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Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2021 - 12 maggio 2022 [9778313]

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[doc. web n. 9778313]

Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2021 - 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 173 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ai sensi del quale, in particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (termine prorogato al 23 maggio 2022 dall’art. 10-quater, comma 2, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4) e, con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, sentito il Garante, “sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate” (commi 1 e 3);

VISTO il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2018, avente per oggetto l’”Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati”, sul quale l’Autorità ha espresso il proprio parere il 5 aprile 2018, doc. web n. 8275939, il quale, in particolare, ha previsto, per alcuni CAF espressamente individuati, la possibilità di accedere, in via sperimentale, “in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza”, alle dichiarazioni dei redditi precompilate e alle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate;

VISTI i successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia del 12 aprile 2019 (su cui il Garante ha espresso il proprio parere l’11 aprile 2019, doc. web n. 9113901), del 30 aprile 2020 (su cui il Garante si è espresso con il parere del 23 aprile 2020, doc. web n. 9347298) e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 maggio 2021 (su cui il Garante si è espresso con il provvedimento n. 164 del 29 aprile 2021, doc. web n. 9677963) con i quali, in particolare, è stata disposta la prosecuzione di tale sperimentazione ampliando progressivamente il numero di CAF autorizzati e prevedendo che il codice hash da trasmettere all’Agenzia da parte dei CAF sia calcolato sul file pdf composto solo dalla delega rilasciata dal contribuente, e non anche dal documento di identità del delegante, ingiungendo all’Agenzia delle entrate di proseguire la propria attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla precompilata effettuati dai CAF negli anni 2020 e 2021, al fine di verificare la liceità e la sicurezza del trattamento in esame e di individuare eventuali violazioni di dati personali, trasmettendone gli esiti a questa Autorità;

VISTE le note dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo, 15 aprile e 4 maggio 2022 con le quali è stato richiesto il parere sul nuovo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia, recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno d’imposta 2021;

RILEVATO che lo schema di provvedimento in esame prevede, in particolare, che:

a partire dall’anno d’imposta 2021, l’Agenzia delle entrate inserisce, nell’elenco dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi, anche quelli relativi agli oneri versati per il riscatto dei periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione (c.d. “Pace contributiva”), nonché i dati relativi ai rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato (la cui trasmissione all’Agenzia è prevista dai decreti del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 dicembre 2020, relativi agli anni 2018 e 2019, e dal decreto del 24 giugno 2021, per l’anno 2020, e avverrà con le modalità indicate nella nota dell’Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2022) (punto 3.2);

il contribuente che accede direttamente alla dichiarazione 730 precompilata può autenticarsi con una delle seguenti modalità: carta nazionale dei servizi (CNS), identità SPID, carta d’identità elettronica (CIE), credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) o credenziali dispositive rilasciate dall’INPS. Non potrà, invece, più accedere tramite le credenziali di accesso rilasciate dalla Guardia di Finanza, mentre le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate potranno essere utilizzate solo in casi residuali, al pari delle credenziali dispositive rilasciate dall’Inps (punto 4.1.1);

l’abilitazione all’accesso alla precompilata può essere richiesta con modalità semplificate rispetto agli anni precedenti, per eredi, genitori, rappresentanti legali/tutori o amministratori di sostegno, prevedendo anche la possibilità di utilizzare i servizi on line disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (punti 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10);

RILEVATO, altresì, che con le citate note trasmesse il 15 aprile e il 4 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate ha da ultimo integrato lo schema di provvedimento, introducendo ulteriori ipotesi di accesso alla dichiarazione precompilata in presenza di una procura speciale o generale, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio nell’ambito delle interlocuzioni intercorse al riguardo e stabilendo, in particolare:

i presupposti e le modalità di conferimento e revoca della procura speciale da parte del contribuente, ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, limitando tale ipotesi alle persone fisiche (punto 4.1.4) e distinguendo tra quelle con firma autenticata e quelle conferite al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado (per le quali non è richiesta tale autenticazione); nel caso in cui il rappresentato sia allettato per lunga durata, ricoverato o impossibilitato a operare a causa di patologie, viene previsto che il rappresentante possa recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale, presentando un’attestazione sanitaria rilasciata dal medico di medicina generale del rappresentato, attestante lo stato di impedimento dello stesso, sulla base del modello disponibile sul sito internet dell’Agenzia (punto 4.1.5);

le modalità di abilitazione del procuratore generale (punto 4.1.6);

la durata di tali abilitazioni che hanno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono rilasciate (punto 4.1.11);

RILEVATO, altresì, che per l’anno 2022 è ancora in corso la suddetta sperimentazione per l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte dei CAF e che, in relazione alla stessa, l’Agenzia, con la citata nota del 4 marzo 2022, ha rappresentato di aver previsto l’introduzione delle seguenti ulteriori misure tecniche e organizzative, individuate nella nuova versione della convenzione tra l’Agenzia e i CAF, con la possibilità per l’Agenzia di recedere dalla convenzione in caso di utilizzi impropri:

a) controlli da parte del CAF, al fine di prevenire anomalie mediante:

l’attribuzione a tutte le deleghe di un codice QR contenente almeno l’identificativo del documento e il codice fiscale del contribuente;

la digitalizzazione della delega e il successivo salvataggio in uno storage che garantisca la non modificabilità della delega, al fine di mantenere il file coerente con l’hash;

l’implementazione di un sistema informatico che inibisca l’utilizzo del web service dell’Agenzia se lo stesso hash del file è già stato utilizzato per lo scarico della precompilata per un contribuente diverso;

b) controlli da parte dell’Agenzia volti a rilevare:

ripetizioni di codici hash associate a richieste di accesso riferite a contribuenti diversi;

ripetizioni di un numero di documento di riconoscimento associate a richieste di accesso riferite a contribuenti diversi;

RILEVATO che, nella nuova versione dello schema di provvedimento, sono state introdotte le predette ulteriori ipotesi di accesso alla dichiarazione precompilata in presenza di procura generale o speciale, in relazione alle quali è necessario che l’Agenzia ponga in essere specifici controlli per verificare la liceità degli accessi e l’adeguatezza delle misure previste;

RITENUTO, pertanto, necessario che l’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei principi di accountability e privacy by design e by default (artt. 5, par. 2, 24 e 25 del Regolamento), anche al fine di individuare eventuali violazioni dei dati personali:

a) prosegua attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla dichiarazione precompilata effettuati dai CAF anche nel corso del 2022 su un campione significativo, verificando, nei casi di anomalia rilevati, l’effettiva sussistenza dei presupposti idonei a consentire l’accesso alla dichiarazione precompilata;

b) effettui attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla dichiarazione precompilata in presenza di procure speciali, selezionandone un campione significativo rispetto alle diverse modalità previste al punto 4.1.5 dello schema di provvedimento;

c) fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, trasmetta a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2023, gli esiti delle attività di controllo di cui alle lett. a) e b);

RITENUTO che, fatto salvo quanto rilevato in relazione alla predetta sperimentazione e alle nuove ipotesi di accesso alla dichiarazione precompilata in presenza di procura generale o speciale, il complesso delle misure e garanzie previste nello schema di provvedimento in esame, in conformità alle indicazioni fornite dal Garante, è già stato valutato favorevolmente nei precedenti pareri sopra citati (sia per quanto riguarda la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione, sia in relazione alle modalità di accesso da parte degli stessi e degli altri soggetti autorizzati) e che le altre modifiche apportate nello schema in esame risultano adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

1) ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati” a partire dall’anno di imposta 2021;

2)  ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge all’Agenzia delle entrate di:

a) proseguire le attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla dichiarazione precompilata effettuati dai CAF anche nel corso del 2022 su un campione significativo, verificando, nei casi di anomalia rilevati, l’effettiva sussistenza dei presupposti idonei a consentire l’accesso alla dichiarazione precompilata;

b) effettuare attività di controllo sulla legittimità degli accessi alla dichiarazione precompilata in presenza di procure speciali, selezionandone un campione significativo rispetto alle diverse modalità previste al punto 4.1.5 dello schema di provvedimento;

c) fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, trasmettere a questa Autorità, entro il 31 gennaio 2023, gli esiti delle attività di controllo di cui alle lett. a) e b).

L'inosservanza di un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 58, par. 2, del Regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 6, del Regolamento.

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei