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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Limit Call S.r.l.s. - 20 ottobre 2022 [9832544]

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[doc. web n. 9832544]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Limit Call S.r.l.s. - 20 ottobre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 350 del 20 ottobre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale ha preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento (di seguito “Codice”);

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 18675/22 del 4 aprile 2022 (notificato dalla Guardia di Finanza l’11 maggio 2022), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha avviato, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, un procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento nei confronti di Limit Call S.r.l.s. (di seguito “Limit Call” o “Società”), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Tertulliano 70, C.F. 11508000962;

RILEVATO che, dall’esame degli atti del procedimento amministrativo, è emerso, in sintesi, quanto segue:

- con reclamo del 28 gennaio 2022, avanzato a questa Autorità ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, il signor XX, rappresentando di aver ricevuto numerose telefonate indesiderate riconducibili alla Limit Call, ha lamentato l’insoddisfacente riscontro della citata Società alle istanze di esercizio dei diritti formulate ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento;

- il signor XX ha allegato al reclamo le comunicazioni intercorse con la Società dalle quali è emerso che la Limit Call ha confermato soltanto tre dei contatti lamentati “sulla base dell’interesse […] dimostrato” dal reclamante ad “essere ricontattato nuovamente” ed ha assicurato di aver recepito la richiesta di cancellazione dell’utenza telefonica dello stesso;

- Limit Call, con nota del 12 ottobre 2021, ha affermato di aver agito in forza di un consenso alla comunicazione a terzi per finalità promozionali rilasciato dall’interessato il 17 agosto 2021 ore 14.32.43 in occasione della registrazione ad un sito internet (https://...) di proprietà della società spagnola XX, di cui è stato prodotto anche il timestamp; il reclamante ha disconosciuto il portale al quale si sarebbe registrato, ribadendo di non aver prestato il citato consenso;

- il signor XX si è rivolto successivamente alla società XX a al fine di chiarire la circostanza sopra descritta, con particolare riferimento all’asserito consenso rilasciato in occasione della registrazione al citato sito internet, nonché ai rapporti in essere con la Limit Call;

- dalle interlocuzioni con XX, è emerso che il consenso al trattamento dei dati personali, di cui è stata prodotta evidenza con il relativo log di iscrizione, sarebbe stato fornito in una data diversa da quella indicata da Limit Call (ovvero l’11 ottobre 2021 alle ore 20.24.25) con la quale XX ha sostenuto di non avere alcun rapporto contrattuale;

- l’Ufficio, in data 10 febbraio 2022, ha formulato una richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell’art. 157 del Codice (nota prot. n. 9268/22), notificata in pari data tramite pec, con la quale ha invitato la Società a fornire ogni elemento utile per la completa valutazione del caso, “con particolare riferimento alla documentazione attestante l’effettivo rilascio del consenso da parte del reclamante per finalità promozionali anche alla luce delle evidenze prodotte da XX che ha dichiarato di non avere alcun rapporto contrattuale con la Limit Call S.r.l.s.”; 

- non essendo pervenuta alcuna risposta a tale richiesta, l’Ufficio ha provveduto a comunicare a Limit Call l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori previsti dall’art. 58, par. 2, del Regolamento, invitando la medesima Società a far pervenire entro trenta giorni scritti difensivi ovvero richiesta di audizione innanzi al Garante; dato il precedente omesso riscontro alla comunicazione inviata a mezzo pec, l’atto di avvio del procedimento è stato notificato dalla Guardia di Finanza l’11 maggio 2022;

RILEVATO che con il citato atto del 4 aprile 2022, notificato l’11 maggio 2022, è stata contestata alla Società la violazione dell’art. 157 del Codice, dalla quale può derivare l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, richiamata dall’art. 166, comma 2, del Codice, ed è stato altresì comunicato l’avvio del procedimento per l’adozione dei relativi provvedimenti correttivi;

PRESO ATTO che la Società non ha presentato scritti difensivi né ha richiesto di essere ascoltata dall’Autorità, ai sensi dell’art. 166, comma 6, del Codice e dell’art. 13 del Regolamento interno del Garante n. 1/2019;

CONSIDERATO che l’inerzia della Società ha determinando un appesantimento degli adempimenti istruttori e un rallentamento dell’azione amministrativa; tale circostanza emerge per tabulas, posto che l’Ufficio ha inviato una richiesta di informazioni specificando che un mancato riscontro avrebbe potuto determinare l’applicazione di sanzioni amministrative;

RILEVATO che la citata richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice è stata inviata all’indirizzo pec di Limit Call così come risultante dal sistema informativo delle Camere di Commercio e, a tale riguardo, è utile evidenziare che il d.l. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con modificazioni della L. 120/2020, ha qualificato, all’art. 37, l’indirizzo di posta elettronica certificata delle aziende quale “domicilio digitale” valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (v. provv. n. 126 del 7 aprile 2022, doc. web n. 9771529; v. provv. n. 23 del 27 gennaio 2022, doc. web n. 9746068);

RILEVATO che l’indirizzo di posta elettronica certificata di Limit Call è risultato pienamente funzionante poiché agli invii della richiesta di informazioni il sistema ha restituito le attestazioni di accettazione e consegna, che hanno perfezionato la notifica degli atti;

RILEVATO che il mancato riscontro della Società non ha consentito, peraltro, di acquisire un quadro di informazioni completo, né è stato possibile appurare la base giuridica che avrebbe legittimato il trattamento in parola, stante le dichiarazioni contrastanti delle Società coinvolte;

CONSIDERATO, quindi, sulla base di quanto in atti, di non poter imputare con certezza una responsabilità soggettiva della condotta lamentata nel reclamo relativamente a profili di liceità del trattamento in parola e che, tuttavia, sul punto, appare necessario ingiungere a Limit Call, ai sensi dell’art. 58, par. 1 lett. a), del Regolamento, di fornire riscontro alla richiesta di informazioni del Garante ex art. 157 del Codice rimasta inevasa, per una compiuta valutazione degli aspetti legati alla liceità dei trattamenti;

RILEVATO, inoltre, che l’omesso riscontro alla richiesta di informazioni di cui al precedente punto, configurando la violazione dell’art. 157 del Codice, impone l’adozione di un’ordinanza ingiunzione, ai sensi degli artt. 166, comma 7, del Codice e 18 della legge n. 689/1981, per l’applicazione nei confronti di Limit Call della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento;

VISTI gli artt. 166, comma 2, del Codice e 83, par. 5, del Regolamento che, per la violazione sopra richiamata, prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a € 20.000.000 ovvero, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto degli elementi indicati nell’art. 83, par. 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, assumono rilevanza:

a. la gravità della violazione in ragione del reiterato mancato riscontro alle richieste del Garante (segnatamente, alla richiesta di informazioni del 10 febbraio 2022 e alla comunicazione di avvio del procedimento notificata, mediante Guardia di Finanza, l’11 maggio 2022) (art. 83, par. 2, lett. a);

b. il carattere gravemente negligente, e apparentemente anche doloso, della condotta, poiché la Società non ha tenuto in alcun conto delle conseguenze che potevano derivare dal mancato riscontro alle richieste del Garante, anche sotto il profilo della completa istruzione del procedimento sul reclamo (art. 83, par. 2, lett. b);

d. la mancata cooperazione con l’Autorità, nonostante la Società sia stata destinataria di comunicazioni il cui riscontro avrebbe potuto consentire una compiuta definizione della questione (art. 83, par. 2, lett. f);

e. le condizioni economiche del contravventore tenuto conto del valore della produzione e dell’utile di esercizio con riferimento al bilancio abbreviato per l’anno 2020 e tenuto conto che in tale anno le attività produttive non sono state intraprese (art. 83, par. 2, lett. k);

RITENUTO che, in base al complesso degli elementi sopra indicati, e ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività indicati nell’art. 83, par. 1, del Regolamento, debba applicarsi a Limit Call la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 10.000,00 (diecimila), pari allo 0,05% della sanzione massima edittale;

RITENUTO altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019, tenuto conto della materia oggetto di istruttoria, vale a dire il fenomeno del marketing indesiderato, rispetto al quale questa Autorità ha adottato numerosi provvedimenti sia a carattere generale sia diretti a determinati titolari del trattamento e su cui è elevata l’attenzione dell’utenza;

RILEVATO che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

accertata nei confronti di Limit Call S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, via Tertulliano 70, C.F. 11508000962, la violazione dell’art. 157 del Codice per le motivazioni descritte in premessa;

INGIUNGE

a Limit Call, ai sensi dell’art. 58, par. 1 lett. a), del Regolamento, di dare riscontro alla precedente richiesta di informazioni trasmessa il 10 febbraio 2022 mediante posta elettronica certificata; l’eventuale mancato adempimento a quanto disposto nel presente punto può comportare l’applicazione di una ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria, come previsto dall’art. 83, par. 5, del Regolamento;

ORDINA

alla predetta Società di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione, rappresentando che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice ha facoltà di definire la controversia, mediante il pagamento, entro il termine di trenta giorni, di un importo pari alla metà della sanzione irrogata;

INGIUNGE

alla Società, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981;

DISPONE

a) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1 lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate;

b) ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice, la pubblicazione per intero del presente provvedimento nel sito web del Garante.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati personali, o, in alternativa, al tribunale del luogo di residenza dell’interessato, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 20 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi