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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Auto Hi-Fi System S.n.c - 28 luglio 2022 [9809504]

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[doc. web n. 9809504]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Auto Hi-Fi System S.n.c - 28 luglio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 273 del 28 luglio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il reclamo del sig. XX;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

1. L’attività istruttoria.

Con la nota del 27 gennaio 2021 il Sig. XX presentava un reclamo con il quale lamentava l’installazione, da parte dell’esercizio commerciale Auto Hi-Fi System S.n.c. di Banderali Alfio & C. (di seguito “Auto Hi-Fi System”) di una videocamera girevole che, in ragione delle sue caratteristiche e della sua collocazione sull’angolo dell’edificio, risultava idonea a inquadrare non solo la pubblica via, ma anche gli ingressi (pedonale e carraio) alla propria abitazione e, dunque, in grado di riprendere il reclamante ad ogni suo spostamento quotidiano, sia in entrata sia in uscita dalla propria dimora.

Il reclamante rappresentava, altresì, che la videocamera in questione non era segnalata con appositi cartelli di informativa.

Con la richiesta di informazioni del 23 novembre 2021, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 196 del 2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, notificata attraverso il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza veniva avviata l’istruttoria preliminare.

Con la nota del 22 dicembre 2021 il Nucleo trasmetteva all’ Ufficio il verbale delle operazioni compiute redatto nell’ambito dell’intervento delegato.

Nel corso dell’accertamento ispettivo, gli agenti appuravano l’esistenza di un un’unica telecamera motorizzata collocata all’angolo dell’incrocio tra due vie (via XX Settembre e via Gerolamo Criminale) che, oltre a riprendere il marciapiede prospicente alla vetrina dell’esercizio commerciale della Società, nel suo movimento ciclico, riprendeva anche ampie aree dei marciapiedi e della carreggiata delle vie pubbliche, oltre a finestre e porte di accesso degli immobili privati che affacciano sulle predette vie, situati anche sul lato opposto rispetto a quello dove si trova l’esercizio commerciale (vedi al riguardo le fotografie e i video in atti acquisiti in sede di controllo dal Nucleo).

L’angolo di visuale della telecamera utilizzata ha comportato pertanto un trattamento sicuramente eccedente rispetto al legittimo interesse della Società alla base del trattamento effettuato, anche tenendo conto degli episodi di vandalismo di cui l’esercizio sarebbe stato oggetto in passato rappresentati in sede di controllo (e non documentati).

A fronte del trattamento di dati personali realizzato per mezzo della suddetta telecamera, la cui titolarità è stata individuata in capo alla società Auto Hi-Fi System snc di Banderali Alfio & C., veniva accertata anche l’assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

L’Ufficio, sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui sopra, con la nota del 29 marzo 2022, comunicava l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.

La Società non ha inviato memorie o scritti difensivi (art. 18 della legge n. 689/1981).

2. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio

All’esito delle attività di verifica eseguite e delle successive valutazioni dell’Ufficio, risulta accertato che Auto Hi-Fi System ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza in violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e in assenza di idonea informativa, non osservando quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento.

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali.

Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali, contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata” (punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010) e del principio di minimizzazione che presuppone che “i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve porre particolare attenzione alla corretta individuazione delle aree riprese dalle telecamere, adottando, se del caso, idonei strumenti volti a limitare le riprese alle sole aree di pertinenza, nonché apporre idonei cartelli informativi da cui risulti l’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento 8 aprile 2010 (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che:

“in alcuni singoli casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di proprietà. In tale contesto, il titolare del trattamento dovrebbe prendere in considerazione l’impiego di mezzi fisici e tecnici, ad esempio bloccando o oscurando le zone non pertinenti”;

“per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”.

Il trattamento deve essere, dunque, effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento (vedi al riguardo anche il punto 6.2. del provvedimento 8 aprile 2010).

I cartelli informativi dovrebbero essere posizionati in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

3. Ordinanza di ingiunzione.

Il trattamento di dati personali posto in essere da Auto Hi-Fi System risulta, pertanto, illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, nonché di “minimizzazione” dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.
Per quanto sopra, si reputa quindi necessario ingiungere ad Auto Hi-Fi System, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento l’adozione delle misure necessarie a circoscrivere la ripresa alle sole aree di stretta pertinenza, che possono ricomprendere le immediate vicinanze dell’esercizio commerciale e a garantire l’informativa agli interessati.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha altresì il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla parte per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento. 

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

- con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione è stata presa in considerazione la negligente condotta del titolare del trattamento nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

- con riferimento all’adozione di misure idonee a contemperare il legittimo interesse del titolare con i diritti e le libertà degli interessati e a limitare i dati raccolti a quanto necessario rispetto alle finalità, rileva, sotto il profilo della colpa, la circostanza che il sistema di videosorveglianza installato prevede espressamente la possibilità di impostare delle “zone di privacy” mediante selezione dell’impostazione predisposta allo scopo e illustrata a pag. 74 del manuale utente acquisito in sede di controllo, in allegato 7 al verbale di operazioni compiute;

- l’assenza di precedenti specifici a carico della parte relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonché il volume del bilancio societario;

- la circostanza che la parte non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento, non inviando propri scritti difensivi.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, dichiara l’illiceità del trattamento effettuato Auto Hi-Fi System S.n.c. di Banderali Alfio & C. (p. IVA 01429510181), con sede in via XX Settembre, 38 Belgioioso (PV), nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 13 del Regolamento;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento ad Auto Hi-Fi System S.n.c., di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 13 del Regolamento;

INGIUNGE

Ad Auto Hi-Fi System S.n.c., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento:

a) di conformare i trattamenti effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza provvedendo a:

fornire l’informativa agli interessati, mediante l’apposizione di idonei cartelli che avvisino gli stessi della presenza del sistema di videosorveglianza;

circoscrivere la ripresa delle telecamere alle sole aree di stretta pertinenza come indicato al punto 2 della presente decisione;

b) di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.

Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia, dando dimostrazione di essersi adeguato alle prescrizioni di cui al precedente punto a) e mediante il pagamento, secondo le modalità indicate in allegato, di un importo pari alla metà della sanzione applicata di cui al precedente punto b), entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2011.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, nonché l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli articoli 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo individuato nel medesimo art. 10, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Roma, 28 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei