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Provvedimento del 23 febbraio 2023 [9873031]

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[doc. web n. 9873031]

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 54 del 23 febbraio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

RILEVATO che:

nel corso di un procedimento riguardante altro titolare del trattamento, attivato su reclamo proposto da un interessato, è emersa la presenza sul sito XX, edito da RCS Mediagroup S.p.a., di un articolo del XX – reperibile tramite l’URL https://... – nel quale risultavano pubblicate, a corredo della narrazione di una vicenda di cronaca, alcune fotografie ritraenti i soggetti protagonisti della medesima le quali, per le caratteristiche dell’inquadratura nonché per la presenza al loro interno del logo istituzionale della Polizia di Stato, apparivano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche o comunque alla titolarità delle forze dell’ordine la cui diffusione, da parte di tali organi, può avvenire solo per finalità di giustizia e polizia (cfr. art. 14, comma 1, d.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 contenente “Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”);

l’Autorità ha quindi ritenuto di avviare un procedimento d’ufficio per accertare la liceità del trattamento effettuato dalla testata sopra menzionata;

VISTA la nota del 6 agosto 2020 con la quale l’Ufficio ha inviato a RCS Mediagroup S.p.a. una richiesta di informazioni in merito ai sensi dell’art. 157 del Codice;

VISTA la nota del 9 settembre 2020 con la quale RCS Mediagroup S.p.a. ha comunicato di aver provveduto “ad eliminare dal sito web “XX” non solo le due foto interessate dal trattamento segnalato, ma anche l’articolo che le conteneva”, precisando tuttavia che:

l’intervenuta rimozione non deve essere interpretata quale ammissione, sia pure implicita, di responsabilità tenuto conto del fatto che il trattamento di dati personali contenuti all’interno dell’articolo è stato a suo tempo effettuato in maniera lecita per finalità giornalistiche e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico;

le immagini in contestazione “non apparivano prima facie rientranti nella categoria delle c.d. “foto segnaletiche”” in quanto “le stesse (…) ritraevano i soggetti pacificamente arrestati solo di fronte e non anche di profilo, senza alcuna indicazione del numero di matricola e/o dell’altezza dei soggetti effigiati, come di norma accade”;

appariva verosimile che si trattasse invece di “semplici immagini di riconoscimento, estratte dai documenti di identità degli arrestati e messe a disposizione degli organi di informazione, mediante la loro digitalizzazione e l’aggiunta, in alto a sinistra, del logo della Polizia di Stato, mentre in basso a destra, compaiono i loghi dei social network “Facebook” e “Twitter” con l’indicazione “Questura di XX””, rilevando che quelle indicazioni risultavano parzialmente sovrapposte alle immagini degli interessati lasciando desumere da ciò che non si trattasse di foto segnaletiche “realizzate nei confronti di soggetti palesemente in vinculis e la cui diffusione è perciò vietata”;

la vicenda descritta nell’articolo era stata al centro delle cronache per diversi giorni “e, dunque, il fatto che i presunti responsabili fossero stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria rivestiva certamente profili di interesse per l’opinione pubblica che aveva diritto non solo di essere informata, ma anche di poterlo constatare direttamente mediante la visualizzazione della loro effige, dato divulgabile, al pari della loro immagine”;

che le fotografie in questione “erano state tratte dal video che la Polizia di Stato aveva messo a disposizione dei media, a seguito dell’intervenuto arresto dei presunti componenti della cd. “XX””;

VISTA la nota dell’Ufficio del 17 dicembre 2020 con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato a RCS Mediagroup S.p.a. l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e notificate le possibili violazioni di legge in rapporto:

ai principi generali del trattamento di cui all’art. 5, par. 1, del Regolamento e, in particolare, al principio di liceità e correttezza di cui alla lett. a);

agli artt. 137 del Codice e 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 14 gennaio 2021 con la quale il titolare del trattamento ha presentato le proprie deduzioni difensive rappresentando:

di aver rimosso non solo le immagini contestate, ma l’intero articolo, pur ribadendo la liceità del trattamento effettuato;

che le predette immagini sono state consegnate ai giornalisti dagli investigatori, probabilmente all’esito di una conferenza stampa dedicata all’operazione, come desumibile anche dalla presenza del logo istituzionale all’interno di esse;

che, se la redazione “fosse stata in malafede” circa la riconducibilità delle immagini alla categoria delle foto segnaletiche, sarebbe stato sufficiente eliminare il predetto logo “per privare le [stesse] di qualsivoglia elemento rilevante” visto che le persone interessate non presentano alcun connotato particolare tale da farle ritenere in vinculis;

che le fotografie pubblicate sono state accessibili solo ad un numero limitato di lettori posto che l’articolo non è mai stato pubblicato nella prima pagina del quotidiano e che, per accedere alle immagini, era richiesto agli stessi un doppio passaggio per giungere alla galleria che le conteneva;

sulla base di ciò si può ritenere che la pubblicazione dei volti dei soggetti interessati, che peraltro non se ne sono mai lamentati e che comunque erano stati arrestati per fatti gravi, abbia avuto un basso impatto in termini di potenzialità lesiva dei diritti dei medesimi;

il trattamento di dati personali è avvenuto nel legittimo esercizio del diritto di cronaca e nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione, utilizzando foto provenienti dagli inquirenti che, prima facie, non apparivano, per le loro caratteristiche, qualificabili quali foto segnaletiche;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento, che:

il trattamento posto in essere da RCS Mediagroup S.p.a. attraverso la pubblicazione di notizie attinenti gli sviluppi delle indagini riguardanti reati commessi, nel corso di alcuni anni, a danno di istituti di credito della Capitale, ivi inclusi i dati identificativi dei soggetti presumibilmente responsabili, non costituisce di per sé un travalicamento dei limiti imposti da un corretto esercizio del diritto di cronaca tenuto conto del fatto che il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti dalla disciplina normativa di riferimento ed in particolare nel rispetto del requisito «dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico» (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia);

il requisito dell’“essenzialità dell’informazione” è richiamato anche con riferimento alle cronache relative a procedimenti penali (art. 12 delle regole deontologiche cit.) e, alla luce di esso, questa Autorità ha più volte precisato che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone a carico delle quali il procedimento è instaurato non è preclusa dall’ordinamento vigente e va inquadrata nell’ambito delle garanzie volte ad assicurare trasparenza e controllo da parte dei cittadini con riguardo all’attività di giustizia (ex pluribus provv. n. 38 del 7 febbraio 2019, doc. web doc. web n. 9101651);

la diffusione di tali informazioni, nel caso di specie, può reputarsi rispondente all’interesse del pubblico a disporre di notizie in merito – e ciò con particolare riguardo alla collettività locale riferibile all’area geografica di distribuzione della testata – tenuto anche conto delle specifiche modalità con le quali i predetti reati sono stati posti in essere, nonché della serialità degli stessi;

diversa valutazione deve invece farsi relativamente alla diffusione di immagini che ritraggono i soggetti protagonisti della vicenda in posizione frontale e con sovrimpresso il logo istituzionale della Polizia di Stato e che, in quanto tali e pur in assenza della caratteristica sequenza numerica solitamente riportata all’interno di esse, appaiono assimilabili alle foto segnaletiche;

l’avvenuta condivisione delle immagini da parte delle forze dell’ordine – circostanza quest’ultima evidenziata dall’editore – è incontestabilmente emersa nel corso di altro procedimento, parallelamente incardinato dall’Autorità al fine di verificare i presupposti di detto trattamento (cfr. provvedimento del Garante del 24 febbraio 2022, n.61, doc. web n. 9766445), in esito al quale è stata ritenuta l’insussistenza delle necessità di polizia richieste per ritenere lecita da parte delle forze di polizia la diffusione delle immagini in contestazione, le quali appaiono avere le caratteristiche di immagini acquisite durante le operazioni di arresto peraltro precedute da alcuni fotogrammi nei quali gli interessati sono ripresi mentre vengono coattivamente condotti dagli agenti di polizia all’interno delle auto di servizio;

l’Autorità ha, in particolare, ritenuto che non vi fosse «alcuna effettiva necessità di divulgare le immagini in questione – in aggiunta alle diverse informazioni fornite a corredo delle stesse, tra cui le generalità dell’interessato – risultando il trattamento medesimo non solo non necessario, ma altresì eccedente rispetto alle finalità di polizia», in violazione degli articoli 3, comma 1, lett. a) e c), 5 del d.lgs. n. 51/2018 e 14 del D.P.R. n. 15/2018;

tale valutazione, effettuata con riguardo al trattamento originario posto in essere dalle forze dell’ordine, esclude in radice la possibilità per l’editore di invocare legittimamente, quale presupposto a base della diffusione, la sussistenza di finalità di giustizia e polizia (cfr. art. 8, comma 2, delle Regole deontologiche), né, per altro verso, sono emerse rilevanti ragioni di interesse pubblico tali da motivare la divulgazione ab origine delle predette immagini ed il perdurare del loro trattamento anche a distanza di diversi anni dalla pubblicazione dell’articolo nel quale sono state incluse;

la potenzialità lesiva per i diritti delle persone interessate insita nella diffusione di esse è stata peraltro già valutata dall’Autorità nell’ambito di un procedimento attivato nel 2019 su reclamo di uno dei soggetti coinvolti nella vicenda di cronaca in questione, il quale ha lamentato il pregiudizio connesso alla diffusione generalizzata e decontestualizzata della propria fotografia, con sovrimpresso il logo della Polizia di Stato, tramite motori di ricerca generalisti e rispetto alla quale il Garante ha imposto la limitazione del relativo trattamento in attesa di effettuare ulteriori accertamenti relativamente ai trattamenti presupposti (cfr. provvedimento del Garante del 27 novembre 2019, doc. web n. 923667);

indipendentemente dalla circostanza che le immagini presentino o meno codici/numeri identificativi o il logo della Polizia di Stato, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, con riferimento tanto alle foto segnaletiche che alle «semplici foto formato tessera degli arrestati», ha affermato che «la pubblicazione su un quotidiano della foto di una persona in coincidenza cronologica con il suo arresto deve rispettare, ai fini della sua legittimità, non soltanto i limiti della essenzialità per illustrare il contenuto della notizia e del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ma anche le particolari cautele imposte a tutela della dignità della persona ritratta dall'art. 8, primo comma, delle regole deontologiche, che costituisce fonte normativa integrativa; l'indagine sul rispetto dei suddetti limiti nella pubblicazione della foto va condotta con maggior rigore rispetto a quella relativa alla semplice pubblicazione della notizia, tenuto conto della particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfatizzatone tipica dello strumento visivo, e della maggiore idoneità di esso ad una diffusione decontestualizzata e insuscettibile di controllo da parte della persona ritratta» (Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2014 n. 12834; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020 n. 8878);

RITENUTO pertanto che il trattamento descritto configuri una violazione dei citati artt. 137, comma 3, del Codice e 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche, nonché dei principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento, principio già previsto dall’art. 6, comma 1 lett. a), della direttiva 95/46/CE e dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Codice sulla protezione dei dati personali nel testo vigente all’epoca dell’originaria pubblicazione dell’articolo;

PRESO ATTO della misura adottata dal titolare del trattamento nel corso del procedimento e consistente nella rimozione delle fotografie oggetto di contestazione pubblicate all’interno dell’articolo indicato in premessa, oltreché dell’articolo stesso;

RITENUTO di dover disporre nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, la misura del divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento con riferimento all’ulteriore diffusione delle stesse, anche on-line ivi compreso l’archivio storico, in quanto ritenute lesive dei diritti degli interessati, eccettuata la mera conservazione di esse ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura del divieto di trattamento disposta dal Garante, può trovare applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

CONSIDERATO, rispetto alla possibile applicazione di una sanzione amministrativo-pecuniaria, che:

il titolare del trattamento ha eccepito l’inesistenza di dolo a base della condotta posta in essere, dichiarando di aver agito nel legittimo esercizio del diritto di cronaca riguardo ad un’indagine giudiziaria ritenuta di rilevante interesse con particolare riguardo alla collettività locale di riferimento;

il convincimento maturato in capo al titolare del trattamento in ordine alla liceità del trattamento effettuato è derivato, in origine, anche dal fatto che le immagini pubblicate fossero state rese disponibili dalle forze dell’ordine tramite comunicato stampa, nonché attraverso la diffusione di esse nel sito istituzionale della Polizia di Stato;

RCS Mediagroup S.p.a. ha provveduto a rimuovere le immagini immediatamente dopo la ricezione della richiesta di informazioni dell’Autorità;

la valutazione complessiva degli elementi sopra descritti porta a ritenere proporzionata, nel caso in esame, l’applicazione della misura dell’ammonimento;

RITENUTO pertanto che il titolare, ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, debba essere ammonito per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo a quelle sopra richiamate;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) prende atto delle misure adottate dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone il divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del presente procedimento con riferimento all’ulteriore diffusione delle stesse, anche on-line ivi compreso l’archivio storico, in quanto ritenute lesive dei diritti degli interessati, eccettuata la mera conservazione di esse ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria;

c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento, dispone la misura dell’ammonimento nei confronti di RCS Mediagroup S.p.a. per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico richiamate in motivazione;

d) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di RCS Mediagroup S.p.A., in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Il Garante invita, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), del Regolamento, RCS Mediagroup S.p.a., entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese, al fine di dare completa attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 166 del Codice e dell’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 23 febbraio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei