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Provvedimento dell'11 gennaio 2023 [9866622]

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[doc. web n. 9866622]

Provvedimento dell'11 gennaio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 11 dell'11 gennaio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 5 maggio 2021 con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al proprio nominativo collegati ad articoli nei quali vengono riportate informazioni relative ad una vicenda connessa con l’impegno politico svolto dal medesimo all’epoca dei fatti e rispetto alla quale è ormai decorso un lasso di tempo tale da determinare il venir meno dell’interesse pubblico alla relativa conoscibilità;

CONSIDERATO che l’interessato ha lamentato il pregiudizio subito dalla propria reputazione personale e professionale derivante dalla reperibilità in rete di tali contenuti risalenti nel tempo e rispetto ai quali non vi è stato alcun seguito giudiziario nei suoi confronti, rilevando altresì che la propria carriera politica si è conclusa da ormai cinque anni;

VISTA la nota del 4 giugno 2021 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto introduttivo del procedimento e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota del 24 giugno 2021 con la quale Google LLC ha rilevato:

con riferimento all’URL http://..., di non aver individuato all’interno della relativa pagina il nome dell’interessato e di aver pertanto adottato misure manuale finalizzate ad impedirne il posizionamento tra i risultati associati al predetto nominativo;

di non poter aderire alla richiesta dell’interessato con riguardo agli ulteriori URL trattandosi di contenuti connessi al ruolo politico svolto dal medesimo all’epoca della pubblicazione e relativi ad un video da lui realizzato nell’esercizio delle sue funzioni politiche atto a convincere gli elettori a votare per il partito del quale faceva parte;

che pertanto tale video, essendo stato realizzato in occasione dello svolgimento della campagna elettorale, “è stato volutamente pubblicato dal reclamante con finalità di condivisione pubblica”, suscitando peraltro clamore in considerazione del fatto che è stato ritenuto veicolante XX;

tali circostanze determinano la sussistenza di un interesse del pubblico ad avere conoscenza di tali informazioni tenuto anche conto del fatto che, sebbene il reclamante  non ricopra attualmente cariche politiche, svolge comunque un ruolo pubblico nella sua qualità di imprenditore;

la natura giornalistica di ampia parte dei contenuti contestati che risultano pubblicati da testate di rilevanza nazionale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che Google, con riferimento all’URL http://..., ha dichiarato di non aver individuato all’interno della relativa pagina il nome dell’interessato e di aver pertanto adottato misure manuali finalizzate ad impedirne il posizionamento tra i risultati associati al predetto nominativo e ritenuto pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c), e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;

RILEVATO che:

i contenuti reperibili tramite i predetti URL riguardano esternazioni rese dall’interessato in occasione dello svolgimento di elezioni politiche svoltesi nel XX rispetto alle quali sono ormai decorsi quasi dieci anni;

il reclamante, secondo quanto affermato nel corso del procedimento, non ricopre cariche politiche da ormai cinque anni;

sulla base di tali circostanze non si ravvisano specifiche esigenze informative collegate al contenuto contestato;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato in ordine alla richiesta di rimozione del sopra indicato URL e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO, ai sensi dell’art, 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti della predetta società discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento;

a) prende atto di quanto dichiarato da Google in ordine al fatto di non aver individuato il nome dell’interessato all’interno della pagina reperibile tramite  l’URL  http://... e di aver pertanto adottato misure manuali finalizzate ad impedirne il posizionamento tra i risultati associati al predetto nominativo e ritiene pertanto che non sussistano i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità;

b) dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell’ulteriore URL indicato nell’atto di reclamo e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di disporne la rimozione quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2), lett. c), del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 11 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei