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Parere su istanza di accesso civico - 9 giugno 2022 [9821576]

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[doc. web n. 9821576]

Parere su istanza di accesso civico - 9 giugno 2022

Registro dei provvedimenti
n. 223 del 10 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto d’istruzione superiore Francesco Algarotti, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

VISTA la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Istituto d’istruzione superiore Francesco Algarotti ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame presentata su un provvedimento di diniego parziale di un’istanza di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato –da parte di una società ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto atti dell’attuale, e della precedente, «procedura di gara per la concessione del servizio di ristoro tramite distributori automatici», fra cui il contratto stipulato con l’aggiudicataria, i pagamenti del canone di concessione con relativa documentazione fiscale dettagliata, copia delle offerte pervenuto per le gare.

L’Istituto, dopo aver coinvolto le società individuate come controinteressate (che si sono opposte all’accesso a tutela dei propri interessi economici e commerciali), ha accordato un accesso parziale, fornendo il solo schema del contratto di appalto e rifiutando l’ostensione degli altri atti documenti, in quanto esisterebbe un interesse meramente individuale del soggetto istante e la mancanza di un interesse pubblico sottostante la richiesta di accesso, nonché la necessità di tutelare gli interessi dei controinteressati, anche considerando che nella documentazione richiesta potrebbero essere presenti dati giudiziari (carichi pendenti, sentenze di condanna, misure interdittive tutelati dall’art. 2-octies del Codice)

Il soggetto istante ha presentato richiesta di riesame al RPCT dell’Istituto, il quale nella richiesta di parere al Garante ha evidenziato, fra l’altro, che la società istante «all’epoca non ha presentato alcuna istanza di manifestazione di interesse né in quest’ultima procedura di gara, né in quella ancora precedente» e che la stessa ha presentato «anche presso altri Istituti di richieste di questa tipologia che nulla hanno a che vedere, a nostro parere, con l’accesso civico generalizzato […]».

OSSERVA

Nel caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, oggetto dell’accesso civico risulta essere un’articolata documentazione, afferente a gare di appalto.

Per i profili di competenza di questa Autorità, limitati alla sola protezione dei dati personali, si evidenzia in primo luogo che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e si considera “identificabile” «la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, RGPD).

Pertanto – ai sensi del citato art. 4, par. 1, n. 1, RGPD – sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, gli enti, le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Quanto al caso sottoposto all’attenzione di questa Autorità, si rappresenta altresì che la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza contenuta nel Codice dei contratti pubblici, prevede uno specifico regime di pubblicità in materia, laddove sancisce, in generale, che «Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33» (art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 18/4/2016).

Per gli atti richiesti tramite l’accesso civico, che non rientrano fra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, la disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

L’esercizio del citato diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (ivi, comma 3).

Quanto al merito della questione sottoposta all’attenzione del Garante, occorre tuttavia evidenziare che, nella motivazione del provvedimento di riscontro dell’accesso civico generalizzato, l’Istituto ha richiamato l’esistenza di limiti diversi dalla protezione dei dati personali la cui valutazione esula dai compiti affidati a questa Autorità. In relazione invece al limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, si evidenzia che l’amministrazione ha operato un generico riferimento alla possibilità che siano presenti dati giudiziari tutelati dall’art. 2-octies del Codice, impedendo in ogni caso al soggetto istante di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione dei documenti richiesti potrebbe causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali tale da comportare il rifiuto dell’accesso civico o l’impossibilità di fornire, ad esempio, un accesso parziale oscurando i dati personali non ostensibili (ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d. lgs. n. 33/2013).

Al riguardo, si ricorda che – anche nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – è precisato che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione» e che «La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (par. 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all’ accesso generalizzato», n. 13).

Si rileva, altresì, che non sono stati inviati al Garante – nemmeno per estratto – i documenti oggetto di accesso civico, né in altri atti dell’istruttoria sono stati indicati quali sarebbero i dati giudiziari effettivamente presenti nella documentazione richiesta.

Tali carenze istruttorie, considerate nel loro complesso, impediscono a questa Autorità di esprimersi, allo stato, nel merito della richiesta di riesame presentata al RPCT.

In ogni caso – fermo restando ogni ulteriore valutazione circa l’esistenza di altri limiti all’accesso civico previsti dall’art. 5-bis del d. lgs. n. 33/2013 – si rappresenta che il Garante già in passato si è espresso su questioni riguardanti l’accesso civico a documenti relativi a procedimenti e dati giudiziari, per cui – in questa fase procedurale e per come sono stati rappresentati i fatti – si ritiene comunque utile rinviare alle relative motivazioni (cfr. con particolare riferimento ai dati giudiziari i seguenti provvedimenti: n. 110 dell’1/4/2022, in www.gpdp.it, doc. web n. 9767096; n. 291 del 16/5/2018, ivi, doc. web n. 8997258; n. 482 del 15/11/2018, ivi, doc. web n. 9063993).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto d’istruzione superiore Francesco Algarotti, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 9 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione