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Provvedimento del 7 aprile 2022 [9775667]

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[doc. web n. 9775667]

Provvedimento del 7 aprile 2022

Registro dei provvedimenti
n. 130 del 7 aprile 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 18 giugno 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo di URL collegati ad alcuni articoli giornalistici riferiti a fatti del XX ritenendo ormai espletata la finalità legata al diritto di cronaca e pertanto non più sussistente l’interesse del pubblico a conoscere tali informazioni in connessione al proprio nome e cognome;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rilevato:

che i predetti articoli afferiscono ad una vicenda personale riguardante la vicinanza da lui manifestata al XX ed ha dichiarato la propria estraneità a forme di attivismo militare;

che, nel XX, uno dei fondatori del XX ha dichiarato che il proprio ruolo fosse puramente testimoniale e che il successivo allontanamento avvenuto nel XX era stato motivato dalla mancata condivisione delle idee estremiste dei capigruppo;

che non sostiene più da diversi anni il movimento politico al quale viene accostato negli articoli contestati e che pertanto, anche in considerazione del tempo decorso, debba ritenersi insussistente un interesse pubblico attuale alla reperibilità della notizia in associazione ai propri dati;

VISTA la nota del 20 ottobre 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 9 novembre 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

di non poter aderire alla richiesta del reclamante trattandosi di articoli che riportano informazioni riguardanti l’attività politica svolta dall’interessato, nonché “fatti ancora attuali come la partecipazione a XX”;

che gli articoli reperibili tramite gli URL indicati nel reclamo contengono notizie circa la partecipazione attiva del reclamante in vari partiti politici e le attività da lui svolte nel contesto di tale militanza politica, “quali XX””;

nel caso di specie deve pertanto ritenersi sussistente l’interesse del pubblico a conoscere le informazioni, peraltro pubblicate in epoca recente (XX), in quanto attinenti alla militanza politica dell’interessato (cfr. provvedimento analogo dell’Autorità del 15 gennaio 2020, n. 13);

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall'art. 3, par. 1;

il trattamento di dati personali connesso all'utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;

tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell'art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

le informazioni contenute negli articoli reperibili tramite gli URL indicati nel reclamo sono di recente pubblicazione e riguardano il coinvolgimento dell’interessato in iniziative di carattere politico e militare legate alle vicende avvenute nell’XX;

contrariamente a quanto asserito dal reclamante, che tende a limitare e circoscrivere il ruolo da lui ricoperto nelle operazioni militari avvenute, sono presenti in rete articoli che riportano interviste rese dal medesimo e dalle quali si può evincere una sua partecipazione attiva, declinatasi finanche nel XX;

si tratta di informazioni rispetto alle quali non può dirsi venuto meno l’interesse del pubblico tenuto anche conto dell’evoluzione che ha fatto seguìto a tali interventi che sono stati oggetto di attenzione anche in articoli diversi e più recenti rispetto a quelli indicati nell’atto di reclamo;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento, dichiara il reclamo infondato.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei