g-docweb-display Portlet

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mister Brick S.a.s. - 5 agosto 2022 [9827135]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9827135]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Mister Brick S.a.s. - 5 agosto 2022

Registro dei provvedimenti
n. 296 del 5 agosto 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell’ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE l’avv. Guido Scorza;   

PREMESSO

1. L’ATTIVITÀ ISTRUTTORIA SVOLTA

1.1. Istruttoria preliminare

Con il reclamo del 4 dicembre 2021, presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito «Regolamento»), il signor XX ha lamentato la ricezione, in data 24 ottobre 2021, di una comunicazione promozionale indesiderata proveniente dall’indirizzo di posta elettronica “Mr.Brick” <corsocucc@gmail.com> ed avente ad oggetto la locazione di immobili nel comune di Milano offerti dalla società di intermediazione immobiliare, Mister Brick S.a.s. di Gangi Dino Alessandro & C. (di seguito «Mister Brick»; «Società»). Il reclamante ha dichiarato di non aver conferito il consenso alla ricezione della citata comunicazione promozionale ed ha lamentato il mancato riscontro alla richiesta di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 17 e 21 del Regolamento, inoltrata via e-mail il 24 ottobre 2021 all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’informativa privacy della Società, rinvenibile nel relativo sito internet.

In risposta alla richiesta di informazioni, formulata da questo Ufficio il 9 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito «Codice»), la Società, con comunicazione del 28 dicembre 2021, ha dichiarato di non aver “mai trattato dati personali […] del signor XX” ed ha attribuito la responsabilità della condotta lamentata dal reclamante all’impresa XX, con la quale la medesima avrebbe stipulato nel 2017 un contratto (di cui, tuttavia, non ha fornito evidenza nel corso del procedimento) per l’effettuazione di campagne pubblicitarie; a conferma di ciò, ha prodotto una “dichiarazione liberatoria di responsabilità”, datata 19 ottobre 2021, con la quale la XX avrebbe sollevato la Società da ogni addebito inerente ad iniziative promozionali. Inoltre, ha affermato che la società XX, riconducibile a tale XX, interpellata dal reclamante, ha proceduto alla rimozione dei dati personali dello stesso.

1.2. La contestazione

Alla luce di quanto emerso nell’istruttoria preliminare, sulla base della documentazione complessivamente acquisita, il 4 aprile 2022 è stata notificata a Mister Brick la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice.

L’Ufficio, in particolare, ha rilevato un quadro di scarso controllo da parte della Società nei trattamenti finalizzati alla realizzazione della campagna promozionale oggetto di reclamo, con conseguente incapacità di ottemperare all’obbligo di comprovare il rispetto delle norme (accountability del titolare), non essendovi peraltro evidenza di un formale atto di nomina nei confronti di XX, ovvero di una documentazione contrattuale che definisca le relative responsabilità. Di conseguenza, è stata contestata alla Società la violazione degli artt. 5, par. 2, 24 e 28 del Regolamento, nonché degli artt. 12, 15, 17 e 21 del Regolamento, non essendo stata riscontrata, nei termini richiesti, l’istanza di esercizio dei diritti formulata dall’interessato il 24 ottobre 2021 e considerato, altresì, il complessivo non adeguato livello di trasparenza dei trattamenti effettuati per finalità promozionali.

Inoltre, è stata contestata alla Società la violazione dell’art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento e dell’art. 130 del Codice, in ragione dell’invio a XX di una e-mail promozionale in assenza di un consenso specifico.

1.3. La difesa di Mister Brick

Con gli scritti difensivi del 4 maggio 2022, la Società ha ammesso di non aver “correttamente vegliato affinché la […] XX operasse in maniera conforme al GDPR, avendo fatto affidamento solo sulle garanzie verbali e sulla professionalità dell’incaricato della campagna di marketing”; inoltre, nel dichiarare di aver redarguito la Società che ha svolto la campagna promozionale, ha precisato di aver aggiornato “la configurazione delle email pubblicitarie” nonché “il contratto in essere con la […] XX, programmando verifiche semestrali”.

2. ACCERTAMENTI EFFETTUATI DALL’UFFICIO

Le argomentazioni prodotte dall’interessato nel corso del procedimento, relativamente anche ad altri reclami presentati dallo stesso inerenti alla medesima fattispecie e tutti accomunati dall’attività di marketing svolta da XX, mettono in risalto la difficoltà di poter risalire al titolare del trattamento. Attraverso approfondite verifiche condotte dal reclamante, e oggetto di un’istruttoria ancora in corso da parte dell’Ufficio, è emerso un quadro poco chiaro in ordine al profilo soggettivo della condotta: il nome “XX”, a cui è associata la XX, risulta collegato anche ad altre società nei cui confronti XX ha proposto appositi reclami. Lo stesso “XX”, dietro il quale si celerebbe tale XX (come da verifiche effettuate dal reclamante), interpellato da XX, non avrebbe saputo fornire informazioni sull’origine dei dati, né, tantomeno, documentare l’acquisizione del consenso. Al di là di tale circostanza, non è stata prodotta la documentazione relativa  al contratto del 2017 che la Società avrebbe siglato con la XX, ma soltanto l’aggiornamento del medesimo atto al 22 aprile 2022 sottoscritto successivamente alla condotta lamentata nel reclamo, non consentendo all’Ufficio di verificare se il trattamento oggetto di doglianza sia avvenuto o meno in presenza di un formale atto di nomina che avrebbe permesso una valutazione complessiva dei trattamenti e della congruità della  ripartizione negoziale delle responsabilità.

Tuttavia, dall’esame di tale contratto, è emerso che la XX si è impegnata a selezionare un determinato target di utenti a cui destinare le comunicazioni promozionali sulla base dei requisiti individuati da Mister Brick (definito “Cliente”) e riconducibili a macro-categorie quali: target di interesse, tipo di attività commerciale, area geografica, data di spedizione, tipologia di campagna. I dati dei destinatari sono estratti dai database dei Fornitori della XX (definiti anche “editori web”) che li avrebbero acquisiti mediante registrazioni a servizi on-line di varia natura (ad esempio: concorsi, siti di comparazione, portali vari) in occasione delle quali gli utenti avrebbero prestato il consenso alla comunicazione dei dati a terzi per finalità di marketing.

Nella qualificazione dei ruoli e delle responsabilità, in relazione ai dati presenti nei citati database (punto 7 del contratto), sia il Cliente (Mister Brick) che i Fornitori sono definiti titolari autonomi, mentre la XX agirebbe in qualità di responsabile del trattamento in quanto opererebbe sulla base delle finalità definite dai Clienti stessi; tuttavia, tale qualifica della  XX risulta contrastare con l’attribuzione alla medesima della titolarità del trattamento dei “dati personali conferiti dal Cliente e necessari per l’esecuzione del […] contratto” (punto 8 “Privacy”). Inoltre, è stata concordata la responsabilità della XX in relazione al trattamento in parola con espressa manleva a favore del Cliente per qualsiasi danno dovesse derivare dall’utilizzo illecito dei dati personali.

3. VALUTAZIONI DI ORDINE GIURIDICO

Con riferimento ai profili fattuali sopra evidenziati, anche in base alle affermazioni della Società di cui il dichiarante risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice, si formulano le seguenti valutazioni di ordine giuridico.

In primo luogo, occorre richiamare la definizione di “titolare” di cui all’art. 4 del Regolamento, ovvero la persona fisica o giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento.

Nel caso di specie, Mister Brick ha in concreto determinato lo scopo per cui è stato posto in essere il trattamento (la veicolazione di messaggi promozionali) ed ha commissionato alla XX la campagna pubblicitaria delle proprie iniziative. Infatti, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato a corredo del reclamo, la e-mail lamentata riguardava la promozione di servizi riconducibili a Mister Brick e recava nel contenuto il link al relativo sito internet http://www. misterbrickimmobiliare.it (cif. “Clicca qui per maggiori informazioni”). Una tale configurazione dei messaggi deve ritenersi idonea ad ingenerare nei destinatari la convinzione di essere stati contattati direttamente dalla Mister Brick e, per tali ragioni, lo stesso reclamante si è rivolto in prima battuta alla Società, ai recapiti rinvenibili nella relativa informativa privacy, sulla base di tale legittimo affidamento.

Si deve richiamare, a tal proposito, quanto chiarito dal Garante con il provvedimento generale del 15 giugno 2011 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1821257) con specifico riguardo al fatto che “[…] i contatti a carattere promozionale sono effettuati in nome, comunque per conto e nell’interesse della società proponente; con l’effetto che negli interessati si ingenera un legittimo affidamento, dal momento che essi percepiscono di essere destinatari di iniziative pubblicitarie condotte direttamente dalla società per conto della quale viene formulata la proposta di vendita di prodotti o servizi”. In tali termini, il proponente, essendo il soggetto che determina la finalità promozionale del trattamento ed i mezzi per la sua effettuazione, oltre ad essere il soggetto nel cui interesse il trattamento è effettuato, si configura quale titolare del trattamento. Invece, il soggetto che, per conto di questi, concretamente svolge il servizio, può essere, a seconda del concreto atteggiarsi dei ruoli fra le parti, un contitolare o un responsabile del trattamento, come chiarito dal Garante nelle Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013 (doc. web n. 2542348) e nel provvedimento del 26 ottobre 2017 (doc. web n. 7320903), nonché nel provvedimento n. 7 del 15 gennaio 2020 (doc. web n. 9256486).

Pertanto, pur rivendicando la propria estraneità rispetto alla raccolta dei dati del reclamante, risulta che la comunicazione ricevuta dal signor XX sia stata effettuata in nome e nell’interesse della Società che, per tali ragioni, va ritenuta titolare avendo, in concreto, determinato le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento (cfr. art. 4 del Regolamento) (v. oltre ai citati provv. 26 ottobre 2017 e provv. 15 gennaio 2020, anche: provv. 25 novembre 2021, doc. web n. 9736961; provv. 25 novembre 2021, doc. web n. 9737185; provv. 2 dicembre 2021, doc. web n. 9731682; provv. 2 dicembre 2021, doc. web n. 9731664; provv. 16 dicembre 2021, doc. web. n. 9742704). In particolare, Mister Brick ha stabilito il motivo per cui è stato posto in essere il trattamento (veicolazione di messaggi promozionali) e ha scelto i criteri che la XX avrebbe dovuto seguire per realizzare la campagna promozionale (target, periodi di tempo per gli invii, la tipologia dei messaggi: standard o personalizzati), con ciò definendo i mezzi essenziali del trattamento stesso.

Per tali ragioni, non è condivisibile la ricostruzione prospettata dalle parti in base alla quale, nel trattamento in questione, Mister Brick sarebbe un mero committente senza alcun ruolo ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati: la Società risulta aver esercitato le prerogative del titolare anche nella fase di nomina ed istruzione a XX, quest’ultima oggetto di una autonoma istruttoria.

Ciò posto, si deve tener conto che, nel riscontro fornito all’Autorità il 4 maggio 2022, Mister Brick ha sostanzialmente ammesso la mancanza di adeguate misure tecniche e organizzative, disciplinate dall’art. 24 del Regolamento. In particolare, la Società ha ammesso di non aver “correttamente vegliato” sull’operato della XX di cui si è avvalsa per reperire liste di contatto e per l’invio materiale di comunicazioni promozionali del proprio marchio, affidandosi alle presunte garanzie professionali offerte dal partner e confidando sugli esiti positivi della collaborazione instaurata (v. cit. provv. 25 novembre 2021).

Quanto sin qui descritto consente di delineare un quadro di non adeguato controllo da parte della Società nei trattamenti finalizzati alla realizzazione della campagna promozionale: non risulta che Mister Brick abbia richiesto al partner documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di liceità del trattamento, quali l’origine dei dati, l’informativa resa e i consensi acquisiti in occasione della registrazione degli utenti ai siti internet di proprietà dei Fornitori di cui si avvale XX per reperire liste di contatti, né che abbia verificato ciò in altro modo.

L’Autorità ha più volte evidenziato che i nuovi principi dettati dal Regolamento inquadrano le competenze del titolare in un’ottica di responsabilizzazione (accountability) ed impongono a tutti gli attori del trattamento dei dati personali comportamenti proattivi e coerenti con la finalità di comprovare, in ogni fase, la liceità dei trattamenti medesimi (v. anzitutto l’art. 5, par. 2, del Regolamento, oltre che l’art. 24 preposto alla puntuale disciplina del detto principio).

Ciò posto, nella fattispecie, il trattamento di dati personali, svolto con l’utilizzo di liste anagrafiche provenienti da soggetti terzi per finalità di marketing, è risultato essere privo dei requisiti di liceità, correttezza e trasparenza individuati dall’art. 5 del Regolamento. Pertanto, si ritiene integrata la violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 del Regolamento.

Inoltre, la condotta descritta ha dato luogo all’invio di messaggi promozionali senza consenso, ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento e 130, commi 1 e 2, del Codice, dal momento che la Società non ha prodotto riscontri probatori atti a documentarne l’acquisizione.

Infine può ritenersi confermata la circostanza del mancato riscontro all’istanza formulata dall’interessato, con conseguente violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 del Regolamento.

Tuttavia, nella valutazione complessiva dei fatti, si deve tener conto della condotta sporadica (risulta agli atti una sola comunicazione promozionale lamentata), oggetto di un’unica doglianza, dell’assenza di precedenti istruttorie e sanzioni, della natura marginale dell’attività promozionale mediante posta elettronica, dell’entità modesta del pregiudizio dal momento che è stata inviata una sola e-mail al reclamante senza comportare la diffusione dei dati personali e, in un’ottica collaborativa e proattiva, dei futuri interventi migliorativi sui trattamenti dei dati, mediante verifiche semestrali.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, si rende necessario imporre a Mister Brick il divieto di trattamento dei dati personali raccolti senza che sia stato acquisito il citato necessario preventivo consenso informato dell’interessato in relazione all’attività di marketing.

Risulta inoltre necessario dover ingiungere a Mister Brick, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, qualora intenda in futuro avvalersi di terzi per attività promozionali, di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia e, in particolare, di acquisire previamente un consenso libero, specifico, inequivocabile e documentato degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali.

Si ingiunge, inoltre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento di adottare idonee procedure volte a garantire un pieno ed effettivo riscontro all’esercizio dei diritti degli interessati. Risulta necessario, peraltro, ingiungere alla Società di rilasciare agli interessati un’idonea informativa preventiva rispetto al trattamento dei loro dati.

Infine, con riguardo ai trattamenti già realizzati e con finalità dissuasiva, si ritiene sussistano i presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83, par.  5, del Regolamento.

4. ORDINANZA INGIUNZIONE PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

In base a quanto sopra rappresentato, stanti le violazioni richiamate, si rende applicabile la sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

Ai fini della quantificazione della sanzione amministrativa il citato art. 83, par. 5, nel fissare il massimo edittale nella somma di 20 milioni di euro ovvero, per le imprese, nel 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente ove superiore, specifica le modalità di quantificazione della predetta sanzione, che deve “in ogni caso [essere] effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del  Regolamento), individuando, a tal fine, una serie di elementi elencati al par. 2 dell’art. 83 in parola, da valutare all’atto di quantificarne il relativo importo.

Quali circostanze aggravanti, nel caso di specie, si ritiene di dover invece tener conto:

1. della dimensione soggettiva della condotta, da ritenersi gravemente colposa, con particolare riferimento al carente riscontro fornito tanto all’interessato quanto all’Autorità (lett. b).

Quali elementi attenuanti, devono invece essere considerati:

1. lo scarso numero di interessati coinvolti (soltanto il reclamante) nonché della natura comune dei dati trattati (lettere a, g);

2. l’assenza di precedenti procedimenti avviati a carico della Società (lett. e);

3. la mancanza di ulteriori segnalazioni o reclami (lett. h);

4. la particolare congiuntura socio-economica che ha interessato il Paese in relazione all’emergenza pandemica (lett. k).

In base al complesso degli elementi sopra indicati, in applicazione dei principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, tenuto conto del necessario bilanciamento fra diritti degli interessati e libertà di impresa, anche al fine di limitare l’impatto economico della sanzione sulle esigenze organizzative, funzionali ed occupazionali della Società, si ritiene debba applicarsi a Mister Brick – anche tenendo in considerazione altri casi analoghi (v. provv.ti citati, nonché provv. n. 126 del 7 aprile 2022, doc. web n.  9771529, e provv. n. 153 del 28 aprile 2022, doc. web n. 9779025) - la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 1.000 (mille/00), pari allo 0,005% del massimo edittale di 20 milioni di euro.

Nel caso in argomento si ritiene debba applicarsi, altresì, la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto della materia oggetto di istruttoria, vale a dire il fenomeno del marketing indesiderato, rispetto al quale questa Autorità ha adottato numerosi provvedimenti sia a carattere generale sia diretti a determinati titolari del trattamento e su cui è elevata l’attenzione dell’utenza.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 170 del Codice, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il presente provvedimento di divieto del trattamento è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e che, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa la sanzione di cui all’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ricorrono, infine, i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante, per l’annotazione delle violazioni qui rilevate nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara illecito il trattamento effettuato da Mister Brick S.a.s. di Gangi Dino Alessandro & C., con sede legale in Bergamo, via Fratelli Bronzetti 4/B, P.IVA 02635920164, descritto nei termini di cui in motivazione, e, pertanto, dichiara fondato il reclamo;  

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, vieta ogni ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati personali raccolti senza che sia stato acquisito il necessario preventivo consenso informato degli interessati;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, qualora intenda in futuro svolgere attività promozionali, direttamente o tramite terzi, ingiunge alla Società di adottare idonee procedure volte a verificare costantemente che i dati personali siano trattati nel pieno rispetto delle disposizioni in materia e, in particolare, di acquisire previamente un consenso informato, libero, specifico, inequivocabile e documentato degli interessati per l’invio di comunicazioni commerciali, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento e 130 del Codice;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, ingiunge alla Società di adottare idonee procedure volte a garantire un pieno ed effettivo riscontro all’esercizio dei diritti nonché di rilasciare agli interessati un’idonea informativa preventiva, ex artt. 12, 13 e 14 del Regolamento, rispetto al trattamento dei loro dati;

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento, invita altresì il titolare del trattamento, a comunicare entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.

ORDINA

a Mister Brick di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille/00), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, con l’adempimento alle prescrizioni impartite e il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alla predetta Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 1.000,00 (mille/00), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

quale sanzione accessoria, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 5 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei