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli ulteriori URL indicati nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell'interessata nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 10 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei