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Parere su istanza di accesso civico - 24 ottobre 2022 [9829003]

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[doc. web n. 9829003]

Parere su istanza di accesso civico - 24 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 357 del 24 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Taranto, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Taranto ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – avente a oggetto i «dati e [i] documenti detenuti dal Comune di Taranto [riguardanti l’] Attività del centro antiviolenza donne anni 2018-19-20-21-22», con particolare riferimento ad attività di rendicontazione, agli avvocati e responsabili legali coinvolti, nonché all’attività giudiziaria.

Dagli atti risulta che l’amministrazione non fornito riscontro nel temine di trenta giorni previsto dalla normativa applicabile, per cui il soggetto istante ha inoltrato una richiesta di riesame al RPCT per ottenere risposta (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale contesto, il RPCT ha formulato una richiesta di parere a questa Autorità, trasmettendo le osservazioni dell’amministrazione e quelle contenute nell’opposizione dell’Associazione convenzionata con il Comune, individuata come controinteressato, a cui è stata affidata la gestione, a seguito di apposita gara pubblica, dell’erogazione delle attività operative del servizio del Centro antiviolenza che intervengono a supporto delle esigenze delle donne sole o con figli vittime di violenza, per offrire loro aiuto e protezione, nonché per predisporre percorsi di uscita dalla violenza.

OSSERVA

Come sancito dalla disciplina di settore ed evidenziato anche nell’opposizione del soggetto controinteressato, «I centri antiviolenza e le case rifugio, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato delle ospiti, operano in collaborazione con la rete dei servizi sociali e sanitari territoriali e con le forze dell’ordine, al fine di garantire la massima sicurezza e protezione alle donne che subiscono violenza, sole o con figli minori, e un percorso di presa in carico integrata e globale» (art. 12, comma 1, Legge Regione Puglia n. 29 del 4/7/2014; cfr. anche art. 3, comma 2, lett. a, e 11 della medesima legge, nonché art. 80, comma 9 del Regolamento Regione Puglia n. 4 del 18/1/2007).

Al riguardo, nel prendere atto di quanto indicato dal RPCT nella propria richiesta di parere e di quanto evidenziato dall’Associazione che gestisce il Centro antiviolenza, si rileva che dagli atti risulta che alcuni dei dati e documenti richiesti non sarebbero nella disponibilità del Comune e che i limiti all’accesso civico richiamati non riguardano solo la protezione dei dati personali, ma anche questioni inerenti alla tutela degli interessi pubblici legati alla tutela della «sicurezza e ordine pubblico» nonché «alla conduzione di indagini su reati e loro perseguimento» (cfr. art. 5-bis, comma 1, lett. a ed f, del d. lgs. n. 33/2013).

Pertanto, limitatamente ai profili in materia di protezione dei dati personali (che comprendono tutti i dati e le informazioni idonee a identificare, direttamente o indirettamente, i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD), premesso che questa Autorità non ha preso visione dei dati e documenti oggetto di accesso civico che non sono stati trasmessi dal RPCT, si invita l’amministrazione a effettuare le valutazioni necessarie previste dalla disciplina di settore e a fornire riscontro all’istanza ricevuta, con provvedimento corredato da «congrua e completa» motivazione (cfr. par. 5.3 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico), tenendo conto della natura particolarmente delicata dei dati e delle informazioni riferite al Centro antiviolenza per le donne (relative peraltro a un arco di tempo particolarmente ampio pari agli ultimi cinque anni) e alla necessità di tutelare la riservatezza e l’anonimato di persone e attività del Centro stesso.

Al riguardo, si ricorda che – fermo restando che l’accesso civico va in ogni caso escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013) – l’ostensione dei dati e documenti richiesti va rifiutata laddove possa arrecare un pregiudizio concreto alla «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, ivi).

Tale ponderazione deve essere condotta tenendo in considerazione l’amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico e la circostanza che i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Inoltre, occorre tenere conto anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di terzi dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Taranto, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

In Roma, 24 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione