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Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno, recante “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile” - 15 settembre 2022 [9815094]

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[doc. web n. 9815094]

Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno, recante “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile” - 15 settembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 298 del 15 settembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSA

Con la nota del 25 luglio 2022 il Ministero dell’Interno ha sottoposto all’Autorità, per il prescritto parere, lo schema di decreto del Ministero dell’Interno, recante “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile”, da adottarsi di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, “CAD”). Il predetto schema reca in allegato alcuni documenti denominati “Dati contenuti nell’ANSC” (Allegato 1), “Modalità di richiesta e rilascio dei certificati” (Allegato 2), “Servizi per l’utilizzo dell’ANSC” (Allegato 3) e “Misure di sicurezza” (Allegato 4), che ne costituiscono parte integrante.

1. La normativa di settore.

Ai sensi dell’art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - come modificato dall’art. 39, comma 1, lett. a), del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 e, da ultimo dall’art. 30, comma 8-bis, lett. c), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - “L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all' articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma 6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma 6-bis”.

Il medesimo articolo 62 del CAD, al comma 6-bis prevede che “Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR”.

Inoltre, con specifico riguardo alla piattaforma ANPR, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 ha definito le modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

In tale contesto, lo schema di decreto in esame definisce, ai sensi del citato articolo 62, comma 2-bis, del CAD, “l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR”, al fine di rendere disponibili ai comuni i servizi necessari all’utilizzo dell’ANSC.

Il progetto per l’adeguamento della piattaforma ANPR, finanziato con i fondi previsti per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è finalizzato alla completa informatizzazione dei registri dello stato civile tenuti dai comuni (nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e morte), centralizzando i relativi atti in un unico archivio gestito dal Ministero dell’Interno, ferma restando la disciplina vigente in materia di ordinamento dello stato civile.

RILEVATO

2. Lo schema di decreto in esame.

Lo schema di decreto in esame si compone di 14 articoli e 4 Allegati tecnici e, in attuazione di quanto previsto dal citato art. 62, comma 2-bis del CAD, definisce le modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (di seguito, “ANSC”). La disciplina dettata dal predetto schema reca l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (di seguito, “ANPR”) ai fini della messa a disposizione dei comuni dei servizi necessari all’utilizzo dell’ANSC, nonché le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all’ANSC, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile (art. 3).

In particolare, è previsto che l’ANSC è contenuto in ANPR, le cui funzionalità sono estese ed organizzate secondo modalità funzionali e operative che garantiscano l’univocità dei dati con la stessa ANPR (art. 4, commi 1 e 2). E’ inoltre previsto che i comuni fruiscano dei servizi resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC per tutti gli adempimenti in materia di iscrizione, trascrizione e annotazione degli atti nei registri dello stato civile, nonché di comunicazione degli atti stessi (art. 5, comma 1). A tal riguardo, l’Allegato 3 allo schema di decreto elenca i servizi resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC, prevedendo, in particolare, che l’accesso dei comuni avvenga con le seguenti modalità:

- attraverso i servizi principali dell’ANSC resi disponibili ai comuni a livello centrale dal sistema;

- attraverso una web application;

- tramite l’integrazione con i software gestionali dei comuni.

In ogni caso, gli ufficiali di stato civile devono accedere mediante credenziali di autenticazione CIE, CNS o SPID di livello 2 che vengono associate al certificato della postazione di accesso consentendo così di individuare il comune per conto del quale l’utente sta operando (nel caso di ufficiali di stato civile operanti per più amministrazioni comunali).

Per quanto attiene alle modalità per l’iscrizione, la trascrizione e l’annotazione degli atti dello stato civile nell’ANSC, l’art. 6 dello schema di decreto in esame prevede che l’ufficiale dello stato civile iscriva, trascriva e annoti nell’ANSC tutti gli atti nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del CAD e dalle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71 del CAD sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, mediante i servizi descritti nel citato Allegato 3 (art. 6, comma 1), allegando gli originali informatici, ovvero le copie informatiche degli originali analogici (formate ai sensi degli articoli 22 e 23-ter del CAD), contenenti le dichiarazioni, i processi verbali e ogni altra documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi. Le annotazioni e le trascrizioni previste dall’ordinamento vigente sono effettuate tramite l’aggiornamento dei dati nell’ANSC con evidenza della modifica o dell’integrazione apportate (art. 6, comma 2).

A garanzia dell’intero processo, è previsto che gli atti siano resi immodificabili una volta sottoscritti dall’ufficiale e registrati nell’ANSC (art. 6, comma 4) e che l’ANSC consenta l’univocità di ogni atto in essa riportato, tramite l’assegnazione di una numerazione progressiva (art. 6, comma 5).

L’art. 7 dello schema di decreto in esame dispone poi che le comunicazioni tra ufficiali dello stato civile, nonché quelle verso gli ufficiali di anagrafe previste dall’ordinamento, siano assicurate tramite i servizi resi disponibili per l’utilizzo dell’ANSC, disciplinando, in particolare, le comunicazioni effettuate dagli ufficiali dello stato civile ai fini della trascrizione e/o dell’annotazione degli atti.

Il successivo art. 8 demanda la definizione delle misure di sicurezza al sopra citato Allegato 4, che si propone di definire le misure per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell'accesso ai servizi e il tracciamento delle operazioni effettuate nell’ANSC. A tal fine, l’Allegato 4 prevede che:

- per accedere alle funzioni rese disponibili dalla web application dell’ANSC, l’ufficiale dello stato civile debba necessariamente essere censito nella console di sicurezza di ANPR; tali utenti possano essere abilitati a lavorare nell’ANSC in uno o più comuni di riferimento, in base alla propria competenza;

- l’accesso alla web application possa avvenire da parte di un utente censito all’interno della console di sicurezza tramite utilizzo di SMART CARD o, in alternativa, tramite utilizzo di identità digitale (SPID/CIE);

- l’utente che acceda alla web application di ANSC possa accedere anche ad ANPR senza dover effettuare nuovamente l’autenticazione, se provvisto di almeno uno dei profili riservati agli ufficiali di anagrafe.

L’art. 9 dello schema di decreto in esame reca alcune norme che disciplinano l’archiviazione e la conservazione degli atti, dello stato civile e dei metadati attraverso l’ANSC, che avvengono nel rispetto delle “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, adottate nel maggio 2021 da AgiD, ai sensi dell’articolo 71 del CAD.

Il Ministero dell’interno è il responsabile della conservazione e, ai sensi degli artt. 34, comma 1-bis e 44, comma 1-quater, del CAD, può affidare la conservazione dei documenti informatici ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative, tecnologiche e di protezione dei dati personali. In tale contesto, al soggetto che eroga i servizi di conservazione - che, ai sensi delle citate Linee guida, punto 4.10, è individuato come responsabile del trattamento in conformità all’art. 28 del Regolamento - è demandato il compito di verificare al termine di ogni anno solare, l’integrità e la leggibilità di tutti gli atti conservati e dei relativi metadati, fornendo al Ministero dell’interno una relazione in merito, nonché di garantire che i documenti informatici e i relativi metadati, all’interno del sistema di conservazione, siano logicamente aggregati in ragione del comune di provenienza, in modo tale che l’archivio di custodia centralizzato sia ripartito in sezioni corrispondenti ai comuni e, all’interno di ciascuna sezione, in sotto-sezioni annuali (art. 9, commi 3 e 4).

In caso di mancato o irregolare funzionamento dell’ANSC, tale evento viene segnalato sul sito internet del Ministero dell’interno www.anagrafenazionale.interno.it, in apposita sezione dedicata (art. 10).

Sono, inoltre, resi disponibili agli iscritti nell’ANPR i servizi di richiesta e rilascio dei certificati dello stato civile, tramite il servizio di ANPR di cui al decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2021, mediante l’emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (art. 11). L’Allegato 2, par. 2.1, precisa che il cittadino può richiedere il rilascio dei certificati di stato civile per se stesso, cioè riferiti al richiedente e non a terzi.

Non è invece prevista la possibilità di rilascio telematico, in “automatico”, degli estratti degli atti di stato civile, per i quali è necessaria un’attività di “filtro”, tramite l’intermediazione dell’ufficiale di stato civile, in quanto taluni dati contenuti nei registri possono non essere ostensibili in base alla disciplina di settore. L’Allegato 2 prevede, a tal fine, un servizio che consente all’ufficiale di stato civile di ricevere ed evadere le richieste di rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile presentate allo sportello (par. B.6.1) ovvero inoltrate dal cittadino tramite il servizio disponibile sul sito www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell’Interno, in apposita sezione dedicata (B.6.2.1).

In ultimo, con particolare riferimento alla definizione dei ruoli nell’ambito del trattamento in esame, l’art. 12 prevede che la titolarità del trattamento dei dati contenuti nell’ANSC sia attribuita al Ministero dell’interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell’adozione delle relative misure di sicurezza, nonché al sindaco, nell’esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di propria competenza. La società generale d’informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell’infrastruttura, è invece nominata responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

OSSERVA

3. Considerazioni generali.

Lo schema di decreto in esame disciplina l’attuazione dell’ANSC, contenuto nell’ANPR, ed estende le funzionalità di tale infrastruttura al fine di consentire lo svolgimento anche degli adempimenti in materia di stato civile.

L’iscrizione, la trascrizione e l’annotazione degli atti dello stato civile nell’ANSC, in base allo schema di decreto, è effettuata dagli ufficiali di stato civile sia in modo completamente digitale, quando l’atto venga originariamente formato in modalità informatica, oppure mediante copia informatica di originale cartaceo, ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter e 23-ter del CAD, quando l’atto sia formato, anche parzialmente, in modalità analogica. L’Archivio, una volta informatizzato, sostituisce progressivamente i registri di stato civile tenuti presso i comuni in forma cartacea, mantenendone le caratteristiche previste dalla legge in merito alla formazione e alla conservazione dei relativi atti, nonché garantendone l’immodificabilità. L’unicità degli atti archiviati nell’ANSC è assicurata dall’assegnazione di un numero progressivo univoco a livello nazionale, formato a partire dalla data di creazione dell’atto e dal codice Istat del comune che ha creato il documento. L’allineamento dei dati con ANPR è garantito automaticamente dal sistema, tramite un apposito servizio di interoperabilità.

Lo schema di decreto disciplina poi la gestione delle comunicazioni tra ufficiali dello stato civile e tra questi ultimi e gli ufficiali dell'anagrafe, indicando le procedure da osservare anche nel cosiddetto periodo transitorio, durante il quale coesisteranno le modalità digitali di gestione degli atti nell’ANSC, disciplinate dal decreto, con quelle attualmente vigenti, che continueranno ad applicarsi ai comuni nel periodo antecedente alla loro adesione all’ANSC, prevista progressivamente nell’arco di dodici mesi dall’adozione del decreto, con conseguente chiusura dei registri cartacei.

Fermo restando che l’informatizzazione degli atti di stato civile costituisce un passaggio indispensabile per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi incluse le amministrazioni locali – anche in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – con riguardo ai profili relativi alla protezione dei dati personali, e in particolare, a quelli tecnici e di sicurezza, si ritiene che l’utilizzo per l’ANSC di un’infrastruttura condivisa e già consolidata, quale è ANPR, già prevista dall’art. 62, comma 2-bis, del CAD, rappresenta, in generale, una garanzia ai fini dell’adeguatezza delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative poste a presidio dei dati personali trattati nonché una tutela dei diritti e le libertà delle persone fisiche.

4. Profili di criticità

Ciò premesso, a fronte di una valutazione generale di adeguatezza delle misure tecniche e organizzative previste dallo schema in esame, in relazione ad alcuni limitati profili di criticità rilevati, si ravvisa la necessità di apportare allo schema di decreto e ai relativi Allegati le integrazioni e modifiche di seguito descritte.

4.1. Tra i servizi al cittadino, è previsto che tramite il servizio dell’ANPR di cui al decreto del Ministro dell’interno del 3 novembre 2021, recante “Modalità di erogazione da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche”, sia possibile per il cittadino iscritto nell’ANPR richiedere certificati dello stato civile, che sono rilasciati mediante l’emissione di documenti elettronici muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. A tal riguardo, l’Allegato 2, par. 2.1, precisa che il cittadino può richiedere il rilascio dei certificati di stato civile per se stesso, cioè riferiti al richiedente e non a terzi.

In relazione al predetto servizio – analogamente a quanto già previsto dal citato decreto 3 novembre 2021, al quale lo schema di decreto in esame rinvia, e sul quale il Garante ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 367 del 14 ottobre 2021 (doc. web n. 9717543) – è necessario esplicitare in modo chiaro nel testo del decreto (e non solo nell’Allegato 2), il perimetro soggettivo del servizio. In particolare, è necessario che all’art. 11, dopo la locuzione “il rilascio telematico dei certificati dello stato civile”, sia aggiunta la locuzione “riguardanti il richiedente”.

4.2. Lo schema di decreto prevede che gli ufficiali di stato civile accedano ad ANSC mediante credenziali di autenticazione CIE, CNS o SPID di livello 2. Al riguardo, è necessario che, ai fini dell’accesso, sia previsto l’utilizzo di SPID ad uso professionale (https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/318_-_dt_dg_n._318_-_5_nov_2019_-_dt_adozione_ll_gg_.pdf). Nelle more dell’utilizzo di SPID ad uso professionale, è ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale, escludendo tuttavia l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata dell’operatore forniti dal Service Provider (es. e-mail e numero di cellulare personali, domicilio privato, etc.).

4.3. L’accesso all’Archivio è consentito anche ai cittadini, autenticati con CIE, CNS o SPID, per la richiesta di certificati di stato civile per sè stessi, con rilascio in modalità telematica di alcuni certificati di stato civile. A tal riguardo, l’Allegato 2, par. 1.2. prevede che il sistema registri gli accessi alle applicazioni e l’esito dell’operazione e che i log degli accessi così descritti siano storicizzati e conservati nel rispetto della normativa vigente. Ciò considerato, è necessario precisare nello schema di decreto in esame anche i tempi di conservazione dei log di accesso dei cittadini all’Archivio, al fine di garantire il rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento.

4.4. L’art. 4, comma 2, dello schema prevede che l’ANSC sia organizzato secondo modalità funzionali e operative che garantiscano l'univocità dei dati con l’ANPR. A tal proposito, risulta necessario precisare, anche nell’ambito degli allegati tecnici, le misure volte a garantire tale “univocità dei dati con ANPR” e, più in generale, le misure finalizzate ad assicurare il rispetto del principio di esattezza dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento.

4.5. Infine, si osserva che il trattamento relativo alla centralizzazione in un unico archivio centrale degli atti dello stato civile redatti sull’intero territorio nazionale che riguardano l’intera popolazione, nonché relativo all’integrazione del predetto archivio nell’ANPR, determinando un trattamento sistematico, su larga scala, di dati personali, incluse particolari categorie di dati di cui all’art. 9 del Regolamento, presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e deve essere, pertanto, preceduto da una valutazione di impatto ai sensi dell’art. 35 del Regolamento. Considerato che la documentazione inviata non dà conto delle risultanze della valutazione eventualmente effettuata, si rende necessario che il Ministero dell’interno effettui la valutazione di impatto e tenga nella dovuta considerazione gli esiti della stessa ai fini dell’eventuale previsione di ulteriori garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per affrontare rischi residui per i diritti e le libertà degli interessati e, ove sussistano i presupposti, proceda alla consultazione del Garante, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento.

RITENUTO

alla luce di quanto osservato, di poter esprimere parere favorevole sullo schema di decreto, a condizione che siano adottati gli interventi sopra evidenziati al fine di rendere il trattamento conforme alla disciplina del Regolamento e del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, , 58, par. 3 lett. b) del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno, recante “Modalità di aggiornamento della piattaforma di funzionamento dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente per l'erogazione dei servizi resi disponibili ai comuni per l'utilizzo dell’Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile” da adottarsi, ai sensi dell’art. 62, comma 6-bis del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, unitamente agli Allegati che ne costituiscono parte integrante, a condizione che:

1. all’art. 11, dopo la locuzione “il rilascio telematico dei certificati dello stato civile”, sia inserita la locuzione “riguardanti il richiedente” (par. 4.1);

2. ai fini dell’accesso degli ufficiali di stato civile all’ANSC, sia previsto l’utilizzo di SPID ad uso professionale e, nelle more dell’utilizzo di SPID ad uso professionale, sia ammesso l’utilizzo di identità SPID ad uso personale, escludendo l’uso di dati personali attinenti alla sfera privata dell’operatore forniti dal Service Provider (par. 4.2);

3. siano precisati i tempi di conservazione dei log di accesso dei cittadini all’ANSC (part. 4.3);

4. siano precisate le misure volte a garantire l’“univocità dei dati con ANPR” nonché, più in generale, le misure per assicurare il rispetto del principio di esattezza dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. d), del Regolamento (par. 4.4);

5. effettui la valutazione di impatto e tenga nella dovuta considerazione gli esiti della stessa ai fini dell’eventuale previsione di ulteriori garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per affrontare rischi residui per i diritti e le libertà degli interessati, procedendo, ove sussistano i presupposti, alla consultazione del Garante, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (par. 4.5).

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei